← Torna a Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/1992)
Ultimo aggiornamento: 27 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale devono essere visibili a distanza, sia di giorno sia di notte, mediante indumenti in tessuto rifrangente di colore bianco o grigio argento a luce riflessa bianca.
  • Di notte e in condizioni di scarsa visibilità è obbligatorio indossare almeno berretto o casco e manicotti sugli avambracci in tessuto rifrangente; il casco protettivo deve avere una fascia in pellicola vinilica bianca rifrangente alta almeno 3 cm.
  • È consentito l'uso aggiuntivo di gambali, bandoliere, cinturoni e altri accessori di buffetteria in tessuto rifrangente per migliorare la visibilità notturna.
  • I soprabiti (cappotti, impermeabili, giubbetti) devono avere bande rifrangenti di almeno 2 cm a contorno della fascia toracica e del bordo inferiore.
  • Le stesse norme si applicano al personale militare in servizio di polizia stradale ai sensi dell'art. 12, comma 4, del Codice della Strada.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 183 DPR 495/1992 — Visibilità degli agenti del traffico

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice, durante i servizi previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del codice, quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza, sia di giorno che di notte, mediante l'uso di appositi capi di vestiario o dell'uniforme confezionati con tessuto rifrangente di colore bianco o grigio argento a luce riflessa bianca.

2. Nelle ore notturne e negli altri casi di scarsa visibilità, il personale di cui al comma 1 deve indossare almeno il berretto o il casco, ovvero altro copricapo, e manicotti sugli avambracci di tessuto come indicato al comma 1 (fig. II.475/a). I predetti capi di vestiario possono essere di tipo asportabile. Il casco protettivo previsto dall'articolo 171 del codice deve essere corredato di una fascia in pellicola vinilica bianca rifrangente di altezza non inferiore a 3 cm.

3. È consentito l'uso di gambali o di fasce su di essi, in tessuto rifrangente quando si opera in particolari condizioni di visibilità notturna (fig. II.475/b).

4. Anche i cinturoni, le bandoliere, gli spallacci, le fondine, i borselli ed altri capi od oggetti di buffetteria possono essere utilmente confezionati in tutto o in parte con tessuti rifrangenti.

5. I capi di vestiario o dell'uniforme quali cappotti, impermeabili, giacche a vento, giubbetti o simili devono essere dotati di bande in tessuto rifrangente, di almeno 2 cm, a contorno della fascia toracica e del bordo inferiore.

6. Apposito capo di vestiario in tessuto rifrangente bianco o grigio – argento della foggia indicata nella figura II.476 è consigliato come dotazione del personale in servizio di pattuglia per indossarlo, ai fini di cui al comma 1, durante gli interventi di emergenza o durante le operazioni di intervento negli incidenti stradali o di deviazione del traffico.

7. Le norme del presente articolo si applicano anche al personale militare in servizio a norma dell'articolo 12, comma 4 del codice.

8. I tessuti rifrangenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere uguali a quelli utilizzati per gli indumenti previsti dall'articolo 37, comma 4, cui deve essere aggiunto il tessuto rifrangente bianco.

9. La pellicola vinilica bianca rifrangente di cui al comma 2 deve avere caratteristiche fotometriche corrispondenti alla classe 1 del disciplinare tecnico di cui all'articolo 79, comma 9.

In sintesi

  • Gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale devono essere visibili a distanza, sia di giorno sia di notte, mediante indumenti in tessuto rifrangente di colore bianco o grigio argento a luce riflessa bianca.
  • Di notte e in condizioni di scarsa visibilità è obbligatorio indossare almeno berretto o casco e manicotti sugli avambracci in tessuto rifrangente; il casco protettivo deve avere una fascia in pellicola vinilica bianca rifrangente alta almeno 3 cm.
  • È consentito l'uso aggiuntivo di gambali, bandoliere, cinturoni e altri accessori di buffetteria in tessuto rifrangente per migliorare la visibilità notturna.
  • I soprabiti (cappotti, impermeabili, giubbetti) devono avere bande rifrangenti di almeno 2 cm a contorno della fascia toracica e del bordo inferiore.
  • Le stesse norme si applicano al personale militare in servizio di polizia stradale ai sensi dell'art. 12, comma 4, del Codice della Strada.
Indice dei contenuti

Ratio e ambito di applicazione dell'obbligo di visibilità

L'articolo 183 del DPR 495/1992 disciplina i requisiti di visibilità degli agenti preposti alla regolazione del traffico e degli organi di polizia stradale. La norma si inserisce in attuazione degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che individuano i soggetti titolati a svolgere funzioni di polizia stradale e ne definiscono i servizi.

