- Alle imprese con autorizzazione generale o diritti d'uso possono essere imposti diritti amministrativi che coprono esclusivamente i costi amministrativi per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime autorizzativo.
- I diritti amministrativi devono essere proporzionati, obiettivi e trasparenti, e devono minimizzare i costi aggiuntivi per le imprese.
- La misura dei diritti amministrativi è indicata nell'allegato 12 del Codice; il Ministero può definire soglie di esenzione.
- Il Ministero pubblica annualmente i costi sostenuti e gli importi riscossi, apportando rettifiche in caso di differenze.
Testo dell'articoloVigente
Art. 16 D.Lgs. 259/2003 — Diritti amministrativi
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Oltre ai contributi di cui all’articolo 42 e al contributo per le spese di funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’ articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell’autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso sono imposti diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, e in particolare delle decisioni in materia di accesso e interconnessione, dovuti per le attività di competenza del Ministero. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente, tale da minimizzare i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.
2. Per la copertura dei costi amministrativi, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è individuata nell’allegato 12. Il Ministero, nel determinare l’entità della contribuzione, può definire eventuali soglie di esenzione.
3. Il Ministero pubblica annualmente nel proprio sito internet istituzionale i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l’importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2. In base alle eventuali differenze tra l’importo totale dei diritti e i costi amministrativi, sono apportate le opportune rettifiche. Le modifiche sono apportate di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
Indice dei contenuti
I diritti amministrativi: strumento di finanziamento della regolazione
L'art. 16 disciplina i diritti amministrativi che il Ministero può imporre alle imprese titolari di autorizzazione generale o di diritti d'uso. Si tratta di somme che le imprese devono versare a copertura dei costi che il Ministero sostiene per gestire, controllare e applicare il regime del Codice. Non sono tasse o tributi fiscali in senso proprio, ma corrispettivi per servizi amministrativi: il loro ammontare deve dunque essere strettamente commisurato ai costi effettivi.
La perimetrazione dei costi coperti
Il comma 1 elenca con precisione le attività i cui costi possono essere coperti dai diritti amministrativi: gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d'uso e degli obblighi specifici; cooperazione internazionale, armonizzazione e standardizzazione; analisi di mercato; sorveglianza del rispetto delle disposizioni e altri controlli di mercato; preparazione e applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, incluse quelle in materia di accesso e interconnessione. I diritti coprono i soli costi delle attività di competenza del Ministero: i costi delle attività di AGCOM sono coperti dal contributo previsto dall'art. 1, comma 66, della legge 266/2005, richiamato nel preambolo del comma 1.
I principi di proporzionalità e trasparenza
Il comma 1 impone che i diritti amministrativi siano imposti in modo proporzionato, obiettivo e trasparente, tale da minimizzare i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori. Questa previsione è coerente con il principio generale di proporzionalità del Codice (art. 4) e impedisce che i diritti amministrativi diventino uno strumento indiretto di barriera all'ingresso per i nuovi operatori. Un'impresa che paga diritti amministrativi sproporzionati rispetto alla propria dimensione e attività può contestarne la legittimità.
La pubblicazione annuale e il meccanismo di rettifica
Il comma 3 introduce un meccanismo virtuoso di trasparenza e correzione: il Ministero pubblica annualmente sul proprio sito i costi amministrativi sostenuti e l'importo complessivo dei diritti riscossi. In base alle eventuali differenze tra quanto riscosso e i costi effettivi, sono apportate le opportune rettifiche, concordate con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Se il Ministero ha riscosso più del necessario, il surplus deve essere restituito o scontato nelle contribuzioni successive; se ha riscosso meno, il deficit può essere recuperato.
Casi pratici
Caso 1: Il piccolo operatore che contesta l'importo dei diritti amministrativi
Beta S.r.l., piccolo operatore di reti Wi-Fi locali, riceve una richiesta di diritti amministrativi calcolata con lo stesso criterio applicato ai grandi operatori nazionali. Beta S.r.l. contesta l'importo richiamando il principio di proporzionalità dell'art. 16, comma 1. Il Ministero, verificando l'allegato 12, riscontra che l'importo non è adeguatamente differenziato per dimensione dell'operatore: può definire soglie di esenzione per i piccoli operatori ai sensi del comma 2 e adeguare l'importo in via di rettifica.
Caso 2: La verifica annuale del bilanciamento tra costi e diritti riscossi
L'associazione degli operatori di comunicazione analizza la pubblicazione annuale del Ministero sui costi e sui diritti riscossi e riscontra che i diritti riscossi nell'anno precedente hanno superato i costi effettivi di gestione del regime di autorizzazione di 3 milioni di euro. Il comma 3 dell'art. 16 prevede che, in caso di differenze, vengano apportate le opportune rettifiche: il surplus deve essere restituito agli operatori o dedotto dalle contribuzioni dell'anno successivo, previo accordo con il MEF.
Caso 3: Il nuovo operatore che vuole sapere l'importo dei diritti prima di entrare nel mercato
Alfa S.p.A. sta valutando l'ingresso nel mercato italiano dei servizi di comunicazione elettronica e vuole stimare i costi di compliance. L'art. 16, comma 2, prevede che la misura dei diritti amministrativi sia indicata nell'allegato 12 del Codice, pubblicamente consultabile. Alfa S.p.A. può quindi verificare in anticipo l'importo dovuto, con la certezza che non potranno essere imposti diritti aggiuntivi non previsti dall'allegato.
Domande frequenti
I diritti amministrativi del Codice sono una tassa?
No, non nel senso tecnico del termine. I diritti amministrativi sono corrispettivi per i servizi amministrativi di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione. A differenza delle tasse, devono essere strettamente commisurati ai costi effettivi delle attività amministrative che coprono. L'eventuale surplus rispetto ai costi deve essere restituito o compensato.
Esistono esenzioni dai diritti amministrativi?
Il comma 2 dell'art. 16 prevede che il Ministero, nel determinare l'entità della contribuzione, possa definire eventuali soglie di esenzione. Non c'è dunque un'esenzione automatica, ma il Ministero ha il potere discrezionale di prevederne per categorie di operatori o dimensioni di attività. Il dettaglio delle soglie eventualmente previste è indicato nell'allegato 12 o in eventuali provvedimenti ministeriali attuativi.
Dove si trovano gli importi dei diritti amministrativi?
Gli importi sono indicati nell'allegato 12 al D.Lgs. 259/2003. La misura varia in funzione del tipo di attività (operatore di rete fissa, mobile, virtuale) e delle dimensioni dell'impresa. Il Ministero pubblica annualmente sul proprio sito istituzionale i costi amministrativi sostenuti e gli importi riscossi, garantendo trasparenza nel meccanismo.
I diritti amministrativi del Codice si sommano al contributo AGCOM?
Sì. I diritti amministrativi del Ministero (art. 16) si aggiungono al contributo per le spese di funzionamento di AGCOM previsto dall'art. 1, comma 66, della legge 266/2005, nonché ai contributi per i diritti di uso delle frequenze (art. 42). Un operatore può quindi essere soggetto a più contribuzioni distinte, ciascuna destinata a coprire i costi delle diverse autorità o attività regolamentari.