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La guida
Contratto a tempo determinato e contingentamento nel CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)
Dove l’attività segue commesse e picchi di domanda, il contratto a tempo determinato è molto diffuso. La sua disciplina ruota attorno a tre cardini: il tetto di contingentamento, le causali e i limiti a proroghe e rinnovi, fissati in parte dalla legge e in parte dal CCNL.
Per i somministrati a termine il CCNL delle Agenzie per il Lavoro del 21 luglio 2025 fissa regole proprie: fino a 6 proroghe per contratto (8 in alcuni casi) e una durata massima di 48 mesi per le missioni presso utilizzatori diversi; con lo stesso utilizzatore vale il limite del suo contratto collettivo o, in mancanza, 24 mesi (artt. 21 e 22).
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I limiti in sintesi
La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.
| Aspetto | Regola di legge | Ruolo del CCNL |
|---|---|---|
| Durata massima | 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) | Può prevedere durate diverse in casi specifici |
| Causale | Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi | Individua causali ulteriori (art. 19) |
| Tetto di contingentamento | 20% degli stabili al 1° gennaio | Può fissare una percentuale diversa |
| Proroghe | Massimo 4 nei 24 mesi | — |
| Intervalli (stop&go) | 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) | Esenzione per attività stagionali |
| Diritto di precedenza | Dopo 6 mesi nella stessa azienda | Disciplina termini e modalità |
Cosa prevede il CCNL delle Agenzie per il Lavoro
Per i lavoratori somministrati a termine il CCNL per i lavoratori in somministrazione delle Agenzie per il Lavoro del 21 luglio 2025 detta regole proprie, diverse da quelle generali richiamate sopra. Per la successione di contratti a termine tra la stessa Agenzia e lo stesso lavoratore, per mansioni di pari livello e categoria legale, l’art. 21 distingue due casi:
- missioni presso il medesimo utilizzatore: la durata massima è quella fissata dal contratto collettivo applicato dall’utilizzatore; in sua assenza, 24 mesi;
- missioni presso utilizzatori diversi: durata massima complessiva di 48 mesi, considerata in ragione della mansione effettivamente svolta.
Sono esclusi dalla durata massima i contratti di somministrazione a termine con lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia.
Anche le proroghe seguono un regime proprio (art. 22): al massimo 6 per ogni singolo contratto, nell’arco del limite legale di 24 mesi, che salgono a 8 quando il contratto dell’utilizzatore fissa un diverso limite di durata e per alcune categorie, tra cui lavoratori svantaggiati, lavoratori ricollocati e persone con disabilità ai sensi della legge 68/1999. La proroga va comunicata, salvo urgenza, con almeno 3 giorni di anticipo; dal 1° settembre 2025, per i contratti di durata pari o superiore a sei mesi, ogni giorno di preavviso mancante dà diritto a 20 euro a titolo di welfare, salvo le eccezioni previste.
Il periodo di prova (art. 35) è di 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario di missione, con un minimo di 2 giorni e un massimo di 11 per le missioni fino a 6 mesi, 13 per quelle oltre i 6 e sotto i 12 mesi e 30 giorni di calendario per le assunzioni di almeno 12 mesi. Non si ripete nelle missioni successive presso lo stesso utilizzatore e con le stesse mansioni.
Fonte: CCNL per i lavoratori in somministrazione delle Agenzie per il Lavoro del 21 luglio 2025, artt. 21, 22 e 35.
Il tetto di contingentamento e le causali
Nei settori dei servizi la gestione dei contratti a termine ruota attorno a due vincoli che la legge fissa e il CCNL può modulare.
Il tetto di contingentamento
Il numero dei lavoratori assunti a termine non può superare, di norma, il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio, salvo diversa percentuale stabilita dal CCNL. Il superamento non comporta la conversione ma sanzioni amministrative.
Le causali
Per i primi 12 mesi il contratto a termine può essere acausale. Oltre i 12 mesi (e per rinnovi e proroghe che superano tale soglia) serve una causale: esigenze di sostituzione, ragioni tecniche, organizzative o produttive, oppure le causali individuate dal CCNL.
Proroghe, rinnovi e precedenza
Il limite di legge di 4 proroghe nell’arco dei 24 mesi vale per il contratto a termine ordinario: per i lavoratori somministrati il CCNL delle Agenzie per il lavoro (art. 22) ammette fino a 6 proroghe, 8 nei casi che lo stesso articolo elenca, con preavviso di 3 giorni. Tra un contratto e l’altro vanno rispettati gli intervalli di stop&go (10 o 20 giorni) solo fuori dalla somministrazione. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.
Diritto di precedenza e conversione
Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.
Casi pratici
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Domande frequenti
Il contratto a termine deve indicare una causale?
Quante proroghe sono ammesse?
Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
Quanti contratti a termine può avere l’azienda?
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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Durata, proroghe e prova dei somministrati a termine sono quelle degli artt. 21, 22 e 35 del CCNL delle agenzie del 21 luglio 2025; per le attività stagionali, definite dai contratti dell’utilizzatore e dal DPR 1525/1963, l’art. 52 prevede che entro tre mesi dalla cessazione l’Agenzia, su richiesta del lavoratore, ne proponga il nominativo allo stesso utilizzatore se la stagionalità si ripete.