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Ultimo aggiornamento: 16 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La massa massima rimorchiabile di una macchina agricola semovente è determinata in sede di omologazione del tipo o, per i tipi non omologati, durante la visita e prova del singolo esemplare.
  • Per i treni agricoli dotati di dispositivi di frenatura, l'attribuzione della massa rimorchiabile dipende da due condizioni cumulative: massa aderente della macchina traente non inferiore al 16% della massa totale del treno, e rapporto potenza/massa non inferiore a 2,9 kW/t.
  • In alternativa, le verifiche possono essere condotte mediante prove pratiche di avviamento su pendenza e di marcia a velocità sostenuta.
  • I rapporti massimi tra massa rimorchiata e massa traente variano da 2 a 5 a seconda del tipo di frenatura del complesso: meccanica, mista automatica o continua automatica.
  • La massa della macchina agricola in ordine di marcia include il conducente (75 kg convenzionali), serbatoi pieni e radiatori, ma esclude attrezzi portati, zavorre e piano di carico amovibile.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 275 DPR 495/1992 — Massa rimorchiabile delle macchine agricole semoventi

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. La massima massa rimorchiabile viene stabilita in sede di omologazione del tipo della macchina agricola semovente e, per i tipi non omologati, in sede di visita e prova per ciascun esemplare.

2. Nei treni costituiti da macchine agricole munite di dispositivi di frenatura, l'attribuzione della massa rimorchiabile è subordinata all'accertamento delle due condizioni seguenti: a) massa aderente della macchina agricola semovente in ordine di marcia in piano ed in condizioni statiche non inferiore al 16% della massa a pieno carico del treno agricolo. Per le macchine agricole semoventi con trazione sul solo asse posteriore, la massa aderente verificata in piano e in condizioni statiche, è assunta convenzionalmente uguale all'80% della massa della macchina stessa; b) rapporto tra la potenza del motore e la massa massima del treno agricolo espressa in tonnellate, non inferiore a 2,9 kW/t.

3. A richiesta del costruttore, in alternativa alle prescrizioni del comma 1 e limitatamente alle trattrici agricole, le verifiche per la determinazione della massa rimorchiabile devono soddisfare le due condizioni seguenti: a) che il complesso dei veicoli possa avviarsi su pendenza non inferiore al 14%; b) che il complesso dei veicoli possa marciare ad una velocità che non differisca più del 10% dalla velocità massima – corrispondente al numero di giri di potenza massima del motore con il rapporto più elevato della trasmissione fra i regimi di coppia massima e di potenza massima – su pendenza non inferiore al 2%, ovvero possa raggiungere la predetta velocità, su strada piana con accelerazione media non inferiore a 0,2 m/sec2, nel campo di utilizzazione del rapporto più alto della trasmissione. Le prove possono essere sostituite dal rilevamento in piano degli sforzi di trazione al gancio verificando che lo sforzo di trazione massimo non sia inferiore alla somma del 16% della massa rimorchiabile e del 14% della massa della trattrice e che lo sforzo di trazione corrispondente al numero di giri di potenza massima, col rapporto più elevato della trasmissione, non sia inferiore alla somma del 4% della stessa massa rimorchiabile e del 2% della massa della trattrice.

4. Il valore massimo della massa rimorchiabile, individuato come differenza tra la massa massima del treno agricolo e la massa, in ordine di marcia, della macchina agricola traente è limitato dal rapporto tra la massa complessiva della macchina agricola rimorchiata e la massa della macchina agricola traente; detto rapporto non deve superare i seguenti valori: a) 2 per le macchine agricole traenti di tipo snodato a ruote gommate, per le macchine agricole a ruote non gommate ovvero per quelle cingolate, qualunque sia il tipo di frenatura del complesso; b) 3 per le macchine agricole traenti a ruote gommate se il dispositivo di frenatura del complesso è di tipo meccanico; c) 4 per le macchine agricole traenti a ruote gommate se il dispositivo di frenatura del complesso è di tipo misto e automatico; d) 5 per le macchine agricole traenti a ruote gommate se il dispositivo di frenatura del complesso è di tipo continuo ed automatico.

5. Per massa della macchina agricola in ordine di marcia si intende la massa della macchina agricola con serbatoi e radiatori pieni, con conducente di massa di 75 kg, priva degli eventuali attrezzi portati o semiportati, delle zavorre e del piano di carico, qualora amovibile.

In sintesi

  • La massa massima rimorchiabile di una macchina agricola semovente è determinata in sede di omologazione del tipo o, per i tipi non omologati, durante la visita e prova del singolo esemplare.
  • Per i treni agricoli dotati di dispositivi di frenatura, l'attribuzione della massa rimorchiabile dipende da due condizioni cumulative: massa aderente della macchina traente non inferiore al 16% della massa totale del treno, e rapporto potenza/massa non inferiore a 2,9 kW/t.
  • In alternativa, le verifiche possono essere condotte mediante prove pratiche di avviamento su pendenza e di marcia a velocità sostenuta.
  • I rapporti massimi tra massa rimorchiata e massa traente variano da 2 a 5 a seconda del tipo di frenatura del complesso: meccanica, mista automatica o continua automatica.
  • La massa della macchina agricola in ordine di marcia include il conducente (75 kg convenzionali), serbatoi pieni e radiatori, ma esclude attrezzi portati, zavorre e piano di carico amovibile.
Indice dei contenuti

Il quadro normativo: omologazione e masse rimorchiabili

L'articolo 275 del DPR 495/1992 disciplina in modo tecnico-dettagliato la determinazione della massa massima rimorchiabile per le macchine agricole semoventi (trattrici, motocoltivatori, mietitrebbie quando impiegati come traino). Si tratta di una norma di carattere principalmente tecnico-ingegneristico, che traduce in regole operative i principi di sicurezza applicabili ai treni agricoli che circolano sulla rete stradale pubblica.

