- Per le macchine agricole semoventi di cui all'art. 57 del Codice della Strada, la potenza nominale del motore è la potenza massima misurata con freno dinamometrico accoppiato all'albero motore, nelle condizioni stabilite dal costruttore per la produzione di serie.
- Il valore della potenza massima determinato nelle prove deve essere riportato alle condizioni d'aria tipo (temperatura, pressione e umidità standardizzate).
- Le curve caratteristiche del motore devono essere rilevate secondo le norme stabilite da tabelle approvate dalla Motorizzazione Civile (già Ministero dei trasporti — Direzione generale della M.C.T.C.).
Testo dell'articoloVigente
Art. 290 DPR 495/1992 — Definizione della potenza e determinazione delle curve caratteristiche dei motori installati su macchine agricole
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Ai fini delle verifiche e delle prove, per potenza nominale del motore di una macchina agricola semovente, di cui all'articolo 57 del codice, s'intende la potenza massima misurata mediante un freno dinamometrico, accoppiato all'albero motore, in corrispondenza al numero dei giri ed al grado di alimentazione stabiliti dal costruttore per la produzione di serie.
2. Il valore della potenza massima del motore determinato nelle prove deve essere riportato alle condizioni d'aria tipo.
3. Le curve caratteristiche del motore devono essere rilevate secondo le norme stabilite da tabelle approvate dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C..
Stesso numero, altri codici
- Art. 290 Cod. Amb. — disposizioni transitorie e finali
- Art. 290 D.Lgs. 209/2005 — Prescrizione dell'azione
- Art. 290 Codice Civile: Effetti e decorrenza della legittimazione per
- Articolo 290 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 290 Codice di Procedura Civile: Contumacia dell’attore
- Art. 290 c.p.p.: Divieto temporaneo di esercitare determinate at
In sintesi
Indice dei contenuti
Contesto normativo: macchine agricole e Codice della Strada
L'articolo 290 del DPR 495/1992 disciplina la definizione della potenza nominale del motore e le modalità di determinazione delle curve caratteristiche dei motori installati sulle macchine agricole semoventi. La norma si inserisce nel quadro delle prescrizioni tecniche dedicate ai veicoli speciali, in attuazione dell'art. 57 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che regola le macchine agricole e i veicoli operativi.
Le macchine agricole semoventi — trattori, mietitrebbie, trattrici cingolate, macchine per la raccolta dei foraggi — sono veicoli che circolano su strada pubblica ma sono progettati primariamente per lavori agricoli. La loro circolazione è disciplinata da norme specifiche che tengono conto delle loro peculiarità tecniche: velocità limitata, masse elevate, equipaggiamenti speciali, esigenze di verifiche periodiche particolari.
La conoscenza della potenza nominale e delle curve caratteristiche del motore è fondamentale per le verifiche tecniche di omologazione, per le prove di revisione periodica e per l'applicazione delle norme di circolazione (limiti di velocità, requisiti dei freni, autorizzazioni al trasporto di carichi).
La potenza nominale: definizione e metodo di misura
Il comma 1 fornisce la definizione tecnica precisa di potenza nominale del motore: è la potenza massima misurata mediante un freno dinamometrico, accoppiato direttamente all'albero motore, nelle condizioni di numero di giri e grado di alimentazione stabiliti dal costruttore per la produzione di serie.
Il freno dinamometrico (o freno a inerzia, o banco prova) è uno strumento che applica all'albero motore un carico resistente progressivo, misurando la coppia motrice e il numero di giri in modo da ricavare la potenza effettiva erogata (P = coppia × velocità angolare). A differenza delle misurazioni indirette, il freno dinamometrico fornisce il valore reale dell'energia meccanica disponibile all'albero, al netto delle perdite interne del motore.
