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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il direttore dell'istituto correda la domanda di permesso premio con l'estratto della cartella personale, esprimendo parere motivato al magistrato di sorveglianza su condotta, pericolosità sociale, risultati dell'osservazione scientifica della personalità e durata della pena.
  • Il magistrato di sorveglianza stabilisce nel provvedimento di concessione le prescrizioni relative alla dimora e, ove necessario, al domicilio, integrandole con informazioni acquisite tramite le forze dell'ordine.
  • Durante il permesso i controlli sono svolti dall'Arma dei Carabinieri o dalla Polizia di Stato; in casi particolari l'amministrazione penitenziaria può disporre controlli aggiuntivi da parte della Polizia Penitenziaria.
  • Gli operatori penitenziari forniscono al condannato in permesso le indicazioni utili a stabilire collegamenti con i servizi assistenziali territoriali, specie per i permessi fruiti in comuni diversi da quello dell'istituto.
  • Il condannato in permesso può rivolgersi all'istituto e al centro di servizio sociale territorialmente competenti per qualsiasi esigenza, i quali devono dare risposta tempestiva secondo le rispettive competenze.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 65 DPR 230/2000 — Permessi premio

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. Il direttore dell'istituto deve corredare la domanda del condannato di concessione del permesso premio con l'estratto della cartella personale contenente tutte le notizie di cui all'articolo 26, esprimendo il proprio parere motivato al magistrato di sorveglianza, avuto riguardo alla condotta del condannato, alla sua pericolosità sociale, ai motivi addotti, ai risultati dell'osservazione scientifica della personalità espletata e del trattamento rieducativo praticato, nonché alla durata della pena detentiva inflitta ed alla durata della pena ancora da scontare.

2. Nell'adottare il provvedimento di concessione, il magistrato di sorveglianza stabilisce le opportune prescrizioni relative alla dimora e, ove occorra, al domicilio del condannato durante il permesso, sulla base delle informazioni eventualmente assunte, ad integrazione di quelle già disponibili, a mezzo degli organi di polizia.

3. Durante il permesso premio, i controlli del condannato sono effettuati dall'Arma dei carabinieri o dalla Polizia di Stato. In casi particolari l'amministrazione penitenziaria può disporre ulteriori controlli da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

4. In fase di esecuzione del provvedimento, gli operatori penitenziari, designati dal direttore dell'istituto e da quello del centro di servizio sociale, forniscono, se necessario, al condannato e ai servizi assistenziali territoriali, le indicazioni utili a stabilire validi collegamenti per gli eventuali problemi di competenza degli enti locali.

5. Qualora il permesso premio debba essere fruito in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto , il direttore dell'istituto di provenienza ne dà comunicazione alla direzione dell'istituto ed al centro di servizio sociale territorialmente competenti, affinchè di concerto con gli operatori sociali del territorio, possano effettuare gli interventi di competenza, secondo quanto previsto dai commi 4 e 6, riferendo poi alle direzioni dell'istituto e del centro di servizio sociale competenti.

6. Il condannato in permesso, in caso di necessità, può rivolgersi all'istituto ed al centro di servizio sociale territorialmente competenti, che saranno informati e forniti di documentazione adeguata nei tempi più rapidi. L'interessato può segnalare le proprie esigenze, in ordine alle quali l'istituto o il centro si attiva per dare la più opportuna e tempestiva risposta secondo le rispettive competenze istituzionali.

In sintesi

  • Il direttore dell'istituto correda la domanda di permesso premio con l'estratto della cartella personale, esprimendo parere motivato al magistrato di sorveglianza su condotta, pericolosità sociale, risultati dell'osservazione scientifica della personalità e durata della pena.
  • Il magistrato di sorveglianza stabilisce nel provvedimento di concessione le prescrizioni relative alla dimora e, ove necessario, al domicilio, integrandole con informazioni acquisite tramite le forze dell'ordine.
  • Durante il permesso i controlli sono svolti dall'Arma dei Carabinieri o dalla Polizia di Stato; in casi particolari l'amministrazione penitenziaria può disporre controlli aggiuntivi da parte della Polizia Penitenziaria.
  • Gli operatori penitenziari forniscono al condannato in permesso le indicazioni utili a stabilire collegamenti con i servizi assistenziali territoriali, specie per i permessi fruiti in comuni diversi da quello dell'istituto.
  • Il condannato in permesso può rivolgersi all'istituto e al centro di servizio sociale territorialmente competenti per qualsiasi esigenza, i quali devono dare risposta tempestiva secondo le rispettive competenze.
Indice dei contenuti

L'articolo 65 del DPR 230/2000 disciplina la procedura operativa per la concessione e l'esecuzione dei permessi premio, istituto introdotto dall'art. 30-ter della L. 354/1975. Il permesso premio è una delle misure più significative dell'esecuzione penale italiana: consente al condannato che abbia tenuto regolare condotta e non sia considerato socialmente pericoloso di trascorrere brevi periodi fuori dall'istituto, favorendo il mantenimento dei legami affettivi e il graduale reinserimento sociale. L'art. 30-ter della legge ne definisce presupposti e limiti; l'art. 65 del regolamento ne riempie i contenuti procedurali con disposizioni di dettaglio che coinvolgono la direzione, il magistrato di sorveglianza, le forze di polizia e i servizi sociali territoriali.

