In sintesi
- Il contachilometri degli autoveicoli deve indicare almeno la distanza chilometrica totale percorsa dalla prima messa in circolazione o dall'ultimo azzeramento automatico, senza possibilità di azzeramento manuale.
- È vietato manomettere il contachilometri: l'alterazione dei dati chilometrici è una condotta illecita rilevante sia in sede civile (frode nella vendita) sia in sede penale.
- È consentita l'installazione di un contachilometri parziale aggiuntivo azzerabile manualmente, da non confondere con il totale.
- Le indicazioni devono essere visibili direttamente dal conducente e comprendere almeno cinque cifre, ciascuna variabile da zero a nove.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 229 DPR 495/1992 — Contachilometri
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Il contachilometri installato sugli autoveicoli deve fornire almeno l'indicazione relativa alla distanza chilometrica totale percorsa, a partire dalla prima messa in circolazione degli stessi autoveicoli o dal riazzeramento automatico di tale indicazione. Esso deve altresì essere privo di dispositivi di azzeramento manuale e non deve essere manomesso. È consentita l'installazione di un contachilometri parziale azzerabile.
2. Le indicazioni del dispositivo devono cadere nel campo di visibilità diretta del conducente ed essere ad almeno cinque cifre, ciascuna variabile progressivamente da zero a nove.
Stesso numero, altri codici
- Art. 229 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 229 D.Lgs. 209/2005 — Commissario per il compimento di singoli atti
- Art. 229 Codice Civile: Ripetizione del valore in caso di mancanza
- Articolo 229 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 229 Codice della Strada: Attuazione di direttive comunitarie
- Articolo 229 Codice di Procedura Civile: Confessione spontanea
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il contachilometri come strumento di trasparenza e sicurezza
L'articolo 229 del DPR 495/1992 fissa le prescrizioni tecniche minime per il contachilometri degli autoveicoli. Nella sua apparente semplicità, la norma tocca un tema di notevole rilevanza pratica: il contachilometri è il principale strumento attraverso cui l'acquirente di un veicolo usato verifica lo stato d'uso reale del mezzo, e la sua manomissione è una delle frodi più diffuse nel mercato dell'auto.
La disposizione attua i principi generali sulle apparecchiature di bordo previsti dal Codice della Strada e si colloca nel più ampio sistema di requisiti tecnici per l'omologazione e la revisione dei veicoli. Il rispetto delle prescrizioni dell'art. 229 è verificato in sede di revisione periodica.
Il contachilometri totale: caratteristiche e divieto di azzeramento manuale
Il contachilometri deve fornire almeno l'indicazione della distanza chilometrica totale percorsa dall'autoveicolo. Il punto di partenza del computo è la prima messa in circolazione del veicolo, ovvero l'immatricolazione, oppure — se il dispositivo prevede un ciclo — dall'ultimo azzeramento automatico del sistema. Questa precisazione è significativa: gli odometri digitali moderni in alcuni casi si azzerano automaticamente al raggiungimento del valore massimo (999.999 o simili), un'evenienza che non costituisce manomissione ma deve essere documentata nella storia del veicolo.
Il requisito più importante sotto il profilo della tutela del consumatore è il divieto di azzeramento manuale e il divieto di manomissione. L'azzeratore manuale non deve essere presente sul dispositivo del totale. Questa prescrizione tecnica è il fondamento normativo che rende la manomissione del contachilometri una condotta non solo eticamente scorretta ma formalmente illecita: l'apparecchio è costruito e omologato in modo da non consentire l'azzeramento manuale, e qualsiasi intervento che lo realizza costituisce una manomissione vietata.
Il contachilometri parziale: funzione e limiti
A differenza del totale, il comma 1 consente espressamente l'installazione di un contachilometri parziale azzerabile. Si tratta del comune «trip meter» presente su quasi tutti gli autoveicoli, che il conducente può azzerare liberamente per misurare la distanza di un singolo viaggio, il consumo su un tratto specifico, o il percorso residuo prima di un rifornimento. Il parziale non ha alcuna funzione di storicizzazione della vita del veicolo e la sua azzerabilità è del tutto lecita.
