Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 9 DPR 230/2000 – Vestiario e corredo

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. Gli oggetti che costituiscono il corredo del letto, i capi di vestiario e di biancheria personale, nonché gli altri effetti di uso che l'amministrazione è tenuta a corrispondere ai detenuti e agli internati, sono indicati, con specifico riferimento alla loro qualità in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale.

2. I capi e gli effetti sopra indicati devono avere caratteristiche adeguate al variare delle stagioni e alle particolari condizioni climatiche delle zone in cui gli istituti sono ubicati ; la loro quantità deve consentire un ricambio che assicuri buone condizioni di pulizia e di conservazione.

3. Per ciascun capo o effetto è prevista la durata d'uso.

4. L'amministrazione sostituisce, anche prima della scadenza del termine di durata, i capi e gli effetti deteriorati. Se l'anticipato deterioramento è imputabile al detenuto o all'internato , questi è tenuto a risarcire il danno.

5. Il sanitario dell'istituto prescrive variazioni qualitative e quantitative del corredo del letto, dei capi di biancheria e di vestiario in relazione a particolari bisogni dei singoli soggetti.

6. I minorenni vestono, comunque, abiti di foggia civile.

7. I capi di biancheria personale e di vestiario nonché gli effetti d'uso consegnati ai detenuti e agli internati sono annotati, con le successive variazioni, in una scheda, un esemplare della quale viene conservato dall'interessato e un altro custodito dalla direzione e trasmesso in caso di trasferimento.

8. La direzione dell'istituto cura che a ciascun detenuto o internato, dopo le operazioni di pulizia, siano restituiti i capi di sua spettanza.

9. I detenuti e gli internati, i quali fanno uso di abiti e di corredo personale di loro proprietà che non possono essere lavati con le normali procedure usate quelli forniti dall'amministrazione , devono provvedervi a loro spese.

10. L'amministrazione provvede a fornire abiti civili ai dimittendi, qualora essi non siano in condizioni di provvedervi a loro spese.

In sintesi

  • L'amministrazione penitenziaria è tenuta a fornire a ogni detenuto e internato capi di vestiario, biancheria e corredo del letto adeguati alla stagione e al clima locale, secondo tabelle ministeriali distinte per uomini e donne.
  • La quantità dei capi deve garantire un ricambio sufficiente a mantenere buone condizioni igieniche; ogni capo ha una durata d'uso prestabilita e viene sostituito anche anticipatamente se deteriorato per cause non imputabili al detenuto.
  • Il sanitario dell'istituto può prescrivere variazioni qualitative e quantitative del corredo per bisogni individuali di salute.
  • I minorenni indossano in ogni caso abiti di foggia civile, a tutela della loro dignità e del loro sviluppo.
  • A ogni detenuto è consegnata una scheda personale del corredo; in caso di trasferimento la scheda segue il soggetto, garantendo continuità e tracciabilità.
  • I dimittendi privi di mezzi ricevono abiti civili dall'amministrazione per il reinserimento nella vita esterna.
Indice dei contenuti

L'articolo 9 del DPR 230/2000 dà esecuzione concreta all'articolo 6 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), che garantisce a ogni detenuto e internato condizioni di vita rispettose della dignità umana. Il vestiario e il corredo non sono un dettaglio organizzativo secondario: rappresentano una delle espressioni più immediate del principio costituzionale sancito dall'art. 27, comma 3, Cost., secondo cui «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità». Privare una persona di abiti dignitosi e adeguati alle condizioni ambientali equivarrebbe a inflигgerle una sofferenza aggiuntiva rispetto alla sola privazione della libertà.

Il sistema delle tabelle ministeriali

Il comma 1 rimette al Ministero della giustizia la definizione puntuale degli oggetti che compongono il corredo, attraverso tabelle distinte per uomini e donne. Questa scelta normativa persegue due obiettivi: da un lato assicura uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, evitando disparità tra istituti; dall'altro garantisce una base minima inderogabile che l'amministrazione non può ridurre arbitrariamente. Le tabelle specificano la «qualità» degli oggetti, ossia le caratteristiche tecniche e materiali, non la sola quantità, così da impedire forniture di beni inadeguati o di qualità nettamente inferiore a standard minimi di decoro.

Stagionalità e adeguatezza climatica

Il comma 2 introduce un criterio di adeguatezza dinamica: i capi devono variare con le stagioni e tenere conto delle particolari condizioni climatiche della zona in cui l'istituto è ubicato. Questa previsione è tutt'altro che ovvia: un istituto nel nord Italia in inverno pone esigenze radicalmente diverse da un istituto in Sicilia in estate. Il regolamento riconosce esplicitamente questa variabilità, imponendo all'amministrazione di modulare la dotazione in modo realistico. Allo stesso modo, la quantità dei capi deve consentire un ricambio regolare: la biancheria sporca che non può essere lavata tempestivamente diventa un rischio igienico-sanitario che lede il diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost.

La durata d'uso e la responsabilità per deterioramento

Il comma 3 prevede che per ciascun capo o effetto sia stabilita una durata d'uso. Si tratta di una pianificazione amministrativa che consente di programmare le forniture e garantire la continuità della dotazione. Il comma 4 disciplina il caso di deterioramento anticipato: se il capo si consuma prima del termine previsto per cause imputabili al detenuto o all'internato, questi è tenuto al risarcimento del danno. La disposizione introduce una forma di responsabilità patrimoniale del detenuto nei confronti dell'amministrazione, coerente con il principio generale di cui all'art. 2043 c.c., pur adattato al contesto detentivo. Occorre tuttavia che l'imputabilità del deterioramento sia accertata concretamente: la presunzione non può operare automaticamente, dovendo essere dimostrata la condotta colpevole del soggetto. Il deterioramento derivante dall'uso normale, o da cause di forza maggiore, non dà luogo a responsabilità.