Il parere motivato del direttore e la documentazione allegata

Il comma 1 costruisce un meccanismo di istruttoria rigorosa. La domanda di permesso premio presentata dal condannato non viene trasmessa «nuda» al magistrato: il direttore dell'istituto deve corredare la domanda con l'estratto della cartella personale contenente tutte le notizie di cui all'art. 26 del regolamento (dati anagrafici, storia giudiziaria, comportamento in istituto, partecipazione al trattamento, relazioni con educatori, psicologi, assistenti sociali) e con un proprio parere motivato. Questo parere deve prendere in considerazione sei elementi fondamentali: la condotta del condannato, la sua pericolosità sociale, i motivi addotti a sostegno della domanda, i risultati dell'osservazione scientifica della personalità, i risultati del trattamento rieducativo praticato, nonché la durata della pena inflitta e quella ancora da scontare. La valutazione del direttore non è un mero adempimento formale: essa esprime un giudizio tecnico-professionale fondamentale per il magistrato, che non ha contatto diretto e quotidiano con il condannato.

L'aggancio all'art. 27, co. 3, Cost. è evidente: il permesso premio non è una gratificazione discrezionale ma uno strumento rieducativo che presuppone un percorso trattamentale reale. L'istruttoria che l'art. 65 costruisce serve proprio a verificare che tale percorso esista e sia autentico, distinguendo il condannato che ha genuinamente interiorizzato i valori del rispetto della legalità da colui che simula una buona condotta strumentale alla concessione del beneficio.

Le prescrizioni del magistrato di sorveglianza

Il comma 2 attribuisce al magistrato di sorveglianza il potere di stabilire, nel provvedimento di concessione, «le opportune prescrizioni relative alla dimora e, ove occorra, al domicilio». Le prescrizioni di dimora vincolano il condannato a soggiornare in un luogo determinato durante il permesso; le prescrizioni di domicilio possono restringere ulteriormente l'ambito di movimento. Prima di adottare le prescrizioni, il magistrato può acquisire informazioni integrative tramite gli organi di polizia, «ad integrazione di quelle già disponibili»: questa clausola consente di verificare, ad esempio, che la dimora indicata dal condannato sia effettivamente disponibile e sicura, che non vi risiedano soggetti pregiudicati con cui il condannato potrebbe riprendere relazioni pericolose, o che non vi siano specifiche ragioni di allarme sociale legate al territorio.

I controlli durante il permesso

Il comma 3 assegna i controlli durante il permesso all'Arma dei Carabinieri o alla Polizia di Stato, non alla Polizia Penitenziaria. Questa scelta riflette la logica del permesso: il condannato è fuori dall'istituto, nel territorio, ed è corretto che il controllo sul territorio sia affidato alle forze di polizia territoriali. La Polizia Penitenziaria interviene solo «in casi particolari», su disposizione dell'amministrazione penitenziaria, quando specifiche circostanze lo richiedano. La modulazione dei controlli — leggera per la generalità dei casi, più intensa per i casi particolari — rispetta il principio di proporzionalità: un controllo eccessivo e oppressivo su chi ha ottenuto il permesso contraddice la funzione stessa dell'istituto, che è di preparare il condannato alla libertà, non di ricrearne le dinamiche carcerarie fuori dall'istituto.

Il ruolo degli operatori penitenziari e dei servizi sociali

I commi 4, 5 e 6 costruiscono una rete di supporto per il condannato durante il permesso. Gli operatori penitenziari (educatori, assistenti sociali interni) forniscono al condannato e ai servizi assistenziali territoriali «le indicazioni utili a stabilire validi collegamenti per gli eventuali problemi di competenza degli enti locali». Questa funzione di mediazione è essenziale: il condannato, soprattutto se la detenzione è durata molti anni, può avere perso i contatti con i servizi locali, non sapere come accedere a prestazioni sociali, sanitarie o di sostegno al reddito. Gli operatori dell'istituto fanno da ponte tra il mondo carcerario e quello esterno.

Il comma 5 affronta il caso specifico del permesso fruito in un comune diverso da quello dove ha sede l'istituto. In questo caso, il direttore dell'istituto di provenienza deve dare comunicazione alla direzione dell'istituto e al centro di servizio sociale territorialmente competenti nel comune di destinazione, affinché possano effettuare gli interventi di propria competenza. La comunicazione preventa: anziché trovare il condannato solo e senza riferimenti nel comune di destinazione, il sistema si attiva in anticipo per garantire che vi siano interlocutori pronti. Il comma 6 completa il quadro: il condannato in permesso può rivolgersi direttamente all'istituto e al centro di servizio sociale territorialmente competenti per le proprie necessità, e questi «si attiva[no] per dare la più opportuna e tempestiva risposta». Si tratta di una forma di assistenza continua che testimonia come il permesso premio non sia un semplice «scarto dalla reclusione» ma un momento attivo di accompagnamento al reinserimento.

La funzione del permesso premio nel sistema rieducativo

L'insieme delle norme dell'art. 65 conferma che il permesso premio — così come strutturato dal legislatore italiano — non è una mera «vacanza» concessa al condannato meritevole, ma un momento trattamentale inserito in un percorso strutturato, con istruttoria, controllo magistratuale, prescrizioni, supporto degli operatori e raccordo con i servizi territoriali. Ogni permesso è, in un certo senso, un test: verifica la capacità del condannato di rispettare le prescrizioni, di gestire la libertà in modo responsabile, di mantenere contatti positivi con la famiglia e il territorio senza ricadere in condotte illecite. Un permesso andato bene è un segnale positivo per le valutazioni future; una violazione delle prescrizioni ne determina la revoca e incide negativamente sull'intero percorso trattamentale. Il principio costituzionale di rieducazione ex art. 27, co. 3, Cost. si manifesta qui nella sua dimensione più concreta: il condannato non è semplicemente «tenuto in carcere» ma è accompagnato verso la libertà in modo graduale e verificato.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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