- I detenuti che frequentano corsi di formazione professionale ricevono un sussidio orario determinato con decreto ministeriale.
- Per i corsi di istruzione secondaria superiore è previsto un sussidio giornaliero, anche per i giorni di assenza non volontaria, e un sussidio ridotto nell'intervallo estivo per chi ha superato l'anno.
- A conclusione dell'anno scolastico o universitario, gli studenti in disagiate condizioni economiche che hanno superato gli esami ricevono il rimborso di tasse e libri, oltre a un premio di rendimento.
- I benefici non si cumulano con assegni o borse di studio già percepiti, evitando duplicazioni di sostegno economico.
- La norma attua gli artt. 19 e 45 L. 354/1975, che promuovono l'istruzione e la formazione professionale come strumenti di risocializzazione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 45 DPR 230/2000 — Benefici economici per gli studenti
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. Per la frequenza dei corsi di formazione professionale è corrisposto un sussidio orario nella misura determinata con decreto ministeriale.
2. I corsi possono svolgersi anche durante le ore lavorative solo nel caso in cui non risulti possibile lo svolgimento in tempi diversi da quelli delle attività di studio e di lavoro. In tal caso i detenuti e gli internati che li frequentano, percepiscono, per il lavoro prestato, una mercede proporzionata al numero delle ore di lavoro effettivamente svolto, oltre al sussidio previsto nel comma 1, per le ore di effettiva frequenza ai corsi.
3. Per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria di secondo grado, i detenuti ricevono un sussidio giornaliero, nella misura determinata con decreto ministeriale per ciascuna giornata di frequenza o di assenza non volontaria. Nell'intervallo tra la chiusura dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo corso, agli studenti è corrisposto un sussidio ridotto per i giorni feriali, nella misura determinata con decreto ministeriale, purché abbiano superato con esito positivo il corso effettuato nell'anno scolastico e non percepiscano mercede.
4. A conclusione di ciascun anno scolastico, agli studenti che seguono corsi individuali di scuola di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato gli esami con effetti legali, nonché agli studenti che seguono corsi presso università pubbliche o equiparate e che hanno superato tutti gli esami del loro anno, vengono rimborsate, qualora versino in disagiate condizioni economiche, le spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di testo, e viene corrisposto un premio di rendimento nella misura stabilita dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
5. I corsi a livello di scuola d'obbligo possono svolgersi anche durante le ore lavorative solo nel caso in cui non risulti possibile lo svolgimento in tempi diversi da quelli delle attività di studio e di lavoro, come indicato nel comma 4 dell'articolo 41. In tal caso, i detenuti e gli internati che li frequentano percepiscono, per il lavoro prestato, una mercede proporzionata al numero delle ore di lavoro effettivamente svolto.
6. Ai detenuti e agli internati che hanno superato con esito positivo il corso frequentato, è corrisposto un premio di rendimento nella misura stabilita dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
7. I soggetti che fruiscono di assegni o borse di studio non percepiscono i benefici economici previsti dal presente articolo.
8. L'importo complessivo dei sussidi e dei premi di rendimento, previsti dal presente articolo, è determinato annualmente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Stesso numero, altri codici
- Art. 45 D.Lgs. 504/1995 — Circostanze aggravanti
- Articolo 45 L. 184/1983: Consenso e ascolto del minore nell'adozione in casi particolari
- Art. 45 Reg. (UE) 2024/1689 — Obblighi di informazione degli organismi notificati
- Art. 45 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 45 D.Lgs. 148/2015 — Accesso ai dati elementari
- Art. 45 D.Lgs. 159/2011 — Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato
Commento
L'art. 45 del DPR 230/2000 traduce in misure economiche concrete il principio, sancito dalla legge penitenziaria, che l'istruzione e la formazione professionale debbano essere attivamente incoraggiate all'interno degli istituti. La partecipazione alle attività scolastiche e formative non è semplicemente permessa: viene incentivata con benefici economici che ne rimuovono gli ostacoli pratici. La norma attua in modo diretto gli artt. 19 e 45 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che individuano nell'istruzione uno degli elementi fondamentali del trattamento rieducativo.
Il quadro costituzionale e il valore dell'istruzione in carcere
L'art. 27, terzo comma, della Costituzione impone che le pene tendano alla rieducazione del condannato. L'istruzione è uno degli strumenti più efficaci — e riconosciuti dalla criminologia — per il conseguimento di questo obiettivo: riduce il rischio di recidiva, incrementa le possibilità di reinserimento lavorativo dopo la scarcerazione e contribuisce alla costruzione di un'identità sociale positiva del detenuto. L'art. 34 Cost. afferma che la scuola è aperta a tutti; questo principio non perde la sua forza per il fatto che il destinatario si trovi ristretto in un istituto penitenziario.
I benefici economici previsti dall'art. 45 DPR 230/2000 rispondono a una logica precisa: il detenuto che studia rinuncia — in tutto o in parte — alle ore lavorative, con conseguente riduzione della mercede. Il sussidio è lo strumento che compensa questa perdita economica, rendendo concretamente praticabile la scelta di investire nell'istruzione durante la detenzione.
Il sussidio per la formazione professionale
Il comma 1 prevede un sussidio orario per i detenuti e gli internati che frequentano corsi di formazione professionale. L'importo è determinato con decreto ministeriale, il che garantisce uniformità sul territorio nazionale e possibilità di aggiornamento periodico in relazione all'andamento economico generale. La formazione professionale ha un'importanza particolare nel contesto penitenziario perché fornisce competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro dopo la scarcerazione.
