- I dispositivi di frenatura delle macchine operatrici semoventi (art. 58 del Codice della Strada) devono rispettare le prescrizioni della direttiva europea 71/320/CEE sugli autoveicoli categoria N3, con la deroga prevista per gli escavatori e le pale caricatrici.
- L'efficienza dei freni è soddisfatta quando si superano la prova di tipo 0 (freni freddi, velocità massima meno tolleranza 10%) e la prova di tipo I (perdita d'efficienza al calore, velocità stabilizzata all'80% della precedente).
- Escavatori, pale caricatrici, carrelli di qualunque massa e macchine operatrici con massa complessiva non superiore a 18 t possono rispettare le norme sui freni delle macchine agricole (art. 274, commi 1 e 2).
- Il dispositivo di frenatura di stazionamento (freno a mano) deve in ogni caso soddisfare le condizioni dell'art. 274, comma 3, indipendentemente dalla categoria della macchina.
Testo dell'articoloVigente
Art. 301 DPR 495/1992 — Dispositivi di frenatura delle macchine operatrici semoventi
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. I dispositivi di frenatura delle macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, ad eccezione di quanto prescritto al comma 4, devono rispondere alle prescrizioni costruttive di cui alla direttiva 71/320/CEE e successive modificazioni, per gli autoveicoli della categoria N3.
2. Le prescrizioni della direttiva 71/320/CEE e successive modificazioni, per quanto riguarda l'efficienza dei dispositivi, si intendono soddisfatte quando è raggiunta l'efficienza minima della prova di tipo 0 (prova ordinaria della efficienza a freni freddi) e della prova di tipo I (prova della perdita d'efficienza).
3. La prova di tipo 0 dovrà essere effettuata, con motore disinnestato, alla velocità massima per costruzione con tolleranza in meno del 10%; la prova di tipo I dovrà essere effettuata ad una velocità stabilizzata pari all'80% di quella raggiunta nella prova di tipo
0. 4. I dispositivi di frenatura degli escavatori, delle pale caricatrici e dei carrelli di qualunque massa, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 213, nonché delle macchine operatrici aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 18 t, possono rispondere alle prescrizioni costruttive e di efficienza delle macchine agricole, di cui all'articolo 274, commi 1 e
2. 5. In ogni caso il dispositivo di frenatura di stazionamento deve soddisfare le condizioni previste all'articolo 274, comma
3. Nota all'art. 301: – Per la direttiva 71/320 CEE si veda in nota all'art. 9.
Stesso numero, altri codici
- Art. 301 Cod. Amb. — attuazione del principio di precauzione
- Art. 301 D.Lgs. 209/2005 — Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada
- Art. 301 Codice Civile: Potestà e amministrazione dei beni
- Articolo 301 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 301 c.p.c.: Morte o impedimento del procuratore
- Art. 301 c.p.p.: Estinzione di misure disposte per esigenze prob
In sintesi
Indice dei contenuti
Contesto normativo: le macchine operatrici semoventi
Le macchine operatrici semoventi sono veicoli destinati principalmente a lavori in cantiere, in agricoltura o in industria che possono però circolare su strada pubblica per spostamenti tra un luogo di lavoro e l'altro. L'art. 58 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) ne disciplina le caratteristiche generali. Rientrano in questa categoria escavatori, pale caricatrici, gru mobili, macchine per la pavimentazione, rulli compressori, e altri macchinari pesanti. La sicurezza della frenatura di questi veicoli è critica: le masse in gioco sono elevate, la velocità di spostamento su strada è generalmente contenuta, ma la capacità di decelerazione deve essere garantita in ogni condizione.
Il riferimento alla direttiva 71/320/CEE categoria N3
Il comma 1 dell'art. 301 stabilisce che i dispositivi di frenatura delle macchine operatrici devono rispettare le prescrizioni costruttive della direttiva 71/320/CEE (e successive modificazioni) applicabili agli autoveicoli della categoria N3, cioè i veicoli per il trasporto di merci di massa massima superiore a 12 tonnellate. Il riferimento alla categoria N3 non è casuale: le macchine operatrici pesanti hanno masse comparabili ai camion pesanti, e le esigenze di frenatura sono analoghe. La scelta di mutuare i requisiti dalla direttiva sui veicoli N3 garantisce un livello di sicurezza armonizzato con quello europeo per i veicoli pesanti.
