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Ultimo aggiornamento: 24 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I segnali di direzione indicano le destinazioni raggiungibili in un'intersezione e le distanze in chilometri: la forma rettangolare vale per i centri abitati, la forma a punta di freccia per le strade extraurbane.
  • Quando installati sopra carreggiate a più corsie assumono la funzione di segnali di corsia con frecce orientate verso il basso.
  • In ogni intersezione i nomi delle località devono coincidere con quelli dei segnali di preavviso o preselezione che li precedono, per garantire continuità di informazione.
  • La distanza in chilometri è obbligatoria sui segnali extraurbani, ma non per quelli urbani che indicano destinazioni interne al centro abitato.
  • I segnali possono essere raggruppati in «gruppi segnaletici unitari» con regole precise di ordinamento per colore e direzione; ogni gruppo non può contenere più di sei segnali.
  • L'onere di installazione è dell'ente proprietario della strada, salvo i segnali privati di interesse pubblico autorizzati dall'ente stesso.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 128 DPR 495/1992 — Segnali di direzione

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. I segnali di direzione sulle strade all'interno dei centri abitati hanno forma rettangolare e devono essere conformi alle caratteristiche indicate nelle tabelle II.13/a e II.13/b (fig. II.248).

2. I segnali di direzione a destra o a sinistra sulle strade extraurbane hanno forma rettangolare con punta di freccia orientata in direzione della località segnalata, e devono essere conformi alle caratteristiche indicate nelle tabelle II.14/a e II.14/b (fig. II.249). Per indicare la direzione diritto il segnale è rettangolare con il simbolo di freccia come indicato nella figura II.254; la lunghezza del cartello non deve essere maggiore di quella fissata nelle tabelle II.14/a e II.14/b per i vari formati.

3. I segnali di cui al presente articolo, se installati al di sopra delle carreggiate a due o più corsie per senso di marcia assumono la funzione di segnali di corsia e devono essere conformi agli schemi di installazione riportati nella tabella II.23 con le frecce di cui all'allegata tabella II.25, che fa parte integrante del presente regolamento, opportunamente orientate verso il basso (figg. II.250, II.251 e II.252).

4. In ogni intersezione occorre segnalare le varie direzioni che possono essere prese dagli utenti; i nomi di località che compaiono in questi segnali devono essere identici a quelli che figurano nei segnali di preavviso o di preselezione che li precedono; qualora sia ritenuto necessario, possono essere aggiunti segnali di direzione relativi a destinazioni secondarie purché non venga disturbata la corretta percezione dei segnali di direzione principali.

5. Nel segnale, oltre al nome delle località, deve essere indicata di seguito la distanza in chilometri espressa in cifre senza il simbolo km; può essere riportato, inoltre, il simbolo di identificazione della strada (figg. II.248 e II.249). L'obbligo di riportare la distanza in chilometri non sussiste per i segnali di direzione all'interno dei centri abitati che indicano destinazioni interne al centro abitato stesso.

6. Il nome di una località riportato su un segnale di direzione deve essere ripetuto nei segnali successivi nel senso di marcia fino alla località stessa.