Il comma 2 affronta il caso in cui i corsi si sovrappongano alle ore lavorative. La regola è che tale sovrapposizione è ammessa solo quando non risulti possibile organizzare diversamente i tempi. In questo caso il detenuto percepisce una mercede proporzionale alle ore di lavoro effettivamente svolte, più il sussidio per le ore di frequenza al corso. La disposizione garantisce che la scelta di formarsi non si traduca in una perdita secca di reddito per il detenuto.
Il sussidio per l'istruzione secondaria superiore
Il comma 3 introduce un regime più articolato per i detenuti che frequentano corsi di istruzione secondaria di secondo grado. Il sussidio è giornaliero e viene corrisposto sia per i giorni di frequenza sia per le assenze non volontarie — una disposizione significativa, che evita che malattie o circostanze indipendenti dalla volontà dello studente si traducano in una perdita economica. La previsione di assenze non volontarie coperte dal sussidio è una tutela importante in un contesto in cui le assenze possono dipendere da fattori organizzativi dell'istituto del tutto estranei alla volontà del detenuto-studente.
L'intervallo estivo riceve una disciplina specifica: tra la chiusura di un anno scolastico e l'inizio del successivo, agli studenti che hanno superato positivamente l'anno è corrisposto un sussidio ridotto per i giorni feriali, a condizione che non percepiscano mercede da attività lavorative. Questa previsione garantisce una continuità di sostegno economico anche durante i periodi di sospensione delle lezioni, riconoscendo la valenza dello studio come impegno a pieno titolo.
Il rimborso delle spese e il premio di rendimento
Il comma 4 introduce due misure destinate agli studenti che si distinguono per impegno e risultati: il rimborso delle spese scolastiche e universitarie, e il premio di rendimento. Entrambe sono subordinate a due condizioni: il superamento degli esami previsti nell'anno e la condizione di «disagiate condizioni economiche». Questa limitazione soggettiva risponde a criteri di equità: le risorse pubbliche sono destinate a chi ha maggiore bisogno di sostegno, evitando che i benefici vadano a detenuti già economicamente autosufficienti.
Il rimborso copre tasse di iscrizione, contributi scolastici e libri di testo — ossia le voci di spesa effettive che un detenuto deve sostenere per accedere all'istruzione. Il premio di rendimento è invece una forma di riconoscimento dell'impegno scolastico che ha anche una funzione motivazionale. La misura del premio è stabilita dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Per i corsi di obbligo scolastico (comma 6), il premio di rendimento spetta a chi ha superato con esito positivo il corso frequentato.
Il regime per la scuola dell'obbligo e i corsi universitari
Il comma 5 estende ai corsi di scuola dell'obbligo la stessa disciplina prevista per la formazione professionale in caso di sovrapposizione con le ore lavorative: mercede proporzionata alle ore effettive di lavoro, senza il sussidio per le ore di studio. Questa asimmetria rispetto ai corsi secondari superiori riflette la diversa struttura delle due tipologie di istruzione e il fatto che i corsi dell'obbligo sono tendenzialmente integrati nella routine dell'istituto senza generare costi economici aggiuntivi per il detenuto.
Per i corsi universitari, il comma 4 prevede il rimborso delle spese e il premio di rendimento per chi abbia superato tutti gli esami dell'anno. Questa disposizione è particolarmente significativa perché incoraggia il percorso accademico anche in carcere, riconoscendo che la laurea è uno strumento potente di reinserimento sociale.
Il divieto di cumulo con borse di studio
Il comma 7 introduce una norma anti-cumulo: i soggetti che fruiscono di assegni o borse di studio non percepiscono i benefici economici dell'art. 45. Questa disposizione evita che le risorse pubbliche vengano distribuite due volte per lo stesso fine. L'importo complessivo dei sussidi e dei premi è determinato annualmente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia (comma 8), garantendo che le risorse siano programmate nell'ambito della pianificazione di bilancio.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Un detenuto che studia ha diritto a un sostegno economico?
Sì. L'art. 45 DPR 230/2000 prevede sussidi orari o giornalieri a seconda del tipo di corso (formazione professionale, secondaria superiore, scuola dell'obbligo), più premi di rendimento e rimborso spese per chi supera gli esami e versa in disagiate condizioni economiche.
Il sussidio copre anche le assenze per malattia?
Per i corsi di istruzione secondaria di secondo grado, il comma 3 prevede il sussidio giornaliero anche per le assenze «Non volontarie». Le assenze volontarie ingiustificate non sono invece coperte.
Il detenuto che studia perde la mercede lavorativa?
Se il corso si sovrappone alle ore lavorative, percepisce una mercede proporzionata alle ore di lavoro effettivamente svolte, più il sussidio per le ore di studio. Questa possibilità è ammessa solo quando non sia diversamente organizzabile.
Chi ha diritto al rimborso di tasse e libri di testo?
I detenuti in disagiate condizioni economiche che abbiano superato tutti gli esami dell'anno scolastico o universitario. Il rimborso copre tasse, contributi scolastici e libri di testo, secondo il comma 4 dell'art. 45.
Chi percepisce una borsa di studio può ricevere anche i sussidi dell'art. 45?
No. Il comma 7 vieta il cumulo: chi già fruisce di assegni o borse di studio non percepisce i benefici economici previsti dall'articolo, per evitare una duplicazione di sostegno pubblico.
Vedi anche