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Ultimo aggiornamento: 9 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Gli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e le case di cura e custodia sono diretti da personale tecnico-sanitario dell'amministrazione penitenziaria e dotati di personale infermieristico adeguato alle funzioni di cura e riabilitazione.
  • Agli OPG sono assegnati i soggetti destinatari della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, oltre agli imputati, condannati e internati in stato di infermità psichica sopravvenuta ai sensi del codice di procedura penale.
  • Alle case di cura e custodia sono assegnati i destinatari della misura di sicurezza del ricovero in casa di cura, oltre agli imputati e internati in condizioni analoghe.
  • I soggetti con infermità psichica sopravvenuta che non richiedono l'applicazione di misure di sicurezza sono assegnati a istituti o sezioni speciali per infermi e minorati psichici.
  • La direzione degli OPG e delle case di cura e custodia informa mensilmente le autorità giudiziarie sulle condizioni psichiche dei soggetti ricoverati provvisoriamente.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 111 DPR 230/2000 — Ospedali psichiatrici giudiziari, case di cura e custodia, istituti e sezioni speciali per infermi e minorati fisici e psichici

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. Alla direzione degli ospedali psichiatrici giudiziari, salvo quanto disposto dall'articolo 113, nonché delle case di cura e custodia e degli istituti o sezioni speciali per soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche è preposto personale del ruolo tecnico-sanitario degli istituti di prevenzione e di pena, ed è assegnato, in particolare, il personale infermieristico necessario con riferimento alla funzione di cura e di riabilitazione degli stessi.

2. Gli operatori professionali e volontari che svolgono la loro attività nelle case di cura e custodia, negli ospedali psichiatrici giudiziari e negli istituti o nelle sezioni per infermi e minorati psichici, sono selezionati e qualificati con particolare riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti ivi ospitati.

3. Agli ospedali psichiatrici giudiziari sono assegnati, oltre a coloro nei cui confronti è applicata, in via definitiva o provvisoria, la misura di sicurezza prevista dal n. 3) del secondo comma dell' art. 215 del codice penale . , anche gli imputati, i condannati e gli internati che vengono a trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni previste dagli articoli 148 , 206 e 212, secondo comma, del codice di procedura penale .

4. Alle case di cura e custodia sono assegnati, oltre a coloro nei cui confronti è applicata, in via definitiva o provvisoria, la misura di sicurezza prevista dal n. 2) del secondo comma dell'articolo 215 del codice penale , anche gli imputati e gli internati che vengono a trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni previste dagli articoli 148 , 206 e 212, secondo comma, del codice penale .

5. Gli imputati e i condannati, ai quali nel corso della misura detentiva sopravviene una infermità psichica che non comporti, rispettivamente, l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza o l'ordine di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia, sono assegnati a un istituto o sezione speciale per infermi e minorati psichici.

6. La direzione dell'ospedale psichiatrico giudiziario o della casa di cura e custodia informa mensilmente le autorità giudiziarie competenti sulle condizioni psichiche dei soggetti ricoverati ai sensi degli articoli 148 , 206 e 212, secondo comma, del codice penale .

7. I soggetti condannati a pena diminuita per vizio parziale di mente per l'esecuzione della pena possono essere assegnati agli istituti o sezioni per soggetti affetti da infermità o minorazioni psichiche quando le loro condizioni siano incompatibili con la permanenza negli istituti ordinari. Gli stessi, quando le situazioni patologiche risultino superate o migliorate in modo significativo, sono nuovamente assegnati agli istituti ordinari, previo eventuale periodo di prova nei medesimi.

Commento

L'articolo 111 del DPR 230/2000 disciplina le strutture specializzate per soggetti con infermità psichica nel sistema dell'esecuzione penale, dando attuazione all'articolo 65 della L. 354/1975 e alle disposizioni del codice penale (artt. 215, 219, 220) e del codice di procedura penale (artt. 148, 206, 212) che regolano il trattamento del condannato e dell'imputato con vizio totale o parziale di mente. La norma si colloca in un contesto normativo che ha subito profonde trasformazioni negli anni successivi all'emanazione del DPR 230/2000: la legge 9 maggio 2012, n. 57 ha disposto il progressivo superamento degli OPG, sostituiti dalle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), istituite dalla legge 30 maggio 2014, n. 81. L'art. 111 descrive tuttavia il quadro strutturale che rimane rilevante per comprendere le attuali REMS e le sezioni speciali ancora operative negli istituti penitenziari.

