- L'archivio nazionale dei veicoli è istituito presso la Direzione generale della MCTC in attuazione dell'art. 226 del Codice della Strada ed è completamente informatizzato.
- Si articola in cinque sezioni interconnesse: omologazioni, anagrafica, immatricolazioni, trasporto merci e incidenti.
- Le sezioni sono aggiornate automaticamente dagli uffici centrali e periferici e dai soggetti abilitati allo sportello telematico dell'automobilista.
- La sezione «incidenti» viene alimentata dall'autorità di polizia che ha rilevato il sinistro entro un mese, con i dati trasmessi anche da Comuni e compagnie assicurative.
- L'archivio è in contatto telematico con l'archivio delle strade (art. 401) e con l'anagrafe degli abilitati alla guida (art. 403), formando un sistema integrato di banche dati sulla mobilità.
Testo dell'articoloVigente
Art. 402 DPR 495/1992 — Archivio nazionale dei veicoli
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. L'archivio nazionale dei veicoli, costituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. ai sensi dell'articolo 226, commi da 5 a 9, del codice, contiene i dati relativi alle abilitazioni di cui all'articolo 47, lettere e), f), g), h), i), l), m) n), del codice, è completamente informatizzato ed i suoi dati sono gestiti all'interno del sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. in cinque distinte sezioni ad accesso diretto, fra loro strettamente interconnesse, capaci di fornire una visione selezionata o complessiva dei dati da cui risultano popolate.
2. La sezione "omologazioni" contiene le caratteristiche tecniche dei veicoli individuate nel corso delle verifiche e delle prove di omologazione o di ammissione alla circolazione.
3. La sezione "anagrafica" contiene i dati anagrafici delle persone fisiche e giuridiche… che si siano dichiarate, nei confronti dei veicoli gestiti dall'archivio nazionale, proprietarie, comproprietarie, usufruttuarie, locatarie con facoltà di acquisto, oppure venditrici con patto di riservato dominio. 4. La sezione "immatricolazioni" contiene, per ogni veicolo, i dati di identificazione e i dati relativi all'emanazione della carta di circolazione.
5. La sezione "trasporto merci" contiene gli estremi delle autorizzazioni e delle licenze rilasciate a favore di autoveicoli idonei al trasporto di merci per conto di terzi ed in conto proprio, nonché la situazione continuamente aggiornata dell'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di merci per conto di terzi.
6. La sezione "incidenti" contiene, per ogni veicolo, i dati relativi agli incidenti in cui il veicolo stesso sia stato coinvolto, con l'indicazione, per ciascun incidente, dei dati anagrafici del conducente, delle modalità, del tempo e del luogo in cui lo stesso si sia verificato, della natura ed entità dei danni riportati, delle conseguenze che ne siano derivate. 7. Le sezioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono popolate automaticamente utilizzando i dati già disponibili nel sistema informativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale e sono continuamente aggiornate, a mezzo di procedure interattive o differite, dagli uffici centrali e periferici dello stesso Dipartimento e dai soggetti abilitati allo sportello telematico dell'automobilista, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonché dai comuni a mezzo di trasferimento di dati per via telematica o su supporto magnetico. La sezione di cui al comma 6 è gradualmente popolata ed in seguito continuamente aggiornata con i dati trasmessi, per via telematica o su supporto magnetico, dall'autorità di polizia che ha rilevato l'incidente. Il trasferimento dei dati necessari al popolamento ed all'aggiornamento delle sezioni di cui ai commi 3, 4 e 6 è eseguito rispettivamente dalle autorità di polizia, dai comuni e dalle compagnie di assicurazione secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le amministrazioni interessate, nel termine di un mese decorrente dalla data dell'incidente, dalla data di presentazione di denuncia dell'incidente o dalla data di comunicazione della variazione anagrafica.
8. Alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli di cui al presente articolo e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 403, provvede il sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. Le modalità di consultazione sono affidate ai programmi interattivi di interrogazione già disponibili o che sarà necessario rendere disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C.
9. Le modalità di accesso all'archivio, sono stabilite nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 156, relativo all'ammissione alle utenze del servizio di informatica del CED della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere modificato al fine di far fronte, sia attraverso le maggiorazioni dei canoni e dei corrispettivi sia attraverso l'istituzione dei diritti aggiuntivi correlati alla quantità di informazioni richieste, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi precedenti.
10. L'archivio dei veicoli è in contatto telematico con l'archivio delle strade di cui all'articolo 401 e con l'anagrafe degli abilitati alla guida di cui all'articolo
403. 11. Al fine di assicurare la puntuale adeguatezza dell'informatizzazione alle esigenze della Amministrazione, la tempestività dell'intervento informatico nonché l'uniformità di indirizzo di tale intervento, la divisione della Direzione generale della M.C.T.C. che, all'entrata in vigore del presente regolamento, gestisce il centro elaborazione dati, è posta, ferma restando la tabella I allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, alle dipendenze del Direttore generale della Direzione generale della M.C.T.C. ed assume tutte le competenze necessarie per garantire l'informatizzazione delle procedure nonché la gestione amministrativo-contabile del sistema. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono di conseguenza variate le competenze delle Direzioni centrali. Il punto D del quadro a) ed il punto D del quadro b) della predetta tabella sono integrati con la previsione della funzione di direttore del CEIS. L'organizzazione interna del CEIS viene stabilita con norme regolamentari adottate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell' articolo 3, comma 2, della legge 13 giugno 1991, n.190.