La distinzione tra totale e parziale è fondamentale: in una transazione di compravendita, il dato rilevante è sempre il contachilometri totale. Un venditore che indica la lettura del parziale come se fosse il totale, o che mostra un parziale azzerato di recente per far dubitare il compratore sulla lettura del totale, agisce in modo scorretto anche se tecnicamente non ha manomesso nulla.
Visibilità e leggibilità delle indicazioni
Il comma 2 fissa due requisiti ergonomici essenziali. In primo luogo, le indicazioni del contachilometri devono cadere nel campo di visibilità diretta del conducente: il dispositivo deve essere posizionato sul cruscotto in modo che il conducente possa leggerlo senza dover distogliere lo sguardo dalla strada per più di un attimo. In secondo luogo, le indicazioni devono comprendere almeno cinque cifre, ciascuna variabile progressivamente da zero a nove. Il requisito delle cinque cifre garantisce una lettura fino a 99.999 km, sufficiente per la grande maggioranza dei veicoli in commercio, pur con il già citato meccanismo di azzeramento automatico al superamento del massimo.
Nei moderni strumenti digitali, entrambi i requisiti sono generalmente soddisfatti: il display del cruscotto è sempre nel campo visivo del conducente e il numero di cifre è solitamente sei o sette. Nei veicoli d'epoca con contachilometri meccanico a rulli, la verifica dei cinque rulli numerici è il presupposto di conformità alla norma.
Conseguenze della manomissione: profili civili e penali
La manomissione del contachilometri ha rilevanza in diversi ambiti del diritto. In sede civile, la vendita di un veicolo con chilometraggio alterato integra il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) o, in caso di dolo, il dolo determinante (art. 1439 c.c.) con possibilità di annullamento del contratto e risarcimento del danno. In sede penale, a seconda delle circostanze, la condotta può essere qualificata come frode in commercio (art. 515 c.p.) o truffa (art. 640 c.p.). Sul piano amministrativo-stradale, l'alterazione del contachilometri può rilevare in sede di revisione periodica del veicolo, con conseguente non superamento della revisione stessa.
Domande frequenti
Si può azzerare il contachilometri totale di un'auto?
No. L'art. 229, comma 1, stabilisce che il contachilometri totale deve essere privo di dispositivi di azzeramento manuale. Non deve essere possibile azzerarlo volontariamente. Qualsiasi intervento che azzeri o alteri il totale costituisce una manomissione vietata, rilevante sia sul piano civile (frode nella vendita) sia potenzialmente penale.
Il contachilometri parziale (trip meter) è diverso dal totale?
Sì. Il parziale (trip meter) è un contatore azzerabile liberamente dal conducente, utile per misurare la distanza di un singolo viaggio. Il suo azzeramento è del tutto lecito. Il totale invece non deve avere dispositivi di azzeramento manuale e registra l'intera distanza percorsa dal veicolo sin dalla prima messa in circolazione.
Quante cifre deve avere il contachilometri?
Almeno cinque cifre, ciascuna variabile progressivamente da zero a nove. Questo garantisce la lettura fino a 99.999 km (o 999.999 km se le cifre sono sei, come nella maggior parte dei veicoli moderni). Il requisito è verificato in sede di revisione periodica.
Come si scopre se il contachilometri è stato manomesso?
La manomissione può essere rilevata confrontando il dato del contachilometri con quello registrato nella centralina elettronica del veicolo, che in molti casi conserva traccia dei chilometri percorsi in modo indipendente. Alcune officine specializzate offrono questo servizio, particolarmente utile prima di acquistare un'auto usata.
Cosa succede se il contachilometri non funziona correttamente alla revisione?
Se il contachilometri non rispetta i requisiti tecnici dell'art. 229 (es. cifre non leggibili, non visibile dal conducente), il veicolo non supera la revisione periodica e non può essere rimesso in circolazione fino alla riparazione. La revisione con esito negativo impone la correzione del difetto e una nuova visita di revisione.
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