- Gli autoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 16,50 m solo se l'avanzamento dell'asse della ralla rispetto alla parte posteriore del semirimorchio non supera 12,00 m e rispetto a un punto qualsiasi dell'anteriore del semirimorchio non supera 2,04 m; altrimenti il limite scende a 15,50 m.
- Gli autotreni e i filotreni raggiungono il limite di 18,35 m solo in presenza di specifiche distanze tra la zona di carico e l'estremità del rimorchio; in caso contrario il limite è 18,00 m.
- Le misure di riferimento per autotreni e filotreni si calcolano parallelamente all'asse longitudinale del veicolo combinato.
- Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, può con decreto determinare valori dimensionali diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2.
- La norma recepisce i criteri della direttiva CEE 85/3 e successive modifiche, attuata in Italia con il D.M. 22 gennaio 1988, n. 78.
Testo dell'articoloVigente
Art. 216 DPR 495/1992 — Lunghezza massima degli autoarticolati, degli autotreni e dei filotreni
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. La lunghezza massima di 16,50 m è consentita per gli autoarticolati in cui l'avanzamento dell'asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m. Qualora non si verifichi anche una sola delle dette condizioni, la lunghezza degli autoarticolati non può superare 15,50 m, fermo restando quanto stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/CEE e successive modificazioni.
2. La lunghezza massima di 18,35 m è consentita per gli autotreni ed i filotreni che presentano una distanza massima di 15,65 m, misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato, meno la distanza fra la parte posteriore del veicolo a motore e la parte anteriore del rimorchio nonché una distanza massima di 16,00 m, sempre misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato. Qualora non si verifichi anche una sola delle dette condizioni, la lunghezza degli autotreni e dei filotreni non può superare 18,00 m, fermo restando quanto stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/CEE e successive modificazioni.
3. Il Ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il Ministro dei lavori pubblici può determinare per gli autoarticolati, per gli autotreni e per i filotreni valori dimensionali diversi da quelli indicati ai commi 1 e
2. Nota all'art. 216: – La direttiva 85/3 è stata recepita con D. M. 22 gennaio 1988, n. 78: "Attuazione delle direttive CEE n. 85/3 e n. 86/630 relative ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1988.
Stesso numero, altri codici
- Art. 216 Cod. Amb. — operazioni di recupero
- Art. 216 D.Lgs. 209/2005 — (Comunicazione delle operazioni infragruppo)
- Art. 216 Codice Civile: Fonti del regolamento della comunione
- Articolo 216 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 216 C.d.S.: Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di
- Articolo 216 Codice di Procedura Civile: Istanza di verificazione
In sintesi
Indice dei contenuti
Il contesto normativo: la lunghezza massima dei veicoli nel Codice della Strada
L'articolo 216 del DPR 495/1992 è la norma tecnica di dettaglio che fissa le condizioni geometriche entro le quali autoarticolati, autotreni e filotreni possono raggiungere le lunghezze massime previste dal Codice della Strada e dalla normativa europea. Si tratta di disposizioni di interesse primario per l'autotrasporto professionale, poiché la violazione delle dimensioni massime espone il vettore a sanzioni amministrative severe ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada in materia di sagoma e massa dei veicoli.
Il quadro normativo di riferimento comprende la direttiva CEE 85/3 (ora sostituita dalla direttiva 96/53/CE e successive modifiche), recepita in Italia con il D.M. 22 gennaio 1988, n. 78, citato nella nota al comma 4 dell'articolo. Questa fonte europea ha armonizzato le dimensioni massime dei veicoli stradali nel mercato interno, consentendo la libera circolazione dei mezzi pesanti tra gli Stati membri senza necessità di autorizzazioni speciali, nei limiti delle misure standardizzate.
Gli autoarticolati: il sistema della ralla e le due condizioni cumulative
Il comma 1 disciplina la lunghezza massima degli autoarticolati — veicoli composti da un trattore e da un semirimorchio collegati tramite il dispositivo di aggancio denominato «ralla» (o «selletta di aggancio»). Il sistema della ralla è l'elemento tecnico che determina la geometria del complesso: l'asse attorno al quale ruota la parte posteriore del semirimorchio rispetto al trattore nelle curve.