Il fondamento costituzionale: salute e rieducazione per i soggetti con infermità psichica

La tutela del detenuto o internato con infermità psichica si radica in due principi costituzionali distinti e complementari. L'art. 32 Cost. garantisce il diritto alla salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, senza distinzioni legate alla condizione giuridica del soggetto. L'art. 27, comma 3, Cost. pone il limite invalicabile del rispetto del senso di umanità per qualsiasi trattamento penitenziario: la gestione di soggetti con gravi patologie psichiatriche in contesti privi di adeguata specializzazione sanitaria è incompatibile con questo limite. Il raccordo tra misura di sicurezza e finalità terapeutica è il filo che attraversa l'intera disciplina dell'art. 111.

La direzione e il personale delle strutture specializzate

Il comma 1 prevede che alla direzione degli OPG e delle case di cura e custodia sia preposto personale del ruolo tecnico-sanitario dell'amministrazione penitenziaria — a differenza degli istituti ordinari, diretti da funzionari del ruolo dirigenziale. Questo assetto riflette la prevalenza della funzione terapeutica su quella custodiale in queste strutture. Il personale infermieristico è assegnato «in particolare» con riferimento alle funzioni di cura e riabilitazione: la salute e il recupero del soggetto sono la finalità primaria, con la custodia in posizione subordinata. Questo capovolgimento della gerarchia funzionale rispetto alle carceri ordinarie è una scelta consapevole del legislatore, coerente con la natura di misura di sicurezza terapeutica che caratterizza queste strutture.

La selezione e qualificazione del personale operante

Il comma 2 richiede che operatori professionali e volontari nelle case di cura e custodia, negli OPG e nelle sezioni per infermi psichici siano selezionati e qualificati «con particolare riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti ivi ospitati». Questa previsione è fondamentale: la gestione di persone con gravi patologie psichiatriche in contesto detentivo richiede competenze specialistiche che vanno ben oltre quelle richieste in un istituto penitenziario ordinario. Le competenze in psichiatria forense, in psicopatologia, in gestione della crisi e in riabilitazione psichiatrica sono presupposti indispensabili per un trattamento che non si riduca alla mera custodia.

Le categorie assegnate agli ospedali psichiatrici giudiziari

Il comma 3 elenca i soggetti assegnati agli OPG. In primo luogo, chi è destinatario in via definitiva o provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in OPG, prevista dall'art. 215, n. 3, c.p. Si tratta dei soggetti prosciolti per vizio totale di mente, ritenuti socialmente pericolosi. A questa categoria si aggiungono gli imputati, i condannati e gli internati che vengano a trovarsi nelle condizioni di infermità psichica sopravvenuta previste rispettivamente dagli artt. 148 (condannato che sopravviene infermo di mente), 206 (imputato che sopravviene infermo di mente) e 212, secondo comma, c.p.p. (internato che sopravviene infermo di mente). Il tratto comune è la necessità di ricovero in struttura specializzata per ragioni terapeutiche, che sovrasta la finalità custodiale.

Le categorie assegnate alle case di cura e custodia

Il comma 4 regola le case di cura e custodia, struttura prevista per i soggetti con vizio parziale di mente (art. 215, n. 2, c.p.) e per i soggetti destinatari della misura di sicurezza del ricovero in casa di cura ai sensi delle disposizioni del codice penale. Anche qui sono inclusi gli imputati e gli internati che sopravvengano alle condizioni di cui agli artt. 148, 206 e 212, secondo comma, c.p.p. La differenza tra OPG e casa di cura e custodia riflette la diversa intensità del disturbo psichiatrico e del connesso grado di pericolosità sociale valutato dal giudice.

I soggetti con infermità sopravvenuta senza applicazione di misure di sicurezza

Il comma 5 disciplina una fattispecie residuale ma importante: l'imputato o il condannato cui sopravvenga durante la misura detentiva un'infermità psichica che non è sufficientemente grave da richiedere il ricovero in OPG o in casa di cura e custodia. Questi soggetti sono assegnati a un istituto o sezione speciale per infermi e minorati psichici: una struttura meno specializzata degli OPG ma comunque separata dalla detenzione ordinaria. Il comma 7 completa il quadro prevedendo che i condannati con pena diminuita per vizio parziale di mente, quando le loro condizioni siano incompatibili con la detenzione ordinaria, possano essere assegnati agli istituti per minorati psichici; quando le condizioni migliorano significativamente, il soggetto può tornare agli istituti ordinari, eventualmente dopo un periodo di prova.

L'informativa mensile all'autorità giudiziaria

Il comma 6 impone alla direzione dell'OPG o della casa di cura e custodia di informare mensilmente le autorità giudiziarie competenti sulle condizioni psichiche dei soggetti ricoverati provvisoriamente. Questa periodicità mensile è fondamentale: le condizioni psichiatriche evolvono nel tempo, e la misura di sicurezza provvisoria deve essere continuamente rivalutata alla luce del quadro clinico aggiornato. L'informativa periodica consente all'autorità giudiziaria di decidere se mantenere, modificare o revocare la misura sulla base di dati clinici reali e recenti, evitando che la protratta permanenza in struttura psichiatrica forense diventi una detenzione mascherata priva di fondamento terapeutico attuale.

Il superamento degli OPG e le REMS

Come anticipato, l'art. 111 descrive un assetto istituzionale in parte superato dalla riforma del 2012-2014, che ha chiuso gli OPG e istituito le REMS. Le REMS sono strutture sanitarie gestite dalle Regioni attraverso il Servizio sanitario nazionale, con una capacità ridotta e con una forte impostazione terapeutica. L'art. 111 mantiene tuttavia rilevanza per le sezioni speciali negli istituti ordinari e per la parte della disciplina che la riforma non ha espressamente abrogato. La tensione tra necessità terapeutiche e custodia giudiziaria che pervade l'art. 111 resta la sfida centrale del trattamento dei soggetti con infermità psichica nel sistema dell'esecuzione penale.

Domande frequenti

Gli ospedali psichiatrici giudiziari esistono ancora?

No, nella forma originaria. La legge n. 57/2012 e la legge n. 81/2014 hanno disposto la chiusura degli OPG e la loro sostituzione con le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), strutture sanitarie regionali di piccole dimensioni, gestite dal Servizio sanitario nazionale con impostazione prevalentemente terapeutica.

Chi decide il ricovero in OPG o REMS?

Il ricovero provvisorio è disposto dall'autorità giudiziaria che procede (giudice o PM) in base agli artt. 206 e 286-bis c.p.p. Il ricovero definitivo è disposto con la sentenza di proscioglimento per vizio totale di mente, con applicazione della misura di sicurezza ai sensi dell'art. 215 c.p.

Un detenuto con problemi psichiatrici lievi può restare in un carcere ordinario?

Sì, se le sue condizioni non richiedono il ricovero in struttura specializzata. In tal caso può essere assegnato a una sezione speciale per infermi psichici presente in alcuni istituti penitenziari, dove riceve cure psichiatriche adeguate pur rimanendo nell'ambito del sistema penitenziario.

Per quanto tempo può durare il ricovero provvisorio in REMS?

Il ricovero provvisorio dura finché persistono le condizioni che lo hanno determinato e non può superare la misura della pena detentiva che sarebbe inflitta per il reato. La direzione deve informare mensilmente l'autorità giudiziaria sull'evoluzione delle condizioni psichiche, consentendo la rivalutazione periodica della misura.

I soggetti ricoverati in REMS hanno diritto ai trattamenti sanitari ordinari?

Sì. Il diritto alla salute ex art. 32 Cost. si applica a tutti, senza distinzioni legate alla condizione detentiva o di internamento. I soggetti ricoverati in REMS ricevono il trattamento psichiatrico nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, con gli stessi standard garantiti ai pazienti psichiatrici liberi.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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