- Le caratteristiche del motore e della paratia di divisione del vano cabina dei quadricicli devono soddisfare le prescrizioni tecniche contenute nell'appendice II al titolo del regolamento.
- Le caratteristiche del motore devono essere dichiarate dal costruttore e verificate durante le prove di omologazione ministeriale.
- Il limite massimo di velocità previsto per i quadricicli viene accertato con una prova specifica, effettuata secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale della M.C.T.C. mediante tabelle di unificazione.
- Il Ministro dei trasporti può aggiornare o integrare le caratteristiche tecniche prescritte qualora lo richiedano esigenze di sicurezza della circolazione o l'evoluzione delle tecnologie costruttive.
Testo dell'articoloVigente
Art. 199 DPR 495/1992 — Caratteristiche costruttive dei quadricicli a motore
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Le caratteristiche del motore dei quadricicli, nonché le caratteristiche tecniche della paratia di divisione del vano cabina, devono soddisfare le prescrizioni di cui all'appendice II al presente titolo.
2. Le caratteristiche del motore dei quadricicli devono essere dichiarate dal costruttore e verificate all'atto delle prove di omologazione.
3. Il limite massimo di velocità prescritta viene verificato con prova da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C., mediante tabelle di unificazione.
4. Le caratteristiche di cui al comma 1 possono essere variate o integrate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio provvedimento in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o a sopravvenuta evoluzione delle tecnologie costruttive.
Stesso numero, altri codici
- Art. 199 Cod. Amb.: Piani regionali
- Art. 199 D.Lgs. 209/2005 — Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri
- Art. 199 Codice Civile: Divisione dei frutti
- Articolo 199 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 199 C.d.S.: Non trasmissibilità dell’obbligazione
- Art. 199 c.p.c.: Processo verbale di conciliazione
In sintesi
Indice dei contenuti
I quadricicli a motore: inquadramento nel Codice della Strada
I quadricicli a motore sono veicoli a quattro ruote di categoria specifica, distinti dagli autoveicoli ordinari per le loro caratteristiche costruttive più leggere e per i limiti prestazionali imposti dalla normativa. Il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) li classifica come categoria autonoma, con regole proprie per la circolazione, i requisiti di patente e le caratteristiche costruttive. L'art. 199 del DPR 495/1992 fornisce la disciplina tecnica di dettaglio per questa categoria, con particolare attenzione alle caratteristiche del motore e alla paratia di divisione del vano cabina, elementi che ne definiscono la sicurezza passiva e le prestazioni.
La norma si inserisce nel quadro più ampio dell'omologazione dei veicoli: prima che un quadriciclo possa essere immesso in circolazione, deve ottenere l'approvazione ministeriale (omologazione) che certifica la conformità alle prescrizioni tecniche vigenti. L'art. 199 individua i parametri che devono essere verificati in sede di omologazione.
Le prescrizioni tecniche del motore e la paratia del vano cabina
Il comma 1 rinvia all'appendice II al titolo del regolamento per le specifiche tecniche del motore e della paratia di divisione tra il vano motore e il vano cabina. Il rimando a un'appendice tecnica — anziché la descrizione diretta nel testo dell'articolo — è una tecnica legislativa tipica per materie altamente specialistiche, soggette ad aggiornamenti frequenti in ragione dell'evoluzione tecnologica.
La paratia di divisione del vano cabina è un elemento di sicurezza passiva: in caso di incendio o perdita di carburante, la separazione fisica tra il vano motore e il vano passeggeri riduce il rischio che fiamme o vapori raggiungano gli occupanti. Le specifiche tecniche di questa paratia (materiali, spessori, resistenza termica) sono fissate nell'appendice e devono essere rispettate in sede di progettazione e verifica.
La dichiarazione del costruttore e le prove di omologazione
Il comma 2 introduce il meccanismo della dichiarazione del costruttore: le caratteristiche del motore non vengono misurate su ogni singolo esemplare prodotto, ma sono dichiarate dal fabbricante e poi verificate su un prototipo rappresentativo nell'ambito delle prove di omologazione. Questo sistema — comune a tutta la normativa sull'omologazione dei veicoli — garantisce che il modello approvato rispetti i requisiti tecnici prescritti, mentre la produzione in serie è considerata conforme in quanto corrispondente al prototipo omologato.
Le prove di omologazione sono condotte dalla struttura tecnica ministeriale competente (la Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, oggi Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT). Il costruttore che presenti dati non veritieri nella dichiarazione può incorrere nella revoca dell'omologazione e nelle responsabilità civili e penali conseguenti.
La verifica del limite di velocità massima
Il comma 3 disciplina la procedura di verifica del limite massimo di velocità dei quadricicli. La verifica non è rimessa a criteri generali ma segue modalità tecniche standardizzate, definite dalla Direzione generale della M.C.T.C. attraverso tabelle di unificazione. L'utilizzo di tabelle unificate garantisce che tutte le prove siano condotte in modo omogeneo e confrontabile, indipendentemente da dove o da chi vengano eseguite.
Il limite di velocità dei quadricicli è uno degli elementi che li distingue dagli autoveicoli ordinari: la normativa europea (recepita in Italia) distingue tra quadricicli leggeri (velocità massima inferiore a 45 km/h) e quadricicli pesanti (velocità superiore), con conseguenze diverse in termini di patente richiesta, limiti di circolazione e caratteristiche costruttive. La verifica in sede di omologazione certifica che il veicolo non possa superare il limite dichiarato e che eventuali limitatori di velocità siano conformi alle prescrizioni.
Il potere di aggiornamento ministeriale
Il comma 4 attribuisce al Ministro dei trasporti il potere di variare o integrare le caratteristiche tecniche prescritte dal comma 1, attraverso un provvedimento amministrativo, in due casi: esigenze di sicurezza della circolazione o sopravvenuta evoluzione delle tecnologie costruttive. Questa clausola di aggiornamento dinamico evita che la norma regolamentare diventi obsoleta rispetto all'innovazione tecnologica, consentendo un adeguamento rapido senza necessità di passare per una modifica del regolamento in via ordinaria.
Il potere ministeriale è tuttavia vincolato nella sua finalità: non può essere usato per allentare i requisiti di sicurezza in modo arbitrario, ma solo per adeguarli a nuove esigenze o tecnologie. Le modifiche devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale e diventano vincolanti per i nuovi modelli sottoposti a omologazione successivamente alla loro entrata in vigore.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti