Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 92 DPR 230/2000 – Provvedimenti in caso di decesso

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. Nel caso di morte di un detenuto o di un internato, il sanitario, fatte le constatazioni di legge, presenta rapporto alla direzione.

2. La direzione, contemporaneamente alla trasmissione della notizia del decesso alle autorità previste dal secondo comma dell'articolo 44 della legge, fa denuncia di morte all'ufficiale di stato civile.

3. I beni del defunto sono inventariati e copia dell'inventario è inviata al sindaco del comune di origine o di residenza, per le notificazioni agli eredi.

4. I beni sono consegnati agli eredi o agli altri aventi diritto, quando essi abbiano provato tale loro qualità, in base alla normativa vigente in materia.

5. Decorso un anno dalla morte, senza che gli eredi o gli altri aventi diritto abbiano ritirato i beni, questi vengono trasmessi al tribunale del luogo, per la devoluzione successoria.

6. Se si tratta di detenuti o di internati stranieri o italiani nati all'estero o di cui non si conosca il luogo di nascita, notizia del decesso è data al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

7. Qualora alla sepoltura della salma non sia provveduto da parte dei congiunti, si provvede a cura e spese dell'amministrazione.

In sintesi

  • In caso di morte di un detenuto, il sanitario effettua le constatazioni di legge e presenta rapporto alla direzione, che trasmette la notizia alle autorità previste dall'art. 44, comma 2, L. 354/1975 e denuncia il decesso all'ufficiale di stato civile.
  • I beni del defunto sono inventariati e l'inventario è inviato al sindaco del comune di origine o residenza per notificare gli eredi.
  • I beni sono consegnati agli eredi o agli aventi diritto che abbiano dimostrato la propria qualità; decorso un anno senza ritiro, vengono trasmessi al tribunale per la devoluzione successoria.
  • Per detenuti stranieri, italiani nati all'estero o di ignota origine, la notizia del decesso è data al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
  • Se i congiunti non provvedono alla sepoltura, vi provvede l'amministrazione penitenziaria a proprie spese.
Indice dei contenuti

L'art. 92 del DPR 230/2000 disciplina i provvedimenti amministrativi da adottare in caso di decesso di un detenuto o di un internato. Si tratta di una norma di carattere procedurale che attua l'art. 44 della L. 354/1975, il quale prevede obblighi di comunicazione a carico dell'amministrazione penitenziaria in caso di morte in istituto. Il tema è, per sua natura, tra i più delicati dell'ordinamento penitenziario: il decesso di una persona privata della libertà solleva questioni di ordine amministrativo, successorio, sanitario-legale e, talvolta, penale, richiedendo un coordinamento tra diversi soggetti istituzionali.

Sotto il profilo dei valori costituzionali, la norma si ricollega al principio di dignità della persona anche dopo la morte: la detenzione non estingue i diritti successori della persona, né i doveri dell'amministrazione verso i familiari. Il diritto alla salute (art. 32 Cost.) e il principio di umanità della pena (art. 27, comma 3, Cost.) si proiettano anche sul momento del decesso e sulle sue conseguenze.

Il rapporto sanitario e le comunicazioni istituzionali

Il comma 1 stabilisce il primo passaggio: il sanitario dell'istituto, verificato il decesso e compiute le constatazioni di legge (che comprendono la constatazione della morte, la compilazione del certificato di constatazione del decesso e la valutazione dell'eventuale necessità di un'autopsia giudiziaria), presenta un rapporto alla direzione. Questo rapporto avvia la catena di comunicazioni istituzionali prevista dalla norma.

Il comma 2 disciplina le due comunicazioni che la direzione deve effettuare contemporaneamente: la trasmissione della notizia del decesso alle autorità indicate nell'art. 44, comma 2, L. 354/1975 (che comprende l'autorità giudiziaria, i familiari del detenuto e il Garante nazionale) e la denuncia di morte all'ufficiale di stato civile. La contemporaneità è un elemento procedurale significativo: l'amministrazione non può attendere l'esito di eventuali accertamenti per comunicare il decesso ai familiari, che hanno diritto di essere informati tempestivamente.

La denuncia di morte all'ufficiale di stato civile è un atto di stato civile obbligatorio ai sensi del DPR 396/2000 (ordinamento dello stato civile): anche la morte in carcere deve essere registrata nel sistema degli atti di stato civile, con le stesse formalità che si applicano a qualsiasi decesso. L'omessa denuncia costituisce un illecito amministrativo, e la corretta registrazione è necessaria per la successiva gestione dei rapporti patrimoniali e successori del defunto.

L'inventario dei beni e la notifica agli eredi

Il comma 3 prevede che i beni del defunto - quelli che si trovano nell'istituto al momento del decesso - siano inventariati e che una copia dell'inventario sia inviata al sindaco del comune di origine o di residenza del defunto, per le notificazioni agli eredi. L'inventario ha una doppia funzione: da un lato garantisce la tracciabilità e la conservazione dei beni in vista della loro consegna agli aventi diritto; dall'altro costituisce un documento ufficiale che tutela l'amministrazione da eventuali contestazioni circa l'entità del patrimonio trasmesso.

La scelta di inviare copia dell'inventario al sindaco del comune di origine o di residenza riflette la logica dell'ordinamento dello stato civile: è il Comune che tiene i registri anagrafici e che è in grado di rintracciare i parenti e gli eredi del defunto, anche quando questi non abbiano avuto rapporti con l'istituto penitenziario. Il sindaco funge da tramite tra l'amministrazione penitenziaria e i familiari del detenuto deceduto.

La consegna dei beni agli eredi e la devoluzione al tribunale

Il comma 4 stabilisce la regola generale per la consegna dei beni: gli eredi o gli altri aventi diritto (ad esempio legatari o creditori privilegiati) li ricevono previa dimostrazione della propria qualità, in base alla normativa vigente in materia successoria. La prova della qualità di erede si dà normalmente con il certificato di eredità rilasciato dal notaio o con il provvedimento del giudice, o con la dichiarazione sostitutiva ove ammessa dalla legge.

Il comma 5 introduce un termine di un anno: se decorso tale termine gli eredi o gli aventi diritto non hanno ritirato i beni, questi vengono trasmessi al tribunale del luogo per la devoluzione successoria. Questo meccanismo risolve il problema pratico dei beni abbandonati o di cui nessuno si cura: anziché giacere indefinitamente nell'istituto, vengono devoluti alla competenza del giudice ordinario che, secondo le norme del diritto successorio, ne gestirà la destinazione (erede dello Stato in assenza di altri eredi, ai sensi dell'art. 586 c.c.).

Il regime speciale per i detenuti stranieri e di origine sconosciuta

Il comma 6 prevede un canale comunicativo speciale per tre categorie di detenuti: gli stranieri, gli italiani nati all'estero e quelli di cui non si conosca il luogo di nascita. Per questi soggetti, la notizia del decesso è data al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. La scelta di Roma come foro competente per le notifiche internazionali riflette la centralità della capitale come sede delle istituzioni con competenza nei rapporti internazionali, incluse le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, che devono essere avvertite in caso di decesso di loro cittadini in territorio italiano.

Questa norma si raccorda con gli obblighi internazionali dell'Italia in materia di protezione dei diritti consolari degli stranieri detenuti, sanciti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (1963), che all'art. 37 prevede l'obbligo per le autorità locali di informare il console competente del decesso di un cittadino straniero.

La sepoltura a cura dell'amministrazione

Il comma 7 prevede che, se i congiunti non provvedono alla sepoltura, vi provveda l'amministrazione a proprie spese. Questa norma di chiusura esprime il principio che la dignità della persona persiste dopo la morte: anche il detenuto deceduto senza familiari o con familiari che non vogliono o non possono provvedere alla sepoltura, ha diritto a una sepoltura dignitosa. Le spese a carico dell'amministrazione penitenziaria in questo caso si aggiungono alle ordinarie spese funerarie a carico del comune ai sensi delle norme sull'assistenza ai poveri.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa deve fare la direzione dell'istituto quando muore un detenuto?

Deve trasmettere contemporaneamente la notizia del decesso alle autorità indicate nell'art. 44, co. 2, L. 354/1975 (compresi i familiari) e fare denuncia di morte all'ufficiale di stato civile. Deve inoltre far redigere l'inventario dei beni del defunto e inviarne copia al sindaco del comune di origine o residenza.

Come vengono gestiti i beni di un detenuto morto in carcere?

I beni vengono inventariati e consegnati agli eredi o agli aventi diritto che dimostrino la propria qualità secondo la normativa successoria. Se nessuno li ritira entro un anno dalla morte, vengono trasmessi al tribunale del luogo per la devoluzione successoria secondo le norme del codice civile.

Chi provvede alla sepoltura di un detenuto morto senza familiari?

Se i congiunti non provvedono alla sepoltura, vi provvede l'amministrazione penitenziaria a proprie spese, in applicazione dell'art. 92, comma 7, DPR 230/2000. Questo assicura una sepoltura dignitosa anche per chi non ha rete familiare.

Cosa accade quando muore in carcere un detenuto straniero?

La notizia del decesso viene data al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, che attiva le procedure di notifica al consolato dello Stato di appartenenza del defunto, in conformità agli obblighi della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963.

Quale norma della L. 354/1975 attua l'art. 92 del regolamento?

L'art. 92 DPR 230/2000 attua l'art. 44 L. 354/1975, che disciplina gli obblighi di comunicazione dell'amministrazione penitenziaria in caso di decesso di un detenuto o internato, inclusa la notifica ai familiari.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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