7. I colori delle cornici devono essere uguali a quelle di cui all'articolo 127, comma

6. 8. I segnali di direzione possono essere raggruppati in un "gruppo segnaletico unitario" (figg. II.253, e II.254 e II.255). In ogni gruppo segnaletico unitario devono essere rispettati i seguenti criteri: a) tutti i segnali posti nello stesso gruppo devono avere le stesse dimensioni, indipendentemente dalla lunghezza dei nomi scritti in essi; b) tra due segnali o gruppi di segnali, indicanti direzioni di- verse, posti sugli stessi sostegni, è necessario un distacco verticale di 5 cm; c) in ogni gruppo segnaletico i vari segnali per ciascuna direzione devono essere applicati ponendo vicini quelli aventi lo stesso colore di fondo; d) le frecce indicanti "diritto" devono essere poste al di sopra delle altre; qualora il gruppo sia installato a sinistra, la freccia verticale deve essere posta sul lato destro del segnale; e) le frecce indicanti "sinistra" devono essere poste sotto le frecce "dritto", e per ultime, in basso, vanno poste le frecce indicanti "destra"; f) l'ordine di posa tra i segnali indicanti la stessa direzione, dall'alto in basso, è il seguente, secondo i colori di fondo: 1) bianco 2) verde 3) blu 4) marrone 5) nero; g) ogni gruppo non deve contenere più di sei segnali. Qualora fosse necessario installare un numero di segnali maggiore, gli stessi devono essere frazionati in più gruppi; h) gruppi più piccoli, con frecce disposte verso la stessa direzione, devono essere posizionati nei punti più opportuni dell'intersezione; i) i segnali di direzione componenti i gruppi segnaletici sulle strade extraurbane devono essere a punta di freccia, mentre sulle strade urbane devono essere rettangolari con freccia incorporata, compresi quelli a fondo blu o verde.

9. L'onere dell'installazione del telaio di supporto è a carico dell'ente proprietario o concessionario della strada sulla quale è posto il gruppo. Anche i singoli segnali di direzione che indicano punti urbani di pubblico interesse, nonché le località da raggiungere per viabilità ordinaria, devono essere posti a cura del predetto ente. Costituiscono eccezione a tale regola le installazioni di singoli cartelli con specifiche indicazioni, che possono essere forniti dagli enti interessati e posti in opera a loro cura, previa autorizzazione dell'ente proprietario o concessionario della strada.

In sintesi

  • I segnali di direzione indicano le destinazioni raggiungibili in un'intersezione e le distanze in chilometri: la forma rettangolare vale per i centri abitati, la forma a punta di freccia per le strade extraurbane.
  • Quando installati sopra carreggiate a più corsie assumono la funzione di segnali di corsia con frecce orientate verso il basso.
  • In ogni intersezione i nomi delle località devono coincidere con quelli dei segnali di preavviso o preselezione che li precedono, per garantire continuità di informazione.
  • La distanza in chilometri è obbligatoria sui segnali extraurbani, ma non per quelli urbani che indicano destinazioni interne al centro abitato.
  • I segnali possono essere raggruppati in «gruppi segnaletici unitari» con regole precise di ordinamento per colore e direzione; ogni gruppo non può contenere più di sei segnali.
  • L'onere di installazione è dell'ente proprietario della strada, salvo i segnali privati di interesse pubblico autorizzati dall'ente stesso.
Indice dei contenuti

Funzione e tipologie dei segnali di direzione

I segnali di direzione sono tra i più consultati dagli utenti della strada: in ogni intersezione, svincolo o biforcazione comunicano dove porta ciascuna corsia o direzione e a quale distanza si trova la destinazione. L'articolo 128 del DPR 495/1992 ne disciplina caratteristiche formali, contenuto informativo, regole di installazione e responsabilità degli enti gestori, in attuazione delle norme del Codice della Strada sull'obbligo di segnalazione delle intersezioni.

La distinzione di base è tra segnali urbani — a forma rettangolare con freccia incorporata, conformi alle tabelle II.13/a e II.13/b (fig. II.248 del Regolamento) — e segnali extraurbani, che hanno la caratteristica forma a punta di freccia orientata nella direzione della località segnalata, conformi alle tabelle II.14/a e II.14/b (fig. II.249). Per la direzione «dritto» il segnale è rettangolare con freccia verticale, ma non può superare le lunghezze massime tabellari.

Segnali di corsia: quando la direzione diventa obbligo di corsia

Una delle previsioni più rilevanti dell'art. 128 riguarda i segnali installati sopra le carreggiate a due o più corsie per senso di marcia: in questo caso il segnale di direzione acquisisce la funzione di segnale di corsia, con le frecce orientate verso il basso a indicare la destinazione di ciascuna corsia. Questi segnali devono essere conformi agli schemi di installazione della tabella II.23 e alle frecce della tabella II.25.

