Testo dell'articoloVigente
Art. 120 D.Lgs. 175/2024 – Sentenze revocabili e motivi di revocazione
Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.
2. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile purché la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine suddetto.
3. Se i fatti menzionati nel comma 2 avvengono durante il termine per l'appello il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.
Stesso numero, altri codici
- Art. 120 Cod. Amb. — rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici
- Art. 120 D.Lgs. 159/2011 — Abrogazioni
- Art. 120 D.Lgs. 209/2005 — (Informazione precontrattuale)
- Art. 120 D.Lgs. 42/2004 — Sponsorizzazione di beni culturali
- Art. 120 Codice Civile: Incapacità di intendere o di volere
- Articolo 120 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Commento
Riaprire una sentenza per vizi nascosti. L'articolo 120 apre la disciplina della revocazione, mezzo di impugnazione straordinario che permette di rimettere in discussione una sentenza colpita da vizi non emersi nel corso del giudizio. Sono revocabili le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle corti di giustizia tributaria, per i motivi dell'articolo 395 del codice di procedura civile, a cui il testo unico rinvia integralmente.
Il comma 2 distingue la revocazione straordinaria: per le sentenze per cui è già scaduto il termine d'appello, la revocazione è ammessa solo per i motivi dei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 c.p.c. (in sintesi, dolo della parte, falsità di prove, ritrovamento di documenti decisivi e contrasto con altro giudicato), e a condizione che la scoperta del dolo o della falsità, il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza del numero 6 siano posteriori alla scadenza del termine. È la logica del rimedio eccezionale: si riapre solo ciò che non si poteva conoscere prima.
Il comma 3 disciplina l'ipotesi intermedia: se i fatti rilevanti avvengono durante il termine per l'appello, questo è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso, così da consentire alla parte di scegliere lo strumento idoneo. La norma si collega all'articolo 121 sulla proposizione dell'impugnazione, all'articolo 122 sul procedimento e all'articolo 123 sulla decisione, che completano la sezione dedicata alla revocazione.
Casi pratici
Caso 1: Il documento ritrovato troppo tardi
Un contribuente, dopo la scadenza del termine per l'appello, recupera un documento decisivo che l'avversario aveva trattenuto. Poiché il recupero è posteriore alla scadenza, può impugnare la sentenza per revocazione ai sensi del numero 3 dell'articolo 395 c.p.c., come consentito dal comma 2 dell'articolo 120.
Domande frequenti
Quali sentenze tributarie sono soggette a revocazione?
Quelle pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle corti tributarie, per i motivi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.
Cosa cambia se è scaduto il termine per l'appello?
La revocazione è ammessa solo per i motivi dei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 c.p.c. e solo se la scoperta dei fatti è posteriore alla scadenza del termine.
Se scopro il dolo durante il termine per l'appello, cosa succede?
Il termine per l'appello è prorogato dal giorno dell'avvenimento, in modo da raggiungere i sessanta giorni da quel momento.
La revocazione è un mezzo ordinario?
Per i motivi straordinari (numeri 1, 2, 3 e 6) è un rimedio eccezionale, attivabile per vizi non conoscibili prima della scadenza del termine d'appello.
Vedi anche