Il ruolo del sanitario e i bisogni individuali

Il comma 5 attribuisce al sanitario dell'istituto il potere di prescrivere variazioni qualitative e quantitative del corredo per bisogni particolari dei singoli soggetti. Questa norma incarna il raccordo tra il diritto alla salute (art. 32 Cost.) e le esigenze individuali di cura: un detenuto con problemi dermatologici potrebbe necessitare di biancheria in materiali specifici; uno con esigenze ortopediche potrebbe aver bisogno di calzature particolari. La discrezionalità tecnica del sanitario in questo contesto è insindacabile nel merito, e l'amministrazione è tenuta a dar seguito alle prescrizioni.

Tutela rafforzata per i minorenni

Il comma 6 stabilisce che i minorenni vestono comunque abiti di foggia civile. Questa previsione si raccorda con l'art. 3 Cost. sotto il profilo della tutela rafforzata delle persone in età evolutiva e con i principi internazionali in materia di giustizia minorile. L'obbligo di abbigliamento civile per i minorenni non è solo un gesto simbolico: impedisce che la divisa istituzionale diventi uno stigma visibile e permanente durante anni formativi cruciali. La norma è coerente con l'impostazione del DPR 448/1988 (processo penale minorile), che privilegia la non stigmatizzazione e il reinserimento.

La scheda del corredo e il trasferimento

Il comma 7 introduce uno strumento di tracciabilità amministrativa: una scheda personale che registra i capi consegnati e le successive variazioni, con un esemplare conservato dal detenuto e uno dalla direzione. In caso di trasferimento, la scheda segue il soggetto, garantendo che il nuovo istituto sia a conoscenza della dotazione già assegnata e delle eventuali sostituzioni avvenute. Questa previsione tutela il detenuto da possibili contestazioni infondate su capi deteriorati o mancanti, e l'amministrazione da abusi o duplicazioni delle forniture.

Restituzione dopo lavaggio e capi personali

Il comma 8 impone alla direzione di curare che dopo le operazioni di pulizia i capi vengano restituiti al rispettivo titolare. La norma, pur di carattere apparentemente pratico, ha un fondamento nel rispetto della proprietà e dell'identità personale del detenuto: gli indumenti personali, anche quando forniti dall'amministrazione, vengono associati dalla persona alla propria sfera privata. Il comma 9 disciplina il caso in cui il detenuto utilizzi abiti propri che richiedono procedure di lavaggio diverse da quelle istituzionali: in tal caso le spese di lavaggio sono a suo carico, nel rispetto del principio di responsabilità individuale.

L'abito per la dimissione: un atto di reinserimento

Il comma 10 prevede che l'amministrazione fornisca abiti civili ai dimittendi privi di mezzi. Questa disposizione, letta in combinato con l'art. 27, comma 3, Cost. e con l'art. 45 della L. 354/1975, che impone all'amministrazione di facilitare il reinserimento sociale, ha una valenza simbolica e pratica insieme. Uscire dall'istituto con abiti dignitosi non è una concessione: è un presupposto minimo per affrontare il mondo esterno senza l'etichetta visibile della condizione detentiva appena conclusa. Il reinserimento comincia dall'immagine di sé che il dimittendo proietta agli altri e a sé stesso.

Domande frequenti

Chi stabilisce quali indumenti devono essere forniti ai detenuti?

Le caratteristiche e la qualità degli indumenti sono stabilite con decreto ministeriale attraverso tabelle distinte per uomini e donne. L'amministrazione penitenziaria non può derogare a queste tabelle verso il basso, ma può integrare la dotazione per bisogni individuali su prescrizione del sanitario.

Un detenuto trasferito in altro istituto mantiene la dotazione di vestiario già assegnata?

Sì. La scheda del corredo segue il detenuto in caso di trasferimento, documentando i capi già consegnati e le variazioni avvenute. Il nuovo istituto non può assegnare una dotazione inferiore a quella già acquisita, salvo naturale avvicendamento per fine durata d'uso.

Il detenuto è obbligato a pagare se deteriora un capo dell'amministrazione?

Solo se il deterioramento è a lui imputabile, cioè causato da sua colpa o dolo. Il deterioramento da uso normale nel rispetto della durata d'uso prevista non comporta alcun obbligo di risarcimento. Spetta all'amministrazione dimostrare la condotta colpevole del detenuto.

I minorenni detenuti devono indossare una divisa?

No. Il comma 6 dell'art. 9 DPR 230/2000 stabilisce espressamente che i minorenni vestono comunque abiti di foggia civile, a prescindere dalla disponibilità o meno di indumenti propri. Questa regola è inderogabile e risponde a una tutela rafforzata della dignità in età evolutiva.

Chi non ha abiti al momento della scarcerazione può ricevere un contributo?

Sì. Il comma 10 prevede che l'amministrazione fornisca abiti civili ai dimittendi privi di mezzi propri. Si tratta di un obbligo dell'amministrazione, non di una concessione discrezionale, funzionale al reinserimento sociale del soggetto dopo la detenzione.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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