← Torna a Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/1992)
Ultimo aggiornamento: 5 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il segnale nome-strada indica il nome di strade, vie, piazze e viali; deve essere installato nei centri abitati su entrambi i lati di tutte le strade, in corrispondenza delle intersezioni.
  • Nelle zone centrali delle città può essere sostituito dalle tradizionali targhe toponomastiche.
  • Ha cornice di colore blu e rispetta dimensioni e caratteristiche fissate dalla tabella II.15 del regolamento.
  • Può essere applicato su pali semaforici, supporti sul bordo del marciapiede, pali di pubblica illuminazione o ad attacchi a muro; l'altezza varia tra 2,50 e 3,50 m secondo il tipo di installazione.
  • Nelle strade a senso unico il segnale SENSO UNICO PARALLELO deve essere abbinato al segnale nome-strada sullo stesso supporto, al di sotto di questo.
  • È vietato abbinare il segnale nome-strada a installazioni pubblicitarie.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 133 DPR 495/1992 — Segnale nome-strada

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Il segnale NOME-STRADA indica il nome di strade, vie, piazze, viali e di qualsiasi altra tipologia viaria e deve essere collocato nei centri abitati su entrambi i lati di tutte le strade in corrispondenza delle intersezioni.

2. Nelle zone centrali della città il segnale nome-strada può essere sostituito dalle targhe toponomastiche di tipo tradizionale.

3. I segnali nome-strada hanno le dimensioni e le caratteristiche di cui alla tabella II.15 e cornice di colore blu.

4. Il segnale nome-strada può essere applicato: a) al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra 3,00 e 3,50 m circa dal piano stradale (fig. II.290); b) nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, disposti secondo l'angolo formato dalle due strade, e sfalsati in altezza (fig. II.291); c) ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale può essere applicato ad essi; d) in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro; e) nei casi b), c) e d) l'altezza dei segnali è compresa tra 2,50 e 3,00 m, salvo casi di impossibilità materiale.

5. Nelle strade a senso unico il segnale SENSO UNICO PARALLELO deve essere applicato congiuntamente al segnale NOME-STRADA, sullo stesso supporto e al di sotto di quello; i due segnali devono avere uguali dimensioni.

6. Il segnale NOME-STRADA può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada (fig. II.292).

7. Il segnale di numero civico può essere utilizzato per indicare il numero delle civili abitazioni, singole o condominiali, secondo le norme dei regolamenti comunali in materia. Inoltre è consentito applicare, ogni decina di numeri circa, un numero civico perpendicolare all'asse stradale, fissato sui pali della pubblica illuminazione o su altri supporti, in maniera che esso appaia frontalmente alle correnti del traffico (fig. II.293).

8. Il segnale NOME-STRADA non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie.

In sintesi

  • Il segnale nome-strada indica il nome di strade, vie, piazze e viali; deve essere installato nei centri abitati su entrambi i lati di tutte le strade, in corrispondenza delle intersezioni.
  • Nelle zone centrali delle città può essere sostituito dalle tradizionali targhe toponomastiche.
  • Ha cornice di colore blu e rispetta dimensioni e caratteristiche fissate dalla tabella II.15 del regolamento.
  • Può essere applicato su pali semaforici, supporti sul bordo del marciapiede, pali di pubblica illuminazione o ad attacchi a muro; l'altezza varia tra 2,50 e 3,50 m secondo il tipo di installazione.
  • Nelle strade a senso unico il segnale SENSO UNICO PARALLELO deve essere abbinato al segnale nome-strada sullo stesso supporto, al di sotto di questo.
  • È vietato abbinare il segnale nome-strada a installazioni pubblicitarie.
Indice dei contenuti

Funzione e obbligatorietà del segnale nome-strada

Il segnale nome-strada è uno degli elementi fondamentali della segnaletica di indicazione nei centri abitati. L'articolo 133 del DPR 495/1992 ne definisce con precisione la funzione, l'ambito di applicazione e le modalità di installazione, rispondendo a un'esigenza pratica elementare: consentire a chiunque percorra una strada di sapere con certezza dove si trova.

La norma stabilisce un'applicazione capillare: il segnale deve essere posizionato nei centri abitati su entrambi i lati di tutte le strade, in corrispondenza delle intersezioni. La bilateralità è fondamentale: il conducente che percorre una via e imbocca un incrocio deve poter leggere il nome della traversa sia avvicinandosi da destra sia avvicinandosi da sinistra, senza dover individuare un unico cartello collocato in modo spesso difficilmente leggibile.

