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Ultimo aggiornamento: 29 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Pronunce Corte Costituzionale
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 4 disciplina i presupposti soggettivi e le modalità di accesso all'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni di gestazione. La norma individua come soggetto titolare la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un «serio pericolo» per la sua salute fisica o psichica. Le circostanze che possono fondare tale valutazione sono elencate in modo esemplificativo: lo stato di salute della donna, le sue condizioni economiche, sociali o familiari, le circostanze in cui è avvenuto il concepimento e le previsioni di anomalie o malformazioni del concepito. La donna si rivolge a un consultorio pubblico, a una struttura sociosanitaria regionale abilitata o a un medico di sua fiducia.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 4 L. 194/1978

Legge 22 maggio 1978, n. 194 — Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza

Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell’ articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975, n. 405 , o a una struttura sociosanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.

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In sintesi

L'articolo 4 disciplina i presupposti soggettivi e le modalità di accesso all'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni di gestazione. La norma individua come soggetto titolare la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un «serio pericolo» per la sua salute fisica o psichica. Le circostanze che possono fondare tale valutazione sono elencate in modo esemplificativo: lo stato di salute della donna, le sue condizioni economiche, sociali o familiari, le circostanze in cui è avvenuto il concepimento e le previsioni di anomalie o malformazioni del concepito. La donna si rivolge a un consultorio pubblico, a una struttura sociosanitaria regionale abilitata o a un medico di sua fiducia.
Il campo di applicazione: entro i primi novanta giorni

L'articolo 4 definisce il regime ordinario dell'interruzione volontaria della gravidanza, applicabile nel periodo compreso tra il concepimento e il novantesimo giorno di gestazione. Dopo tale termine, il regime applicabile è quello, assai più restrittivo, previsto dagli articoli 6 e 7, che ammettono l'IVG solo in presenza di grave pericolo per la vita o la salute della donna ovvero di rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro. La scansione temporale dei novanta giorni riflette una scelta legislativa di bilanciamento: nella fase iniziale della gravidanza, la legge riconosce un margine maggiore all'autodeterminazione della donna; nella fase più avanzata, le tutele si stringono e il ruolo del medico diventa determinante.

Il presupposto del «serio pericolo» per la salute

La norma non consente l'IVG su semplice richiesta della donna: richiede che essa «accusi circostanze» per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un «serio pericolo» per la sua salute fisica o psichica. Il termine «accusi» indica che la donna deve prospettare e rappresentare la propria situazione al medico o alla struttura; non si tratta di una mera autodichiarazione priva di riscontro, ma di un'esposizione delle circostanze che verrà valutata nell'ambito del percorso previsto dall'articolo 5. Il «serio pericolo» per la salute è un concetto ampio, che comprende tanto la dimensione fisica quanto quella psichica. La legge utilizza consapevolmente un'espressione meno intensa di quella prevista per l'IVG oltre i novanta giorni (ove si richiede «grave pericolo»), riconoscendo che anche fattori di ordine psicologico, sociale ed economico possono determinare un pregiudizio significativo alla salute della donna.

Le circostanze rilevanti: un elenco aperto

L'articolo 4 elenca le circostanze che possono fondare la valutazione del serio pericolo: lo stato di salute della donna, le sue condizioni economiche, sociali o familiari, le circostanze in cui è avvenuto il concepimento e le previsioni di anomalie o malformazioni del concepito. L'elenco è formulato con la locuzione «in relazione o... o...», che lo struttura come indicazione esemplificativa di fattori rilevanti, non come tassazione chiusa. L'inclusione delle condizioni economiche, sociali e familiari tra le circostanze che possono fondare il serio pericolo per la salute psichica ha rappresentato, al momento dell'approvazione della legge, uno degli elementi di maggiore portata normativa: essa riconosce che la salute, intesa in senso ampio coerentemente con l'articolo 32 della Costituzione, può essere compromessa anche da fattori di contesto e non solo da patologie in senso stretto.

I soggetti a cui la donna si rivolge

La donna che intenda procedere all'IVG entro i novanta giorni si rivolge, a sua scelta, a uno dei tre soggetti indicati dall'articolo 4: un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 405/1975; una struttura sociosanitaria abilitata dalla regione; un medico di sua fiducia. La possibilità di scegliere liberamente tra queste tre opzioni è un elemento significativo del sistema: la donna non è obbligata a rivolgersi alla struttura pubblica più vicina, ma può optare per un professionista di fiducia con cui abbia già un rapporto. Qualunque sia il soggetto scelto, il percorso successivo è disciplinato dall'articolo 5, che prevede accertamenti medici, colloquio e, salvo urgenza, il periodo di sette giorni.

Il collegamento con la sentenza n. 27 del 1975 della Corte costituzionale

Il presupposto del serio pericolo per la salute, su cui si fonda l'articolo 4, richiama direttamente i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27 del 1975. In quella pronuncia, la Corte aveva riconosciuto che l'articolo 32 della Costituzione tutela la salute della madre come diritto fondamentale e che, in presenza di grave pericolo per tale salute, gli interessi del concepito possono essere recessivi. La legge 194/1978 ha recepito questo principio e lo ha sviluppato: entro i novanta giorni, la soglia è quella del «serio pericolo» (inferiore al «grave pericolo» richiesto dalla Corte in quella pronuncia), riconoscendo un'area più ampia di tutela della salute della donna nelle fasi iniziali della gravidanza. Il principio espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27 del 1975 rimane quindi il fondamento giurisprudenziale del sistema costruito dall'articolo 4.

Relazione con gli articoli 5, 8 e 9 della legge

L'articolo 4 definisce i presupposti e i soggetti dell'accesso all'IVG entro i novanta giorni, ma non esaurisce la disciplina dell'iter procedurale. L'articolo 5 regola la fase di valutazione, il rilascio della certificazione e il periodo di sette giorni. L'articolo 8 indica le strutture abilitate a praticare l'intervento. L'articolo 9 regola l'obiezione di coscienza del personale sanitario. Il sistema costruito dagli articoli 4 e seguenti è quindi un percorso strutturato, in cui la richiesta della donna non si traduce automaticamente nell'intervento, ma passa attraverso una fase di valutazione medica e — salvo urgenza — un periodo di riflessione. Questo disegno rispecchia il bilanciamento tra i valori enunciati all'articolo 1, che la legge tenta di realizzare attraverso strumenti procedurali piuttosto che attraverso divieti assoluti.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 27/1975

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE (NORMA PREVIGENTE)

Precedente fondante, anteriore alla legge. La Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 546 del codice penale (allora vigente) nella parte in cui non prevedeva che la gravidanza potesse essere interrotta quando l'ulteriore gestazione implicasse un danno, o pericolo grave, medicalmente accertato e non altrimenti evitabile, per la salute della madre. La Corte affermò che non esiste equivalenza tra il diritto alla vita e alla salute di chi è già persona — la madre — e la salvaguardia dell'embrione che persona deve ancora diventare, pur ribadendo l'obbligo del legislatore di predisporre cautele idonee a impedire interruzioni prive di serie verifiche sul danno o pericolo. È il bilanciamento poi recepito dalla L. 194/1978.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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