La massa rimorchiabile è il parametro che definisce quanto carico può essere trascinato dalla macchina trainante in condizioni di sicurezza. Un eccesso rispetto ai limiti omologati compromette la frenata, la stabilità in curva e la tenuta di strada, con rischi gravi per la circolazione stradale, specialmente sulle strade rurali e extraurbane dove operano normalmente questi mezzi.

Il metodo ordinario: omologazione e visita e prova

La norma distingue due percorsi di certificazione della massa rimorchiabile:

  • Omologazione di tipo: il costruttore presenta alla Motorizzazione Civile un tipo di macchina e ottiene l'omologazione, che include la massa rimorchiabile massima. Tutti gli esemplari conformi al tipo omologato ereditano automaticamente tale valore.
  • Visita e prova per singolo esemplare: per i tipi non omologati (macchine artigianali, modificate, di vecchia costruzione), la massa rimorchiabile viene determinata caso per caso attraverso l'esame tecnico del singolo veicolo.

Questa distinzione riflette il sistema italiano di verifica dei veicoli a motore, basato sulla certificazione del tipo per la produzione in serie e sulla verifica individuale per i casi particolari.

Le due condizioni tecniche per i treni con frenatura

Il comma 2 introduce due condizioni cumulative per attribuire una massa rimorchiabile ai treni agricoli dotati di dispositivi di frenatura:

La prima condizione riguarda la massa aderente: la quota della massa della macchina traente che grava effettivamente sulle ruote motrici, e quindi determina la forza frenante disponibile in caso di emergenza, non può essere inferiore al 16% della massa totale del treno a pieno carico. Per le trattrici con trazione solo sull'asse posteriore, la massa aderente si calcola convenzionalmente come l'80% della massa della macchina stessa, una semplificazione tecnica che evita misurazioni complesse in campo.

La seconda condizione riguarda il rapporto potenza/massa: la potenza del motore (in kW) divisa per la massa massima del treno (in tonnellate) deve essere almeno 2,9 kW/t. Questo garantisce che la macchina traente abbia potenza sufficiente non solo per trainare il carico in piano, ma anche per affrontare pendenze moderate senza arrestarsi o perdere il controllo in discesa.

Il metodo alternativo delle prove pratiche

Il comma 3 prevede, a richiesta del costruttore e limitatamente alle trattrici agricole, un metodo alternativo di verifica basato su prove pratiche anziché su calcoli teorici. Questo approccio empirico può essere più accurato in alcune situazioni, poiché tiene conto delle caratteristiche reali di trasmissione e frenata della specifica macchina. Le prove devono verificare:

  • che il complesso possa avviarsi su una pendenza non inferiore al 14%;
  • che il complesso possa mantenere la velocità massima teorica (calcolata in base ai regimi del motore) su pendenza non inferiore al 2%, oppure raggiungerla in piano con un'accelerazione media non inferiore a 0,2 m/s².

In alternativa alle prove su strada, il costruttore può ricorrere a misurazioni degli sforzi di trazione al gancio in piano, con soglie precise di sforzo minimo sia in condizioni di trazione massima che al numero di giri di potenza massima.

I rapporti massa rimorchiata/massa traente: la scala da 2 a 5

Il comma 4 introduce il secondo limite alla massa rimorchiabile: il rapporto tra la massa dell'attrezzatura rimorchiata e la massa della macchina traente non può superare valori prestabiliti, che variano in funzione del tipo di frenatura:

  • Rapporto 2: trattrici snodato a ruote gommate, trattrici a ruote non gommate o cingolate, indipendentemente dal tipo di frenatura.
  • Rapporto 3: trattrici a ruote gommate con frenatura meccanica del complesso.
  • Rapporto 4: trattrici a ruote gommate con frenatura mista e automatica.
  • Rapporto 5: trattrici a ruote gommate con frenatura continua e automatica (il sistema più efficiente, che garantisce la maggiore sicurezza in frenata).

Questa gradazione riflette un principio di proporzionalità tra capacità frenante e carico rimorchiato: maggiore è l'efficienza del sistema frenante, maggiore è il carico che può essere trainato in sicurezza.

La massa in ordine di marcia: definizione convenzionale

Il comma 5 stabilisce la definizione precisa di «massa della macchina agricola in ordine di marcia», che serve come base per i calcoli dei commi precedenti: è la massa della macchina con serbatoi e radiatori pieni, con un conducente convenzionale di 75 kg, ma priva degli attrezzi portati o semiportati, delle zavorre e del piano di carico amovibile. Questa definizione convenzionale consente comparazioni uniformi e riproducibili tra modelli diversi.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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