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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 95 del Regolamento disciplina i segnali di pericolo «ANIMALI VAGANTI», suddivisi in due figure: ANIMALI DOMESTICI (fig. II.24) e ANIMALI SELVATICI (fig. II.25).
  • I segnali hanno funzione di presegnalazione: avvertono che nel tratto successivo è probabile l'attraversamento di animali sulla carreggiata.
  • La distinzione tra animali domestici (bestiame, greggi) e selvatici (ungulati, cinghiali) aiuta il conducente a calibrare il livello di attenzione e la velocità.
  • I segnali di pericolo animali rientrano nella categoria della segnaletica verticale di pericolo, caratterizzata dal triangolo rosso su sfondo bianco.
  • La presenza del segnale non esonera il conducente dall'obbligo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza adeguata alle condizioni del percorso.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 95 DPR 495/1992 — Segnali relativi agli animali

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. I segnali ANIMALI VAGANTI sono di due tipi: ANIMALI DOMESTICI (fig. II.24) e ANIMALI SELVATICI (fig. II.25); essi devono essere usati per presegnalare la vicinanza di un tratto di strada con probabile attraversamento di animali.

In sintesi

  • L'art. 95 del Regolamento disciplina i segnali di pericolo «ANIMALI VAGANTI», suddivisi in due figure: ANIMALI DOMESTICI (fig. II.24) e ANIMALI SELVATICI (fig. II.25).
  • I segnali hanno funzione di presegnalazione: avvertono che nel tratto successivo è probabile l'attraversamento di animali sulla carreggiata.
  • La distinzione tra animali domestici (bestiame, greggi) e selvatici (ungulati, cinghiali) aiuta il conducente a calibrare il livello di attenzione e la velocità.
  • I segnali di pericolo animali rientrano nella categoria della segnaletica verticale di pericolo, caratterizzata dal triangolo rosso su sfondo bianco.
  • La presenza del segnale non esonera il conducente dall'obbligo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza adeguata alle condizioni del percorso.
Indice dei contenuti

Finalità e collocazione sistematica della norma

L'art. 95 del DPR 495/1992 disciplina una categoria specifica di segnali di pericolo: quelli che avvertono della possibile presenza di animali in carreggiata. La norma si inserisce nel Titolo II del Regolamento, dedicato alla segnaletica stradale verticale, e riguarda i segnali di pericolo — contrassegnati dalla tradizionale forma triangolare con bordo rosso su sfondo bianco — che il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) prevede all'art. 38 come obbligatori per segnalare situazioni di pericolo non immediatamente percepibili dal conducente.

La ratio della disposizione è di tutela della sicurezza stradale: la presenza improvvisa di animali — sia da allevamento che selvatici — sulla carreggiata costituisce uno dei rischi più insidiosi, in quanto l'animale appare spesso di notte o all'alba in modo imprevedibile, con conseguenze potenzialmente gravi per l'incolumità di conducenti, passeggeri e degli animali stessi.

I due tipi di segnale: animali domestici e animali selvatici

Il Regolamento distingue due figure distinte, ciascuna con un pittogramma dedicato:

ANIMALI DOMESTICI (fig. II.24): il segnale raffigura tipicamente un bovino in profilo, evocando il bestiame da allevamento — mucche, cavalli, pecore, capre — che può attraversare la strada in prossimità di pascoli, aziende agricole o transumanze. Nelle zone rurali e montane, questi segnali sono comuni lungo le strade statali e provinciali che intersecano percorsi di pascolo o fondi agricoli recintati in modo non sempre efficace.

ANIMALI SELVATICI (fig. II.25): il segnale raffigura tipicamente un cervo o un capriolo in salto, indicando la presenza di fauna selvatica — ungulati (cervi, caprioli, daini, cinghiali) — in aree boschive o ai margini di parchi naturali. Questo segnale è particolarmente diffuso lungo le strade di montagna e nelle aree appenniniche e alpine, dove la fauna selvatica si muove liberamente attraversando la sede stradale, specialmente nelle ore notturne e crepuscolari.

Funzione presegnaletica e distanza di posizionamento

L'art. 95 precisa che i segnali «devono essere usati per presegnalare la vicinanza di un tratto di strada con probabile attraversamento di animali». Il termine «presegnalare» è cruciale: il segnale non indica un punto preciso di attraversamento, ma annuncia che nel tratto successivo esiste un rischio elevato di incontro con animali. La distanza di posizionamento del segnale rispetto all'inizio del tratto pericoloso è determinata dall'ente proprietario della strada in funzione della velocità consentita e delle condizioni di visibilità, secondo le norme generali sulla segnaletica di pericolo.

In concreto, il conducente che vede il segnale deve immediatamente ridurre la velocità, aumentare il livello di attenzione visiva ai margini della carreggiata — dove gli animali appaiono prima di attraversare — e essere pronto a frenare. Il segnale vale per l'intero tratto indicato, che può estendersi per diversi chilometri.

Responsabilità degli enti stradali e dei proprietari di animali

L'obbligo di installare i segnali spetta all'ente proprietario della strada, il quale deve intervenire quando le condizioni del tracciato o la documentazione di incidenti passati evidenziano un rischio concreto di attraversamento di animali. La mancata installazione del segnale in un tratto notoriamente frequentato da animali può rilevare ai fini della responsabilità dell'ente per danni derivanti da incidenti.

Sul fronte della responsabilità privata, il proprietario o il custode di animali domestici è tenuto a impedire che gli stessi possano accedere alla sede stradale: la presenza di bestiame vagante in carreggiata configura una violazione dell'obbligo di custodia e può dar luogo a responsabilità civile per i danni causati, indipendentemente dalla presenza o assenza del segnale stradale.

Comportamento del conducente in presenza del segnale

La presenza del segnale di animali vaganti non attribuisce al conducente alcun diritto di procedere a velocità ridotta in modo tale da intralciare la circolazione senza ragione, né lo esonera dall'osservanza degli altri obblighi di prudenza. Tuttavia, il segnale costituisce un elemento significativo ai fini della valutazione della condotta del conducente in caso di incidente: chi non rallenta in presenza del segnale e investe un animale difficilmente potrà invocare il caso fortuito o il fatto del terzo per sottrarsi alle conseguenze civili e, eventualmente, penali della propria condotta di guida.

È buona norma, in presenza di questi segnali, attivare i fari abbaglianti nelle ore notturne ove consentito, e rallentare progressivamente soprattutto nelle curve e nei tratti con bassa visibilità laterale. La fauna selvatica tende a restare ferma abbagliata dai fari, rendendo la frenata tempestiva l'unico strumento efficace di prevenzione.

Casi pratici

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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