La norma ammette la lunghezza massima di 16,50 m solo al ricorrere cumulativo di due condizioni geometriche. La prima riguarda l'avanzamento dell'asse della ralla rispetto alla parte posteriore del semirimorchio: misurato orizzontalmente, tale avanzamento non deve superare 12,00 m. La seconda condizione riguarda l'avanzamento dell'asse della ralla rispetto a un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio: non deve superare 2,04 m. Se anche una sola di queste condizioni non è soddisfatta, la lunghezza massima ammessa scende a 15,50 m, con un margine di 1 metro inferiore.
La logica di questa doppia soglia è tecnica e di sicurezza: la posizione della ralla determina il comportamento del complesso veicolare in curva, l'ingombro laterale nei raccordi stradali e il rischio di «cucchiaio» — ossia di oscillazione laterale del semirimorchio — nelle manovre. Condizioni geometriche favorevoli (ralla ben posizionata) consentono un complesso più lungo senza ridurre la sicurezza; condizioni sfavorevoli impongono una lunghezza totale più ridotta per compensare.
Gli autotreni e i filotreni: le misure di coordinazione tra motrice e rimorchio
Il comma 2 disciplina le lunghezze massime per gli autotreni — complessi composti da veicolo motore e rimorchio separato, collegato meccanicamente — e per i filotreni, che sono analoghi agli autotreni ma con trazione filoviaria.
La lunghezza massima di 18,35 m è ammessa solo se il complesso soddisfa due distanze misurate parallelamente all'asse longitudinale del veicolo combinato. La prima distanza riguarda lo spazio tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio, al netto della distanza tra la parte posteriore della motrice e la parte anteriore del rimorchio: il risultato non può superare 15,65 m. La seconda misura considera la stessa distanza anteriore-posteriore senza la detrazione e non può superare 16,00 m.
Si tratta di calcoli che richiedono una lettura attenta della geometria del complesso: in sostanza, si delimitano le quote massime della zona utile di carico complessiva del veicolo combinato, garantendo che l'autotreno non superi certi parametri di snellezza geometrica che renderebbero difficoltose le manovre negli spazi urbani e nelle rotatorie. Qualora anche una sola di queste condizioni manchi, il limite massimo scende a 18,00 m.
Il potere ministeriale di deroga e la normativa europea
Il comma 3 (nella formulazione del testo vigente) attribuisce al Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, il potere di determinare con decreto valori dimensionali diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2. Questo potere di flessibilità normativa consente di adeguare i limiti italiani alle evoluzioni della normativa europea e agli sviluppi tecnologici dei veicoli, senza necessità di intervenire sul regolamento con procedimento ordinario.
La nota finale al testo normativo ricorda che la direttiva 85/3/CEE è stata attuata in Italia con il D.M. 22 gennaio 1988, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1988. Questa corrispondenza tra norma regolamentare e direttiva europea è rilevante per l'interpretazione delle disposizioni: i parametri tecnici dell'art. 216 non sono arbitrari, ma rispecchiano una standardizzazione sovranazionale finalizzata alla libera circolazione dei mezzi pesanti nel mercato europeo.
Implicazioni pratiche per gli operatori del trasporto
Per le imprese di autotrasporto, la conoscenza dei limiti dimensionali dell'art. 216 è fondamentale in fase di acquisto e configurazione dei veicoli. Un autoarticolato che non soddisfi le condizioni geometriche per la lunghezza di 16,50 m deve essere omologato e utilizzato nel limite di 15,50 m. Le verifiche in sede di collaudo e revisione periodica presso le officine autorizzate includono il controllo di questi parametri.
Il superamento delle dimensioni massime senza autorizzazione integra la violazione delle norme del Codice della Strada in materia di sagoma dei veicoli, con le relative sanzioni amministrative e l'eventuale fermo del mezzo. Per i trasporti che per natura del carico superino necessariamente i limiti ordinari — come alcune attrezzature industriali o componenti per impianti eolici — è invece necessaria l'autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 10 del Codice, con il relativo iter descritto dagli artt. 13-19 del regolamento.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti