Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1967 c.c. – Prova
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell’art. 1350.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1966 - Art. 1966 c.c.: Capacità a transigere e disponibilità dei diritti→Cod. civ. art. 1968 - Articolo 1968 Codice Civile: Transazione sulla falsità di documen…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1965 Codice Civile: Nozione→Articolo 1969 Codice Civile: Errore di diritto→Art. 1964 c.c.: Compensazione dei frutti con gli interessi→Art. 1970 Codice Civile: Lesione→Articolo 1963 Codice Civile: Divieto del patto commissorio→Articolo 1971 Codice Civile: Transazione su pretesa temeraria→Articolo 1962 Codice Civile: Durata dell’anticresi
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e natura del requisito formale
L'art. 1967 c.c. impone che la transazione - il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite o ne prevengono l'insorgere - debba essere provata per iscritto. La norma non richiede la forma scritta come requisito di validità del contratto (forma ad substantiam), bensì come strumento di prova (forma ad probationem), con la conseguenza che la transazione orale è valida ma non può essere dimostrata in giudizio se non attraverso il documento scritto.
Fanno eccezione le transazioni aventi ad oggetto diritti immobiliari o altri diritti indicati nell'art. 1350 c.c., per le quali la forma scritta è richiesta ad substantiam: la mancanza dell'atto scritto determina in questo caso la nullità del contratto, non solo l'impossibilità di provarlo.
Ambito di applicazione
Il requisito probatorio si applica a tutte le transazioni, incluse quelle novative (che estinguono il precedente rapporto sostituendolo con uno nuovo) e quelle che regolano una controversia più ampia dei diritti originariamente contestati. Non è necessario che il documento sia un atto notarile o una scrittura privata autenticata; è sufficiente una scrittura privata semplice, purché idonea ad identificare le parti, l'oggetto e le reciproche concessioni.
La giurisprudenza ha chiarito che l'art. 1967 c.c. è applicabile anche alle transazioni stipulate in sede di conciliazione giudiziale o stragiudiziale, nonché a quelle incorporate in provvedimenti giudiziali.
Conseguenze processuali
Qualora la transazione non sia documentata per iscritto, la parte che intende farla valere non può ricorrere alla prova testimoniale né alle presunzioni. Può, tuttavia, avvalersi della confessione dell'avversario, del giuramento decisorio o del principio di non contestazione, che produce effetti equivalenti alla prova documentale nel processo civile.
Il mancato rispetto del requisito formale non incide sulla validità sostanziale del contratto ma preclude la possibilità di eccepire in giudizio l'avvenuta transazione come fatto estintivo del diritto altrui.
Coordinamento con la disciplina della prova
Il rinvio all'art. 1350 n. 12 c.c. rafforza il sistema della forma scritta per la categoria dei contratti che trasferiscono, modificano o estinguono diritti reali immobiliari. In questi casi, il regime di prova coincide con quello di validità, e la distinzione tra forma ad probationem e forma ad substantiam viene meno.
Domande frequenti
La transazione verbale è valida?
Sì, la transazione verbale è valida ma non può essere provata in giudizio: l'art. 1967 c.c. richiede la forma scritta solo ad probationem, non ad substantiam.
Quando la forma scritta è richiesta a pena di nullità per la transazione?
Quando ha ad oggetto diritti elencati nell'art. 1350 c.c. (in particolare diritti reali immobiliari, n. 12), la forma scritta è ad substantiam: la mancanza rende nulla la transazione.
Quali mezzi di prova sono ammessi se manca la scrittura?
In assenza di prova scritta sono ammessi la confessione, il giuramento decisorio e il principio di non contestazione; è invece esclusa la prova testimoniale.
La transazione stipulata in sede di conciliazione giudiziale richiede la forma scritta?
Sì, anche la transazione stragiudiziale o incorporata in un verbale di conciliazione deve rispettare il requisito formale dell'art. 1967 c.c.
Cosa succede se la transazione non è in forma scritta ma l'altra parte non la contesta?
Il principio di non contestazione può supplire alla mancanza della prova scritta, rendendo il fatto non controverso e quindi non necessitante di ulteriore prova.