La direttiva 71/320/CEE è una delle prime direttive di armonizzazione tecnica nel settore automobilistico, adottata nell'ambito del mercato comune. Le sue successive modificazioni hanno aggiornato i requisiti tecnici e le procedure di prova nel tempo. Il rinvio del regolamento alla direttiva (con la formula «e successive modificazioni») garantisce che i requisiti applicabili alle macchine operatrici si aggiornino automaticamente con l'evoluzione del diritto europeo, senza necessità di modificare il testo del regolamento italiano.
Le prove di efficienza: tipo 0 e tipo I
Il comma 2 chiarisce quando si considerano soddisfatte le prescrizioni della direttiva per quanto riguarda l'efficienza dei dispositivi di frenatura. Sono richieste due prove:
La prova di tipo 0 (prova ordinaria dell'efficienza a freni freddi) verifica la capacità frenante in condizioni normali, con freni a temperatura ambiente. Il comma 3 precisa le modalità operative: la prova deve essere effettuata con motore disinnestato alla velocità massima per costruzione del veicolo, con una tolleranza in meno del 10%. Il motore disinnestato è condizione necessaria per misurare la sola efficienza del sistema frenante, senza l'apporto della frizione motore alla decelerazione. La tolleranza del 10% in meno sulla velocità significa che il veicolo non deve necessariamente raggiungere la velocità massima assoluta, ma può essere testato fino al 90% di essa.
La prova di tipo I (prova della perdita d'efficienza) simula il surriscaldamento dei freni dopo frenate ripetute. Viene effettuata a una velocità stabilizzata pari all'80% della velocità raggiunta nella prova di tipo 0. Questa prova è particolarmente importante per i veicoli pesanti in discesa: i freni riscaldati perdono efficienza (fenomeno del «fading»), e la norma verifica che la perdita rimanga entro limiti accettabili.
La deroga per escavatori, pale caricatrici e macchine di massa inferiore a 18 t
Il comma 4 introduce una deroga significativa: i dispositivi di frenatura di escavatori, pale caricatrici e carrelli di qualunque massa, nonché di macchine operatrici con massa complessiva a pieno carico non superiore a 18 tonnellate, possono rispettare le prescrizioni costruttive e di efficienza previste per le macchine agricole (art. 274, commi 1 e 2 del regolamento), anziché quelle della direttiva N3. Questa deroga si giustifica con le caratteristiche operative di questi veicoli: escavatori e pale caricatrici si muovono prevalentemente in cantiere, con velocità molto basse, e le loro caratteristiche costruttive (spesso con ruote o cingoli e trasmissioni idrostatiche) non si prestano all'applicazione diretta dei requisiti pensati per i camion pesanti.
Il freno di stazionamento: obbligo universale
Il comma 5 (integrazione del comma 3 dell'art. 301 nel testo) stabilisce che in ogni caso il dispositivo di frenatura di stazionamento (il freno a mano o freno di parcheggio) deve soddisfare le condizioni previste dall'art. 274, comma 3 del regolamento, riferito alle macchine agricole. Questa prescrizione è universale: non ammette deroghe né distinzioni tra categorie di macchine operatrici. Il freno di stazionamento è il dispositivo che mantiene il veicolo fermo in assenza del conducente, ed è fondamentale per la sicurezza nelle aree di cantiere (dove il veicolo deve rimanere fermo su pendenze, spesso con lavoratori nelle vicinanze). Il richiamo all'art. 274, comma 3 garantisce che anche i requisiti del freno di stazionamento siano adeguati alle condizioni operative tipiche di questi veicoli.
Implicazioni per revisioni e omologazioni
La conformità dei sistemi di frenatura alle prescrizioni dell'art. 301 è verificata in sede di collaudo e revisione delle macchine operatrici. Per le macchine soggette a revisione periodica ai sensi del Codice della Strada, il controllo dell'efficienza frenante è uno degli elementi fondamentali dell'ispezione. L'omologazione di nuove macchine operatrici deve dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva 71/320/CEE (o delle norme successive che la sostituiscono) per la categoria applicabile. I costruttori e gli importatori di macchine operatrici destinate alla circolazione su strada pubblica devono tenere aggiornata la documentazione tecnica relativa ai sistemi di frenatura in conformità con le norme europee richiamate dall'art. 301.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti