Testo dell'articoloVigente
Art. 101 D.Lgs. 175/2024 – Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria
Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. La corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e ai precedenti giurisprudenziali.
2. La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse con la fissazione di una nuova udienza.
3. La causa, se richiesto da una delle parti, può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Ove l'accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.
4. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicati le somme dovute nonché i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
5. Il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
6. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.
Stesso numero, altri codici
- Art. 101 Reg. (UE) 2024/1689 — Sanzioni pecuniarie per i fornitori di modelli di IA per finalità generali
- Art. 101 Cod. Amb. — criteri generali della disciplina degli scarichi
- Art. 101 D.Lgs. 159/2011 — Facoltà di avvalersi della Stazione unica appaltante
- Art. 101 D.Lgs. 209/2005 — Libri e registri obbligatori
- Art. 101 D.Lgs. 42/2004 — Istituti e luoghi della cultura
- Art. 101 Codice Civile: Matrimonio in imminente pericolo di vita
Commento
Quando è il giudice a proporre l'accordo. L'articolo 101 completa il quadro delle conciliazioni attribuendo alla corte un ruolo propulsivo: ove possibile, essa può formulare alle parti una proposta conciliativa, valutando l'oggetto del giudizio e i precedenti giurisprudenziali. Si distingue così dalla conciliazione fuori udienza dell'articolo 99 e da quella in udienza dell'articolo 100, perché qui l'iniziativa parte dal giudice e non dalle parti.
La proposta è flessibile nelle forme: può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se formulata fuori udienza, è comunicata alle parti; se formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse con la fissazione di una nuova udienza, così da assicurare a tutti la possibilità di valutarla. Su richiesta di una parte la causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo; se l'accordo non si perfeziona, si procede senza indugio alla trattazione.
Anche in questo caso la conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento di quelle dovute al contribuente, e il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Una garanzia chiude l'articolo: la proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice, a tutela della sua imparzialità nel caso in cui l'accordo non vada a buon fine. Gli effetti sulle sanzioni e i versamenti seguono l'articolo 102.
Casi pratici
Caso 1: Proposta del collegio basata sui precedenti
Esaminata una controversia su cui esistono precedenti conformi, la corte formula in udienza una proposta conciliativa avuto riguardo all'oggetto del giudizio. Le parti chiedono il rinvio alla successiva udienza per perfezionare l'accordo, che viene redatto a verbale; il giudice dichiara con sentenza l'estinzione per cessazione della materia del contendere.
Domande frequenti
Il giudice può proporre la conciliazione?
Sì: la corte, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e ai precedenti giurisprudenziali.
Come viene comunicata la proposta?
Se formulata fuori udienza è comunicata alle parti; se formulata in udienza è comunicata alle parti non comparse con la fissazione di una nuova udienza.
Cosa succede se l'accordo non si perfeziona?
Si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.
La proposta espone il giudice a ricusazione?
No: la proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.
Vedi anche