La deroga per i centri storici: le targhe toponomastiche tradizionali

L'articolo 133, al comma 2, introduce una deroga pensata per i centri storici urbani: nelle zone centrali della città il segnale nome-strada può essere sostituito dalle targhe toponomastiche di tipo tradizionale. Questo riconoscimento normativo è significativo: consente ai Comuni di preservare l'estetica dei nuclei storici — dove le targhe in ceramica, marmo o ghisa rappresentano elementi di arredo urbano con valore culturale e identitario — senza che la scelta configuri una violazione degli obblighi di segnalamento stradale.

La deroga è circoscritta alle «zone centrali»: non riguarda l'intero centro abitato, ma le aree storicamente consolidate dove le targhe tradizionali sono effettivamente in uso. Nelle zone periferiche, anche se ricadenti nel centro abitato, si applicano le norme standard.

Caratteristiche tecniche: colori, dimensioni e tabella II.15

Il segnale nome-strada è caratterizzato da una cornice di colore blu, che lo rende immediatamente riconoscibile e lo distingue dagli altri tipi di segnaletica di indicazione. Le dimensioni e le caratteristiche grafiche specifiche sono disciplinate dalla tabella II.15 del regolamento, che standardizza la tipologia di caratteri, le dimensioni del testo e la struttura del supporto in funzione della classe della strada e della velocità di percorrenza.

Modalità di installazione: posizioni e altezze

L'articolo 133 è particolarmente dettagliato sulle modalità di installazione, elencando quattro tipologie principali:

  • Al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede e rivolto verso l'esterno della carreggiata. In questo caso il bordo inferiore del segnale deve trovarsi tra i 3,00 e i 3,50 m circa dal piano stradale, per garantire la visibilità ai veicoli senza costituire un ostacolo per i pedoni.
  • Su supporti posti presso il bordo del marciapiede nelle piazze e nei viali alberati. Ogni supporto può contenere i segnali di entrambe le strade che si incontrano nell'angolo, disposti secondo l'angolo formato dalle due strade e sfalsati in altezza per facilitare la lettura.
  • Su pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo già esistenti, evitando così la moltiplicazione di elementi verticali sul marciapiede.
  • Con attacchi a muro, soluzione residuale adottata quando le altre tipologie non siano praticabili.

Nei casi di installazione su supporto a terra (tipologie b, c e d) l'altezza standard del segnale è compresa tra i 2,50 e i 3,00 m dal suolo, con possibilità di deroga in caso di impossibilità materiale (es. vincoli architettonici, soffitti di portici, ecc.).

Abbinamento con il segnale di senso unico e divieto di pubblicità

Due regole specifiche completano la disciplina. La prima riguarda le strade a senso unico: il segnale SENSO UNICO PARALLELO deve essere applicato sullo stesso supporto del segnale nome-strada, immediatamente al di sotto di questo, con dimensioni uguali. L'abbinamento garantisce che chi percorre la strada in direzione corretta — e quindi legge il segnale del nome della traversa — riceva immediatamente anche l'informazione relativa al senso unico, utile per pianificare la svolta.

La seconda regola, di carattere proibitivo, stabilisce che il segnale nome-strada non deve essere abbinato a installazioni pubblicitarie. Il divieto tutela sia la leggibilità del segnale — che non deve essere disturbata dalla presenza di messaggi commerciali — sia l'imparzialità del servizio di toponomastica, che non può essere monetizzato attraverso l'abbinamento con spazi pubblicitari.

Contenuto aggiuntivo: numeri civici

L'articolo 133 prevede infine la possibilità di arricchire il segnale nome-strada con l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada. Si tratta di una soluzione pratica di grande utilità per chi deve orientarsi in una via lunga o con numeri civici distribuiti in modo non intuitivo. In aggiunta, è consentito posizionare — ogni decina di numeri circa — un numero civico perpendicolare all'asse stradale, fissato sui pali della pubblica illuminazione, in modo che risulti leggibile frontalmente dalle correnti di traffico. Questa soluzione è particolarmente utile nelle vie commerciali frequentate da traffico di ricerca (es. visitatori che cercano un numero civico specifico).

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.