In sintesi
L'archivio nazionale dei veicoli: base normativa e collocazione istituzionale
L'articolo 402 del DPR 495/1992 disciplina la struttura e il funzionamento dell'archivio nazionale dei veicoli, istituito in attuazione dell'art. 226, commi da 5 a 9, del Codice della Strada. Si tratta del principale sistema informativo dello Stato dedicato ai veicoli circolanti sul territorio nazionale: una banca dati centralizzata che raccoglie e interconnette informazioni tecniche, anagrafiche, immatricolative, autorizzative e incidentali relative a tutti i veicoli soggetti all'obbligo di registrazione.
La gestione è affidata al sistema informatico della Direzione generale della MCTC (oggi confluita nel Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del MIT), con accesso diretto da parte degli uffici centrali e periferici e dei soggetti abilitati allo sportello telematico dell'automobilista, istituito dal DPR 358/2000.
Le cinque sezioni dell'archivio
Il cuore dell'articolo è la descrizione della struttura in cinque sezioni distinte ma strettamente interconnesse, ciascuna dedicata a una categoria di informazioni.
La sezione «omologazioni» (comma 2) contiene le caratteristiche tecniche dei veicoli accertate nelle verifiche e prove di omologazione o di ammissione alla circolazione. È la base dati di riferimento per identificare il tipo approvato a cui un veicolo appartiene e per verificare la conformità tecnica in sede di revisione o di controllo su strada.
La sezione «anagrafica» (comma 3) raccoglie i dati delle persone fisiche e giuridiche che si sono dichiarate, nei confronti dei veicoli gestiti dall'archivio, proprietarie, comproprietarie, usufruttuarie, locatarie con facoltà di acquisto o venditrici con patto di riservato dominio. L'elenco delle posizioni giuridiche censite riflette la varietà dei rapporti reali che possono intercorrere su un veicolo: la proprietà è solo una di esse.
La sezione «immatricolazioni» (comma 4) contiene, per ogni veicolo, i dati di identificazione (numero di telaio, targa, categoria) e quelli relativi all'emanazione della carta di circolazione. È la sezione che l'agente di polizia interroga in tempo reale durante un controllo stradale per verificare la regolarità della targa e la validità della carta di circolazione.
La sezione «trasporto merci» (comma 5) raccoglie gli estremi delle autorizzazioni e licenze rilasciate per il trasporto di merci per conto terzi e in conto proprio, nonché lo stato aggiornato dell'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto. È uno strumento essenziale per i controlli su autoveicoli pesanti adibiti al trasporto professionale.
La sezione «incidenti» (comma 6) contiene, per ogni veicolo, i dati relativi agli incidenti in cui è stato coinvolto: dati anagrafici del conducente, modalità, tempo e luogo dell'evento, natura e entità dei danni, conseguenze. Questa sezione è fondamentale per la ricerca statistica sulla sicurezza stradale, per la stima del rischio assicurativo e per eventuali indagini tecniche su sinistri seriali che coinvolgono lo stesso veicolo.
Aggiornamento automatico e alimentazione delle sezioni
Il comma 7 disciplina le modalità di popolamento e aggiornamento delle sezioni. Le sezioni «omologazioni», «anagrafica», «immatricolazioni» e «trasporto merci» sono popolate automaticamente utilizzando i dati già disponibili nel sistema informativo del Dipartimento e vengono aggiornate in continuo dagli uffici centrali e periferici e dai soggetti abilitati allo sportello telematico.
La sezione «incidenti» segue un percorso diverso: è alimentata dai dati trasmessi dall'autorità di polizia che ha rilevato il sinistro, dai Comuni e dalle compagnie di assicurazione, entro il termine di un mese dalla data dell'incidente o dalla data di comunicazione della variazione anagrafica. Questo termine — fissato con decreto ministeriale sentite le amministrazioni interessate — è essenziale per garantire la tempestività dell'aggiornamento e l'utilità operativa della banca dati.
Il sistema integrato: archivio strade e anagrafe abilitati
I commi 10 e 8 collocano l'archivio nazionale dei veicoli in un sistema più ampio di banche dati integrate. L'archivio è in contatto telematico con l'archivio delle strade (art. 401) — che contiene dati sulla rete stradale — e con l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (art. 403). Questa interconnessione consente di incrociare informazioni: il veicolo coinvolto in un incidente su una determinata arteria, il conducente abilitato che lo guidava, le caratteristiche tecniche del mezzo.
L'integrazione tra le tre banche dati è la premessa infrastrutturale per analisi di sicurezza stradale che l'ISTAT, l'ACI e il MIT effettuano periodicamente, nonché per le attività di intelligence stradale degli organi di polizia.
Modalità di accesso e profili di riservatezza
Il comma 9 stabilisce che le modalità di accesso all'archivio sono determinate nel rispetto dei principi della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo. L'accesso non è libero ma differenziato in funzione della qualità del richiedente: gli organi di polizia hanno accesso diretto e immediato per finalità di controllo; i soggetti privati possono accedere ai dati che li riguardano seguendo le procedure del diritto di accesso; le compagnie assicurative e altri soggetti abilitati hanno accesso limitato alle informazioni necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali o contrattuali.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti