- Nei treni formati da una macchina agricola semovente e da una macchina operatrice trainata priva di freni (con massa a pieno carico non superiore a quella della semovente), il dispositivo di frenatura di servizio deve garantire decelerazioni medie minime come da tabella III.4 del Regolamento.
- Se il dispositivo di frenatura è comandato a pedale, il risultato deve essere ottenuto con una forza sul pedale non superiore a 60 daN (decanewton), equivalenti a circa 60 kg-forza.
- La verifica di efficienza residua dopo il riscaldamento dei freni si effettua su un percorso in discesa del 10% su 1 km a velocità pari all'80% della massima: la decelerazione residua deve essere almeno il 70% di quella regolamentare e almeno il 60% del valore con freni freddi.
- Il Ministro dei Trasporti, d'intesa con il Ministro dell'Agricoltura, può stabilire prescrizioni diverse da quelle dei commi precedenti per casi particolari.
Testo dell'articoloVigente
Art. 277 DPR 495/1992 — Efficienza della frenatura dei treni costituiti da macchine agricole
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Nei treni costituiti da una macchina agricola semovente, di cui all'articolo 57 del codice, e da una macchina agricola operatrice trainata priva di freni, di massa complessiva a pieno carico non superiore a quella della macchina agricola semovente, ovvero in quelli costituiti da una trattrice agricola e da un rimorchio agricolo considerato parte integrante delle trattrice stessa, ai sensi dell'articolo 276, comma 1, l'efficienza ottenuta con il dispositivo di frenatura di servizio deve garantire decelerazioni medie minime, riferite alle diverse velocità, quali risultano dalla tabella III.4 che fa parte integrante del presente regolamento.
2. Qualora il dispositivo sia comandato a pedale, il risultato di cui sopra deve essere ottenuto esercitando sul pedale una forza non superiore a 60 daN.
3. Per determinare l'efficienza della frenatura dopo il riscaldamento dei freni, il treno a pieno carico viene mantenuto ad una velocità stabilizzata, prossima all'80% di quella massima verificata, su percorso in discesa della pendenza del 10% e della lunghezza di 1 km; alla fine del percorso l'efficienza residua della frenatura di servizio deve garantire una decelerazione media minima, calcolata in base alla distanza di frenatura, non inferiore al 70% di quella regolamentare né al 60% del valore relativo alla prova con freno freddo.
4. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti.
Stesso numero, altri codici
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- Articolo 277 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
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- Art. 277 c.p.p.: Salvaguardia dei diritti della persona sottopos
In sintesi
Indice dei contenuti
Cosa sono i treni di macchine agricole e perché la frenatura è critica
L'articolo 277 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/1992) disciplina un aspetto tecnico-specifico della sicurezza stradale in ambito agricolo: l'efficienza di frenatura dei cosiddetti «treni» formati da macchine agricole. Per «treno» si intende, in questo contesto, la combinazione di una macchina agricola semovente trainante e di una macchina agricola operatrice trainata. La norma si collega all'art. 57 del Codice della Strada, che riguarda le macchine agricole. La frenatura di questi treni è un tema di sicurezza stradale di grande rilevanza pratica: le macchine agricole circolano su strade pubbliche — spesso strade provinciali e comunali a carreggiata ristretta — e la loro massa a pieno carico, sommata a quella dell'operatrice trainata, può essere considerevole. Un sistema frenante inefficiente su una discesa può avere conseguenze gravissime.
Il campo di applicazione: quando si applica l'art. 277
La norma si applica in due tipologie di combinazione. La prima è il treno formato da una macchina agricola semovente (ad esempio, un trattore con motore proprio) e da una macchina agricola operatrice trainata priva di freni propri, con massa complessiva a pieno carico non superiore a quella della macchina semovente. La seconda è il treno costituito da una trattrice agricola e da un rimorchio agricolo considerato parte integrante della trattrice stessa, ai sensi dell'art. 276, comma 1, del Regolamento. In entrambi i casi, non essendo presente un sistema frenante sull'unità trainata, tutta l'efficienza di arresto grava sul sistema frenante della macchina semovente. Questo rende i requisiti di efficienza particolarmente stringenti.
La decelerazione minima e il riferimento alla tabella III.4
Il comma 1 fissa il requisito fondamentale: il dispositivo di frenatura di servizio deve garantire «decelerazioni medie minime, riferite alle diverse velocità, quali risultano dalla tabella III.4» allegata al Regolamento. La tabella III.4 correla la velocità di percorrenza alla decelerazione minima richiesta: al crescere della velocità crescono i requisiti di frenatura per garantire distanze di arresto accettabili. Questo approccio basato su tabelle di correlazione velocità/decelerazione è la metodologia standard nella normativa tecnica di settore, perché consente una verifica precisa e riproducibile dell'efficienza frenante in sede di omologazione e di revisione periodica dei veicoli.
Il limite di forza sul pedale per la frenatura a pedale
Il comma 2 introduce un requisito ergonomico specifico: se il dispositivo di frenatura è comandato a pedale, il risultato di decelerazione prescritto deve essere ottenuto esercitando sul pedale una forza non superiore a 60 daN (decanewton), ossia circa 60 kg-forza. Questo valore non è arbitrario: è la forza massima che un operatore medio può applicare con il piede in condizioni di emergenza senza incorrere in affaticamento muscolare o perdita di controllo del veicolo. Un sistema frenante che richiede una forza superiore è, in pratica, inadeguato: nella realtà di una frenata di emergenza su una discesa ripida, l'operatore potrebbe non riuscire a sviluppare la forza necessaria. Il limite di 60 daN è quindi un vincolo di progettazione fondamentale per i costruttori di macchine agricole.
La verifica di efficienza residua dopo il riscaldamento
Il comma 3 introduce una prova particolarmente severa e tecnicamente rilevante: la verifica dell'efficienza residua dopo il riscaldamento dei freni. La sequenza della prova è precisa e ripetibile: il treno a pieno carico viene portato a una velocità stabilizzata pari all'80% della velocità massima verificata, e così mantenuto su un percorso in discesa del 10% per 1 km. Alla fine del percorso si misura l'efficienza residua della frenatura di servizio. I requisiti sono doppi: la decelerazione media residua deve essere non inferiore al 70% di quella regolamentare (ossia almeno i 7/10 dell'efficienza richiesta a freni freddi) e non inferiore al 60% del valore relativo alla prova con freno freddo. Il riscaldamento dei freni per attrito — il cosiddetto fading — è uno dei meccanismi di guasto più insidiosi nei veicoli pesanti in discesa: il comma 3 impone che i sistemi frenanti dei treni agricoli siano dimensionati per resistere a questo fenomeno in condizioni operative realistiche (1 km al 10% di pendenza corrisponde a uno scenario di collina/montagna non infrequente nell'uso agricolo).
La flessibilità ministeriale per prescrizioni diverse
Il comma 4 attribuisce al Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, la facoltà di stabilire prescrizioni diverse da quelle dei commi precedenti. Questa clausola di flessibilità normativa è funzionale alla peculiarità del settore agricolo, dove la varietà di macchine e combinazioni è molto ampia e può richiedere adattamenti tecnici specifici. Il potere ministeriale è tuttavia congiunto (richiede il concerto con il Ministro dell'Agricoltura), il che garantisce un bilanciamento tra le esigenze di sicurezza stradale e quelle operative del settore agricolo.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti