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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Quando il pubblico ministero, gli ufficiali di p.g., il direttore dell'istituto o il direttore del UEPE vengono a conoscenza di circostanze che consentono il rinvio dell'esecuzione della pena ex artt. 146-147 c.p., devono informare senza ritardo il tribunale e il magistrato di sorveglianza.
  • Le circostanze rilevanti sono: gravidanza o parto avvenuto da meno di un anno (rinvio obbligatorio ex art. 146 c.p.) e grave infermità fisica o grave infermità psichica sopravvenuta (rinvio facoltativo ex art. 147, n. 2 e 3 c.p.).
  • L'obbligo di segnalazione è immediato e a carico di più soggetti istituzionali, in modo da garantire che nessuna situazione rilevante sfugga alla valutazione della magistratura di sorveglianza competente.
  • La norma attua l'art. 47-ter L. 354/1975 e si raccorda con gli artt. 146-147 c.p., coordinando la procedura di rinvio con le competenze della sorveglianza.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 108 DPR 230/2000 — Rinvio dell’esecuzione delle pene detentive

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, il direttore dell'istituto penitenziario e il direttore del centro di servizio sociale, quando abbiano notizia di talune delle circostanze che, ai sensi degli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), del codice penale , consentono il rinvio dell'esecuzione della pena, ne informano senza ritardo il tribunale di sorveglianza competente e il magistrato di sorveglianza.

Commento

L'articolo 108 del DPR 230/2000 disciplina il meccanismo procedurale attraverso cui le autorità che vengono a conoscenza di situazioni legittimanti il rinvio dell'esecuzione della pena detentiva devono attivare d'ufficio il procedimento di sorveglianza. Si tratta di una norma di coordinamento tra la realtà carceraria e la magistratura di sorveglianza, che garantisce che le condizioni di salute o le circostanze personali del condannato — quando rilevanti ai fini del rinvio — non rimangano ignorate o silenziose all'interno dell'istituto.

Il fondamento nell'ordinamento penale: artt. 146 e 147 c.p.

Gli artt. 146 e 147 del codice penale prevedono due istituti distinti ma affini: il rinvio obbligatorio e il rinvio facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive. Il rinvio obbligatorio (art. 146 c.p.) si applica quando la donna condannata sia in stato di gravidanza o abbia partorito da meno di un anno; in questi casi il giudice non ha discrezionalità: deve rinviare l'esecuzione. Il rinvio facoltativo (art. 147, nn. 2 e 3 c.p.) si applica quando il condannato si trovi in condizioni di grave infermità fisica (n. 2) o quando, sopravvenuta una grave infermità psichica, la sua permanenza in istituto è incompatibile con lo stato di salute (n. 3). In questi casi il giudice ha una valutazione discrezionale da compiere, bilanciando le esigenze di esecuzione della pena con quelle di tutela della salute.

L'art. 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo: una pena detentiva eseguita in condizioni incompatibili con lo stato di salute del condannato si traduce in un'ulteriore sofferenza non prevista dalla sentenza di condanna e non proporzionata alla funzione rieducativa ex art. 27, comma 3, Cost.

I soggetti obbligati alla segnalazione

L'art. 108 individua quattro categorie di soggetti su cui grava l'obbligo di informazione senza ritardo alla magistratura di sorveglianza: il pubblico ministero competente per l'esecuzione; gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria; il direttore dell'istituto penitenziario; il direttore del centro di servizio sociale (oggi Ufficio Esecuzione Penale Esterna — UEPE).

La pluralità di soggetti obbligati non è casuale: risponde a una logica di garanzia per copertura. Ciascuno di questi soggetti può venire a conoscenza della situazione rilevante in momenti e contesti diversi: il pubblico ministero nella fase pre-esecuzione, la polizia giudiziaria durante il trasporto o l'accompagnamento, il direttore dell'istituto attraverso la visita medica o le relazioni degli operatori, il direttore del UEPE attraverso i contatti con i familiari o i servizi sociali. L'obbligo di segnalazione su tutti questi fronti riduce al minimo il rischio che la situazione rimanga ignota alla magistratura.

Il contenuto dell'obbligo: informare «senza ritardo»

La formula «senza ritardo» non è meramente ordinatoria: indica un obbligo di prontezza che non ammette dilazioni ingiustificate. In presenza di condizioni potenzialmente legittimanti il rinvio — specialmente quando si tratta di gravi infermità fisiche o psichiche — ogni giorno di ritardo nella segnalazione si traduce in una sofferenza aggiuntiva per il condannato che avrebbe diritto al rinvio. L'obbligo di informare sia il tribunale di sorveglianza sia il magistrato di sorveglianza — individuati come destinatari separati — riflette la distinzione di competenze: il magistrato di sorveglianza decide su misure immediate e cautelari, il tribunale di sorveglianza sui provvedimenti definitivi.

La norma non richiede che il soggetto obbligato sia certo della sussistenza delle condizioni: è sufficiente che «abbiano notizia» di circostanze che possano integrare le ipotesi degli artt. 146-147 c.p. L'obbligo scatta già al livello della notizia, non della certezza: sarà poi la magistratura a valutare nel merito.

Il raccordo con la L. 354/1975 e la detenzione domiciliare

L'art. 108 del regolamento si raccorda con le norme della L. 354/1975 che disciplinano le misure alternative alla detenzione, in particolare con l'art. 47-ter che prevede la detenzione domiciliare per le condannate madri di figli di età inferiore a dieci anni, per i condannati in gravi condizioni di salute e per altre categorie vulnerabili. In molti casi le condizioni che legittimano il rinvio dell'esecuzione ex artt. 146-147 c.p. sono le stesse o sovrapposte a quelle che legittimano la detenzione domiciliare: l'attivazione d'ufficio della procedura di sorveglianza consente alla magistratura di valutare entrambe le opzioni.

La valenza sistematica della norma: attivazione d'ufficio a tutela del condannato vulnerabile

L'art. 108 ha una valenza sistematica importante: riconosce che il condannato in condizioni di salute precaria o in situazione di vulnerabilità familiare non sempre è in grado di attivarsi autonomamente per far valere i propri diritti. Il difensore potrebbe non essere a conoscenza della situazione, il condannato potrebbe non sapere di avere diritto al rinvio, o potrebbe trovarsi in condizioni psicofisiche tali da impedirgli di presentare istanza. L'obbligo di segnalazione d'ufficio a carico di più soggetti istituzionali supplisce a questa debolezza, assicurando che la tutela non dipenda dalla capacità di iniziativa del soggetto più vulnerabile.

Domande frequenti

Chi è tenuto a segnalare al giudice una situazione che legittima il rinvio della pena?

L'art. 108 DPR 230/2000 pone l'obbligo su quattro categorie: il pubblico ministero competente per l'esecuzione, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, il direttore dell'istituto penitenziario e il direttore del UEPE (ex centro di servizio sociale). Tutti devono informare senza ritardo il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza.

Quali condizioni del condannato legittimano il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena?

L'art. 146 c.p. prevede il rinvio obbligatorio per le donne in stato di gravidanza e per quelle che hanno partorito da meno di un anno. In questi casi il giudice non ha discrezionalità: il rinvio è automatico al ricorrere delle condizioni.

Quando scatta l'obbligo di segnalazione previsto dall'art. 108?

L'obbligo scatta al momento in cui il soggetto obbligato 'abbia notizia' delle circostanze rilevanti: non è necessaria la certezza, è sufficiente la notizia. L'adempimento deve avvenire 'senza ritardo', senza possibilità di dilazioni ingiustificate.

Il rinvio facoltativo dell'esecuzione copre anche le infermità psichiche?

Sì. L'art. 147, n. 3 c.p. prevede il rinvio facoltativo quando sopravviene una grave infermità psichica tale da rendere la permanenza in istituto incompatibile con lo stato di salute del condannato. La valutazione è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza.

Quale norma della L. 354/1975 si raccorda con l'art. 108 del regolamento?

L'art. 108 si raccorda principalmente con l'art. 47-ter L. 354/1975 (detenzione domiciliare per categorie vulnerabili) e con le norme del codice penale (artt. 146-147 c.p.) che disciplinano il rinvio dell'esecuzione. Il fondamento costituzionale è l'art. 32 Cost. (tutela della salute) e l'art. 27, co. 3 Cost. (funzione rieducativa della pena).

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.