Indice
La guida
Contratto a tempo determinato nel CCNL Editoria Libraria: causali e durata
Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.
Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (sostituzione di altri lavoratori, causali previste dai contratti collettivi o, in loro assenza ed entro il 31 dicembre 2026, esigenze tecniche, organizzative o produttive individuate dalle parti: art. 19, comma 1, d.lgs. 81/2015); il CCNL ammette fino a 36 mesi complessivi per incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività produttiva. Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
I limiti in sintesi
La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.
| Aspetto | Regola di legge | Ruolo del CCNL |
|---|---|---|
| Durata massima | 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello), salve diverse disposizioni dei contratti collettivi | Può arrivare a 36 mesi, anche con più contratti e indipendentemente dagli intervalli, per incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività produttiva |
| Causale | Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi | Dichiarazione a verbale: nuove collane o linee editoriali, nuove testate anche digitali, prodotti editoriali innovativi o complessi, infrastruttura tecnologica e nuove linee produttive, database aziendali, attività redazionale legata a modifiche normative o di programmi scolastici |
| Tetto di contingentamento | 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio | 20% della media dei tempi indeterminati dell’anno precedente (35% cumulato con la somministrazione); sempre possibile fino a cinque dipendenti; esenti sostituzioni, avvio di nuove attività (primi 24 mesi), over 50 e attività stagionali |
| Proroghe | Massimo 4 nei 24 mesi | — |
| Intervalli (stop&go) | 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) | La riassunzione entro 10 giorni (contratto fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre) trasforma il secondo contratto a tempo indeterminato; non vale per le attività stagionali elencate e per le sostituzioni |
| Diritto di precedenza | Dopo 6 mesi nella stessa azienda | Valgono le norme di legge; non si applica alla trasformazione di contratti in essere; l’azienda informa dei posti vacanti a tempo indeterminato |
Durata, causali e limiti
La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.
Durata e causali
La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione di altri lavoratori, causali previste dai contratti collettivi o, in loro assenza ed entro il 31 dicembre 2026, esigenze tecniche, organizzative o produttive individuate dalle parti (art. 19, comma 1, d.lgs. 81/2015). Il CCNL riconosce carattere stagionale a stampa, legatoria, magazzinaggio, spedizione e gestione degli ordini e delle rese dei libri scolastici e universitari, ai picchi distributivi dei libri strenna, alle attività logistiche per le fiere del libro, a cataloghi, agende e calendari; considera fase di avvio di nuove attività fino a 12 mesi per una nuova linea e 24 mesi per una nuova unità produttiva; in caso di malattia o infortunio non sul lavoro la conservazione del posto è limitata a un quarto della durata del contratto e comunque non oltre la scadenza; gli istituti annuali sono frazionati per 365esimi.
Proroghe e rinnovi
Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi).
Conversione e precedenza
Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.
Diritto di precedenza e conversione
Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Il contratto a termine deve indicare una causale?
Quante proroghe sono ammesse?
Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi contrattuali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.
Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Causali, contingentamento e stagionalità sono quelli dell’art. 26, lett. b) e d), della Parte I del CCNL grafici ed editoriali del 19 gennaio 2021 (testo integrale letto).