Per il conducente, il rispetto dei segnali di corsia non è facoltativo: il loro valore giuridico equivale all'obbligo di seguire la direzione indicata per la corsia che si sta percorrendo. Ignorare un segnale di corsia è assimilabile alla violazione delle norme di comportamento all'intersezione e può dare luogo a contestazioni da parte delle autorità di polizia stradale.

Continuità informativa: la coerenza con i segnali di preavviso

Il comma 4 dell'art. 128 stabilisce un principio fondamentale per la corretta progettazione della segnaletica di percorso: i nomi delle località che compaiono nei segnali di direzione devono essere identici a quelli già indicati nei segnali di preavviso o di preselezione che li precedono nel senso di marcia. Questa coerenza è essenziale per evitare che il conducente, dopo aver visto «Firenze» su un pannello di preavviso a 500 m dall'intersezione, si trovi a scegliere tra frecce che riportano nomi diversi.

Possono essere aggiunti segnali per destinazioni secondarie, purché non compromettano la leggibilità delle indicazioni principali: un'intersezione «parlante» che moltiplichi troppo le informazioni diventa illeggibile e controproducente rispetto alla sicurezza della circolazione.

L'indicazione della distanza e il simbolo della strada

Il comma 5 impone che nei segnali di direzione extraurbani sia indicata la distanza in chilometri dalla destinazione, espressa in cifre senza il simbolo «km». Questa scelta normativa — omettere l'abbreviazione — serve a ridurre lo spazio occupato dal testo e a semplificare la lettura a velocità elevata. Facoltativamente può essere aggiunto il simbolo identificativo della strada (ad esempio «A1», «SS1», «SP45»).

L'obbligo di indicare la distanza non si applica ai segnali di direzione all'interno dei centri abitati che indicano destinazioni interne allo stesso centro abitato: in questo contesto le distanze sono brevi e la numerosità delle destinazioni renderebbe i cartelli troppo affollati.

Il gruppo segnaletico unitario: regole di composizione

Quando in un'intersezione convergono più destinazioni, i segnali possono essere raggruppati in un «gruppo segnaletico unitario» (figg. II.253, II.254 e II.255 del Regolamento). L'articolo 128, comma 8, fissa regole precise per la composizione di questi gruppi:

  • Tutti i segnali dello stesso gruppo devono avere le stesse dimensioni, indipendentemente dalla lunghezza dei nomi.
  • Tra segnali o gruppi che indicano direzioni diverse, su stessi sostegni, è necessario un distacco verticale di 5 cm.
  • I segnali con lo stesso colore di fondo devono essere accostati.
  • Le frecce «diritto» stanno in alto; quelle «sinistra» sotto le frecce diritto; quelle «destra» in basso.
  • L'ordine dall'alto in basso per segnali verso la stessa direzione segue questa sequenza di colori di fondo: 1) bianco, 2) verde, 3) blu, 4) marrone, 5) nero.
  • Ogni gruppo non può contenere più di sei segnali: se ne servono di più, si formano più gruppi distinti da posizionare nei punti ottimali dell'intersezione.

Sulle strade extraurbane i segnali del gruppo devono essere a punta di freccia; sulle strade urbane devono essere rettangolari con freccia incorporata, comprese le varianti a fondo blu o verde.

Chi installa i segnali di direzione: ente proprietario e privati

Il comma 9 attribuisce l'onere dell'installazione del telaio di supporto e dei segnali all'ente proprietario o concessionario della strada. Questa regola vale anche per i segnali che indicano punti di pubblico interesse urbano e le località raggiungibili via ordinaria.

Esiste tuttavia un'eccezione: i singoli cartelli con indicazioni specifiche (ad esempio l'accesso a un hotel, a un ospedale privato o a una zona industriale) possono essere forniti e installati dall'ente interessato, previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada. Questa facoltà è diffusa nella pratica e risponde all'esigenza di consentire una segnaletica capillare senza appesantire i bilanci degli enti stradali, ma richiede sempre l'autorizzazione preventiva per garantire che i segnali privati rispettino i requisiti del Regolamento.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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