- Quando un veicolo viene distrutto, demolito o definitivamente esportato, il P.R.A. comunica l'evento all'ufficio M.C.T.C. entro tre giorni dalla registrazione, trasmettendo contestualmente targhe e carta di circolazione.
- I centri di raccolta e vendita di veicoli a motore devono tenere registri conformi al modello ministeriale, soggetti a vidimazione annuale da parte della Questura territorialmente competente entro 15 giorni dalla scadenza.
- I registri devono riportare dati precisi sull'intestatario, le date di presa in carico, la consegna delle targhe al P.R.A. e l'esito finale del veicolo (demolizione, smontaggio o vendita).
- In caso di vendita, il registro deve riportare le generalità e gli estremi del documento di identità dell'acquirente.
- I registri devono essere esibiti agli organi di polizia che ne facciano richiesta.
Testo dell'articoloVigente
Art. 264 DPR 495/1992 — Informazioni in tema di cessazione dalla circolazione
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. L'ufficio del P.R.A. dà comunicazione con le modalità di cui all'articolo 245, della distruzione, demolizione o definitiva esportazione all'estero dei veicoli, all'ufficio provinciale della M.C.T.C., entro tre giorni dall'avvenuta registrazione delle relative formalità.
2. Contestualmente alla comunicazione dovranno essere trasmesse all'ufficio provinciale della M.C.T.C. le targhe e le carte di circolazione.
3. I registri di cui all'articolo 103, comma 3, del codice, conformi al modello approvato dal Ministro dei trasporti, sono soggetti a vidimazione annuale da parte della Questura territorialmente competente. Le vidimazioni annuali, successive alla prima devono essere effettuate entro il 15 giorno dalla data di scadenza.
4. I registri di cui al comma 3 devono essere esibiti agli organi di polizia che ne facciano richiesta. È fatto obbligo ai titolari dei centri di raccolta e di vendita di veicoli a motore e di rimorchi di effettuare sui registri in questione le seguenti annotazioni: a) generalità, indirizzo ed estremi di identificazione dell'intestatario del veicolo, nonché della persona da questi incaricata ove ricorra; b) data di presa in carico del veicolo, data di consegna della o delle targhe e dei relativi documenti al P.R.A. ed estremi della ricevuta da questi rilasciata al riguardo. Qualora tale consegna sia avvenuta a cura dell'intestatario del veicolo, o dell'avente titolo, la relativa ricevuta dovrà essere esibita al titolare del centro di raccolta per la trascrizione dei suoi estremi; c) data di effettiva demolizione, smontaggio o vendita del veicolo. Qualora ricorra quest'ultimo caso, dovranno essere riportate anche le generalità e gli estremi del documento di identificazione dell'acquirente. (57) 63
Stesso numero, altri codici
- Art. 264 Cod. Amb. — abrogazione di norme
- Art. 264 D.Lgs. 209/2005 — Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere
- Art. 264 Codice Civile: Impugnazione da parte del figlio minore
- Articolo 264 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 264 Codice di Procedura Civile: Impugnazione e discussione
- Art. 264 c.p.p.: Provvedimenti in caso di mancata restituzione
In sintesi
Indice dei contenuti
Il circuito informativo tra P.R.A. e M.C.T.C. alla cessazione della circolazione
L'art. 264 del DPR 495/1992 disciplina i flussi amministrativi e documentali che si attivano quando un veicolo cessa definitivamente di circolare — per distruzione, demolizione o esportazione permanente all'estero. La norma attua l'art. 103 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che impone agli intestatari di veicoli dismessi di effettuare le formalità di cancellazione. Il regolamento organizza le comunicazioni inter-amministrative tra i due enti che gestiscono le banche dati dei veicoli: il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), che gestisce la proprietà dei veicoli con valenza civilistica, e la Motorizzazione civile (M.C.T.C.), che gestisce l'idoneità tecnica e la circolazione. La cooperazione tra i due enti è indispensabile per garantire che il veicolo cancellato dal P.R.A. non risulti ancora circolante negli archivi M.C.T.C., evitando discrasie che potrebbero alimentare frodi o irregolarità amministrative.
La comunicazione del P.R.A. all'ufficio M.C.T.C.: tempi e contenuto
Il comma 1 fissa il termine di tre giorni entro cui l'ufficio P.R.A. deve comunicare all'ufficio provinciale M.C.T.C. le cessazioni registrate (demolizione, distruzione, esportazione definitiva). Le modalità sono quelle stabilite dall'art. 245 del regolamento, che disciplina in via generale le comunicazioni inter-ufficio. Il termine triennale breve — tre giorni lavorativi dalla registrazione — è funzionale all'aggiornamento tempestivo degli archivi M.C.T.C.: un veicolo demolito che rimanga iscritto come «circolante» negli archivi della Motorizzazione potrebbe essere utilizzato fraudolentemente per immatricolare altri veicoli con la stessa identità documentale o per eludere accertamenti su obblighi assicurativi e fiscali.
Contestualmente alla comunicazione, il P.R.A. trasmette all'ufficio M.C.T.C. le targhe e la carta di circolazione: la restituzione fisica dei documenti e dei supporti metallici segna la conclusione del ciclo di vita amministrativo del veicolo. Le targhe, una volta restituite, non possono essere riassegnate e vengono distrutte secondo le procedure ministeriali.
I registri dei centri di raccolta e demolizione: struttura e vidimazione
I commi 3 e 4 riguardano un soggetto privato fondamentale nella filiera della demolizione: i centri di raccolta e vendita di veicoli a motore e rimorchi, noti anche come demolitori o rottamai autorizzati. Questi operatori devono tenere registri conformi al modello approvato dal Ministro dei trasporti, che tracciano il ciclo di vita di ogni veicolo che transita nel loro impianto dal momento della presa in carico fino all'esito finale (demolizione, smontaggio per ricambi, o cessione a terzi).
I registri sono soggetti a vidimazione annuale da parte della Questura territorialmente competente. La prima vidimazione è richiesta all'apertura dell'attività; le successive devono essere effettuate entro il 15° giorno dalla scadenza annuale. Il mancato rispetto del termine di vidimazione espone l'operatore a irregolarità amministrative nella tenuta dei registri, con conseguente responsabilità in sede di controllo. La vidimazione non è una mera formalità burocratica: certifica che il registro è un documento ufficiale, autentica le annotazioni e conferisce alle registrazioni il valore di atti aventi efficacia probatoria in sede ispettiva o giudiziaria.
Le annotazioni obbligatorie: tracciabilità del veicolo e dell'intestatario
Il comma 4 elenca le annotazioni obbligatorie che i titolari dei centri devono effettuare per ogni veicolo:
Il sistema di tracciabilità del registro ha una funzione anti-frode evidente: impedisce che veicoli formalmente demoliti continuino a circolare clandestinamente, o che i dati di veicoli demoliti vengano utilizzati per falsificare l'identità di altri veicoli.
L'obbligo di esibizione agli organi di polizia
Il comma 4 prevede infine che i registri debbano essere esibiti agli organi di polizia che ne facciano richiesta. Non è prevista una forma specifica per la richiesta: può avvenire in sede di ispezione ordinaria o straordinaria del centro, o nel corso di indagini su specifici veicoli. Il rifiuto di esibire i registri integra un'irregolarità sanzionabile e, in contesti di indagine penale, può assumere rilievo probatorio autonomo.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti