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La guida

CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

Contratto a termine e lavoro stagionale nel CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

Nei settori a forte stagionalità il contratto a tempo determinato è lo strumento ordinario per coprire i picchi di attività. Il lavoro stagionale gode di regole proprie — esenzione dagli intervalli e dal tetto di legge, diritto di precedenza alla riassunzione — che conviene conoscere con precisione.

In sintesi

Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi e, oltre i 12, richiede una causale. Il lavoro stagionale è però esente dagli intervalli tra un contratto e l’altro e dal tetto di contingentamento, e dà diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali. Il CCNL Fiavet fissa il tetto per dimensione aziendale (art. 85), elenca i casi di stagionalità (artt. 88-89), prevede intervalli di 8 e 15 giorni (art. 93) e il diritto di precedenza entro tre mesi dalla cessazione (art. 92).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Istituti trattati
Contratto a termine · Lavoro stagionale · Proroghe e precedenza
Riferimenti
D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL Fiavet, artt. 84-95 (tempo determinato)
Fonte
Testo del CCNL del 24 luglio 2019 (Fiavet-Confcommercio) e accordo di rinnovo del 26 luglio 2024

I limiti in sintesi

La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

Contratto a termine — limiti di legge e disciplina del CCNL Fiavet (artt. 84-95)
Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Nuove attività (art. 86): fino a 12 mesi, elevabili a 24 dalla contrattazione integrativa
Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Considera causali legittime la sostituzione e l'affiancamento (art. 87), la stagionalità (artt. 88-89) e le cause di forza maggiore (art. 90)
Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Per numero di lavoratori in azienda (art. 85): 0-4 dipendenti, 4 a termine; 5-9, 6; 10-25, 7; 26-35, 9; 36-50, 12; oltre 50, 20%. Non vale per le aziende di stagione e per i contratti degli artt. 86-90
Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi —
Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Il CCNL indica 8 gg (fino a 6 mesi) / 15 gg (oltre); non si applicano a stagionali (artt. 88-89), sostituzioni (art. 87), nuove attività (art. 86) e altri casi individuati in sede integrativa (art. 93)
Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Per gli stagionali: riassunzione nella stessa unità produttiva e con la stessa qualifica, da chiedere per raccomandata a.r. o PEC entro 3 mesi dalla cessazione, con scadenza a 1 anno (art. 92); per i contratti a tempo indeterminato le aziende considerano prioritariamente le richieste degli stagionali (art. 93)
Fonte: artt. 84-95 del CCNL imprese di viaggi e turismo del 24 luglio 2019, che l’accordo del 26 luglio 2024 non modifica. La clausola sugli intervalli di 8 e 15 giorni richiama l’avviso comune del 12 giugno 2008; l’art. 21, comma 2, del d.lgs. 81/2015 prevede 10 e 20 giorni, quindi la compatibilità con la legge va verificata caso per caso.

Il lavoro stagionale: regole speciali

La stagionalità è una deroga rilevante alla disciplina ordinaria del contratto a termine, pensata per le attività legate a cicli stagionali.

Esenzioni dai limiti generali

I contratti per attività stagionali sono esenti dagli intervalli (stop&go) tra un contratto e l’altro, dal tetto di contingentamento e, in larga parte, dall’obbligo di causale legato alla durata. È ciò che consente la riassunzione dello stesso lavoratore stagione dopo stagione.

Quali attività sono stagionali

Sono stagionali le attività dell’elenco allegato al d.P.R. 1525/1963, come modificato dal d.P.R. 378/1995, richiamato dall’art. 88 del CCNL, che definisce aziende di stagione quelle che osservano nell’anno uno o più periodi di chiusura al pubblico. L’art. 89 considera stagionali anche le intensificazioni dell’attività in periodi connessi a festività religiose e civili, nazionali ed estere, a manifestazioni, a iniziative promozionali o commerciali e a picchi stagionali o ciclici nelle aziende ad apertura annuale.

Il diritto di precedenza stagionale

Il lavoratore stagionale ha diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa unità produttiva e con la medesima qualifica (art. 92), purché manifesti la propria volontà con raccomandata a.r. o PEC entro tre mesi dalla cessazione; il diritto si estingue dopo un anno. Non spetta a chi ha i requisiti pensionistici di vecchiaia o è stato licenziato per giusta causa; la rinuncia va comunicata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’azienda. È una tutela diversa dalla precedenza verso il tempo indeterminato.

Diritto di precedenza e conversione

Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

Casi pratici

Tizio — riassunto ogni stagione
Tizio è assunto a termine per la stagione estiva da tre anni consecutivi. Trattandosi di attività stagionale, non si applicano gli intervalli di stop&go né il tetto di contingentamento: la successione dei contratti stagionali è legittima. Se ha manifestato per tempo la volontà, ha diritto di precedenza nella riassunzione della stagione successiva.
Caia — contratto oltre la stagione
Caia, assunta come stagionale, viene trattenuta per un’attività non stagionale ben oltre il picco. In quel caso il rapporto esce dal regime di favore della stagionalità e rientra nei limiti ordinari (durata, causali, intervalli): il loro mancato rispetto può portare alla conversione a tempo indeterminato.
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Domande frequenti

Il contratto a termine deve indicare una causale?
Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale: sostituzione, causali dei contratti collettivi (il CCNL Fiavet considera legittimi sostituzione, stagionalità e forza maggiore, artt. 87-90) o, in assenza, esigenze individuate dalle parti entro il 31 dicembre 2026.
Quante proroghe sono ammesse?
Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: per la legge 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi e 20 se superiore; il CCNL Fiavet (art. 93) indica 8 e 15 giorni. Le attività stagionali ne sono esenti, insieme alle sostituzioni e alle nuove attività.
Il lavoratore stagionale deve rispettare gli intervalli tra un contratto e l’altro?
No: i contratti per attività stagionali sono esenti dagli intervalli di stop&go e dal tetto di contingentamento. Lo stagionale ha inoltre diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali successive per le stesse attività.

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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Causali, tetti di contingentamento e casi di stagionalità sono quelli degli artt. 84-93 del CCNL Fiavet (testo integrale letto).

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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