Il riferimento alle condizioni «stabilite dal costruttore per la produzione di serie» è importante: non si misura la potenza in condizioni di sovra-alimentazione o di tuning, ma nelle condizioni standard di produzione. Questo garantisce la confrontabilità tra le misurazioni effettuate su diversi esemplari dello stesso modello e la corrispondenza tra i dati dichiarati dal costruttore e le prestazioni effettive del veicolo.
Riporto alle condizioni d'aria tipo
Il comma 2 introduce un requisito fondamentale per la confrontabilità dei dati: il valore della potenza massima determinato nelle prove deve essere riportato alle condizioni d'aria tipo. Le «condizioni d'aria tipo» sono una combinazione standardizzata di temperatura, pressione atmosferica e umidità relativa, che le norme tecniche internazionali (ISO, SAE) definiscono come condizioni di riferimento per le misurazioni dei motori a combustione interna.
La necessità di questo «riporto» deriva dalla natura stessa dei motori a ciclo Otto e Diesel: la potenza erogata dipende dalla quantità di ossigeno disponibile per la combustione, che a sua volta dipende dalla densità dell'aria. Un motore testato a 2.000 m di altitudine (dove la pressione atmosferica è significativamente inferiore) produce meno potenza dello stesso motore testato a livello del mare. Analogamente, un'aria calda e umida è meno densa di un'aria fredda e secca, e quindi consente una combustione meno efficiente.
Il riporto alle condizioni d'aria tipo consente di confrontare i valori di potenza dichiarati da costruttori diversi, ottenuti in luoghi e condizioni climatiche diverse, riducendo tutto a un unico riferimento standard. In questo modo le specifiche tecniche delle macchine agricole sono universalmente confrontabili.
Le curve caratteristiche del motore
Il comma 3 dispone che le curve caratteristiche del motore devono essere rilevate secondo le norme stabilite da tabelle approvate dalla Motorizzazione Civile (già Ministero dei trasporti — Direzione generale della M.C.T.C.).
Le curve caratteristiche di un motore sono rappresentazioni grafiche che mostrano come variano la potenza erogata, la coppia motrice e (nei motori Diesel) il consumo specifico in funzione del regime di rotazione (numero di giri al minuto). Queste curve sono fondamentali per la progettazione dei sistemi di trasmissione, per la scelta dei rapporti del cambio e per la verifica della compatibilità del motore con la macchina operatrice su cui è installato.
Nelle macchine agricole le curve caratteristiche hanno un'importanza operativa diretta: il trattore deve essere in grado di erogare la coppia massima alle basse velocità di rotazione tipiche del lavoro di aratura o di traino di macchine operatrici pesanti. Un motore con una curva di coppia «piatta» o con un picco a basso regime è preferibile per il lavoro agricolo rispetto a un motore sportivo ad alto regime.
La standardizzazione delle modalità di rilevamento attraverso le tabelle ministeriali garantisce che le curve caratteristiche siano comparabili e verificabili in sede di controllo tecnico.
Rilevanza pratica: omologazione, revisione e controlli
Le prescrizioni dell'art. 290 trovano applicazione concreta in tre contesti principali.
Il primo è l'omologazione della macchina agricola: prima che un nuovo modello di trattore o mietitrebbia possa essere immesso sul mercato italiano ed europeo, il costruttore deve documentare la potenza nominale del motore secondo i criteri dell'art. 290, allegando le curve caratteristiche al fascicolo tecnico.
Il secondo contesto è la revisione periodica: la Motorizzazione Civile o i centri autorizzati possono effettuare prove di verifica della potenza per controllare che la macchina non abbia subito modifiche al motore (tuning, depotenziamento) che alterino le caratteristiche dichiarate. Una macchina agricola che eroga significativamente più potenza del dichiarato potrebbe non rispettare i requisiti di sicurezza dell'impianto frenante.
Il terzo contesto è la verifica su strada: le forze di polizia stradale possono richiedere la documentazione tecnica della macchina, che deve riportare i dati di potenza conforme all'art. 290.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
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Domande frequenti