La ratio della disposizione è elementare ma vitale: un agente che opera sulla carreggiata — per dirigere il traffico, gestire un incidente, deviare i flussi o eseguire un controllo — espone la propria incolumità se non è percepibile dai conducenti con sufficiente anticipo. La visibilità a distanza, garantita dagli indumenti rifrangenti, è la prima misura di sicurezza per chi lavora sulla strada, e la sua importanza cresce esponenzialmente nelle ore notturne e nelle condizioni di scarsa visibilità.

Il tessuto rifrangente: caratteristiche e standard tecnici

Il cuore tecnico dell'articolo 183 è il riferimento al tessuto rifrangente di colore bianco o grigio argento a luce riflessa bianca. Questo tipo di materiale — dotato di microsfere o prismi che restituiscono la luce proveniente dai proiettori dei veicoli nella stessa direzione da cui proviene — garantisce una visibilità dell'agente a distanze notevolmente superiori a quelle consentite dagli indumenti di colore chiaro non rifrangenti.

Il comma 8 stabilisce che i tessuti rifrangenti utilizzati devono essere uguali a quelli previsti per gli indumenti di cui all'art. 37, comma 4, del regolamento (che disciplina gli indumenti ad alta visibilità per i lavoratori sulle strade), con l'aggiunta del tessuto rifrangente bianco. Il comma 9 specifica ulteriormente che la pellicola vinilica bianca rifrangente da applicare sul casco (di cui al comma 2) deve avere caratteristiche fotometriche corrispondenti alla classe 1 del disciplinare tecnico di cui all'art. 79, comma 9 — un rimando tecnico che garantisce uno standard di retroriflessione minimo certificato.

Obblighi diurni e notturni: graduazione delle prescrizioni

La norma distingue gli obblighi in funzione delle condizioni di luce. Durante il giorno l'obbligo è di indossare appositi capi di vestiario o l'uniforme confezionati con tessuto rifrangente — l'intera divisa o almeno i capi sovrastanti devono garantire la visibilità richiesta.

Nelle ore notturne e negli altri casi di scarsa visibilità le prescrizioni si specificano: è obbligatorio indossare almeno berretto o casco (o altro copricapo) e manicotti sugli avambracci, entrambi in tessuto rifrangente. Questi elementi minimi garantiscono che i movimenti tipici dell'agente durante la direzione del traffico — il sollevamento del braccio, le rotazioni del capo — siano visibili ai conducenti. I capi di vestiario rifrangenti possono essere di tipo asportabile, ossia sovrapposti all'uniforme ordinaria e rimovibili una volta terminato il servizio su strada.

Accessori e dotazioni facoltative consigliate

La norma non si limita agli obblighi minimi. I commi 3 e 4 consentono e incoraggiano l'uso di dotazioni aggiuntive: gambali o fasce su di essi in tessuto rifrangente per particolari condizioni di visibilità notturna (figura II.475/b); cinturoni, bandoliere, spallacci, fondine e borselli parzialmente o totalmente in tessuto rifrangente. Questi accessori moltiplicano i punti luminosi sull'agente, rendendolo visibile da diverse angolazioni e aumentando la percezione della sua sagoma complessiva.

Il comma 5 dettaglia i requisiti per i capi di vestiario sovrastanti: cappotti, impermeabili, giacche a vento e giubbetti devono essere dotati di bande in tessuto rifrangente di almeno 2 cm, posizionate a contorno della fascia toracica e del bordo inferiore del capo. Queste bande, visibili sia frontalmente sia lateralmente, delimitano visivamente la silhouette dell'agente anche quando percepito di scorcio o di spalle.

Il giubbetto di emergenza e il personale militare

Il comma 6 prevede come dotazione consigliata — non obbligatoria ma raccomandata — un apposito capo di vestiario in tessuto rifrangente bianco o grigio-argento della foggia indicata nella figura II.476, da indossare durante interventi di emergenza, operazioni su incidenti stradali o deviazioni del traffico. Si tratta in sostanza di un giubbetto ad alta visibilità pronto da indossare rapidamente, che consente all'agente in pattuglia di segnalarsi immediatamente appena scende dal veicolo per intervenire.

Infine, il comma 7 estende l'applicazione di tutte le norme dell'articolo 183 al personale militare in servizio di polizia stradale ai sensi dell'art. 12, comma 4, del Codice della Strada. L'estensione è coerente con l'obiettivo di sicurezza perseguito dalla norma: chiunque operi sulla carreggiata nelle funzioni di regolazione del traffico deve essere visibile a distanza, indipendentemente dalla propria appartenenza istituzionale.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.