Testo dell'articoloVigente
Art. 96 D.Lgs. 175/2024 – Sospensione dell’atto impugnato
Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio, ovvero adita ai sensi dell'articolo 117 la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 68.
2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio o del giudice monocratico.
4. Il collegio o il giudice monocratico, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata nella stessa udienza di trattazione dell'istanza. L'ordinanza è immediatamente comunicata alle parti. L'ordinanza cautelare collegiale è impugnabile innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in quanto compatibili. L'ordinanza cautelare del giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento d'impugnazione si applicano le norme di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, in quanto compatibili, e l'ordinanza che decide sul reclamo non è impugnabile. L'ordinanza cautelare della corte di giustizia tributaria di secondo grado non è impugnabile.
5. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 127 comma 2. La prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con «bollino di affidabilità fiscale». Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con «bollino di affidabilità fiscale» sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili.
6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.
7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza.
8. In caso di mutamento delle circostanze la corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.
9. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.
Stesso numero, altri codici
- Art. 96 Reg. (UE) 2024/1689 — Orientamenti della Commissione sull'attuazione del regolamento
- Art. 96 Cod. Amb. — Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
- Art. 96 D.Lgs. 159/2011 — Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
- Art. 96 D.Lgs. 209/2005 — Direzione unitaria
- Art. 96 D.Lgs. 42/2004 — Espropriazione per fini strumentali
- Art. 96 Codice Civile: Richiesta della pubblicazione
Commento
La tutela cautelare nel processo tributario. L'articolo 96 è la norma cardine della tutela cautelare: consente al ricorrente di ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato quando da esso possa derivargli un danno grave ed irreparabile. È questo il presupposto richiesto dalla norma, il cosiddetto periculum in mora; il giudice provvede inoltre previa delibazione, o delibato, il merito, valutando in via sommaria la fondatezza del ricorso. L'istanza, motivata, può essere proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria, purché siano osservate le disposizioni dell'articolo 68 sulla costituzione in giudizio.
Il procedimento è scandito da tempi stretti. Il presidente fissa con decreto la trattazione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione, con comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima; l'udienza cautelare non può coincidere con quella di merito. In caso di eccezionale urgenza, previa delibazione del merito, il presidente può disporre con decreto motivato la sospensione provvisoria fino alla pronuncia del collegio o del giudice monocratico. La decisione cautelare è poi adottata con ordinanza motivata nella stessa udienza, immediatamente comunicata alle parti.
Il comma 4 articola un sistema di impugnazioni: l'ordinanza cautelare collegiale è impugnabile davanti alla corte di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione, mentre l'ordinanza del giudice monocratico è impugnabile con reclamo davanti alla stessa corte di primo grado in composizione collegiale, sempre entro quindici giorni; l'ordinanza che decide sul reclamo, e quella della corte di secondo grado, non sono impugnabili. La sospensione può essere parziale e subordinata alla garanzia prevista dall'articolo 127, comma 2, garanzia esclusa per i ricorrenti dotati di «bollino di affidabilità fiscale» con punteggio almeno pari a 9 negli ultimi tre periodi d'imposta disponibili. In caso di sospensione la trattazione del merito va fissata non oltre novanta giorni; gli effetti cessano dalla pubblicazione della sentenza; il provvedimento può essere revocato o modificato per mutamento delle circostanze, e durante la sospensione si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.
Casi pratici
Caso 1: Sospensione provvisoria per eccezionale urgenza
Un contribuente impugna un atto la cui esecuzione immediata gli causerebbe un danno grave ed irreparabile e chiede la sospensione con istanza motivata. Ravvisata l'eccezionale urgenza e delibato il merito, il presidente dispone con decreto motivato la provvisoria sospensione fino alla pronuncia del collegio, che provvederà con ordinanza nella prima camera di consiglio utile.
Caso 2: Ricorrente con bollino di affidabilità
Un'impresa ricorrente, con punteggio di affidabilità fiscale pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta disponibili, ottiene la sospensione dell'atto. In forza del comma 5, la sospensione non è subordinata alla prestazione della garanzia altrimenti richiesta.
Domande frequenti
Quando si può chiedere la sospensione dell'atto impugnato?
Quando dall'atto impugnato può derivare al ricorrente un danno grave ed irreparabile; l'istanza motivata si propone nel ricorso o con atto separato notificato alle altre parti.
Quanto è rapido il procedimento cautelare?
Il presidente fissa la trattazione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno; in caso di eccezionale urgenza può disporre con decreto motivato la sospensione provvisoria fino alla pronuncia.
L'ordinanza cautelare è impugnabile?
Sì: quella collegiale davanti alla corte di secondo grado entro quindici giorni, quella monocratica con reclamo alla corte di primo grado in composizione collegiale entro quindici giorni. L'ordinanza sul reclamo e quella di secondo grado non sono impugnabili.
La sospensione può richiedere una garanzia?
Sì, può essere subordinata alla garanzia dell'articolo 127, comma 2. La garanzia è però esclusa per i ricorrenti con «bollino di affidabilità fiscale» dotati di punteggio almeno pari a 9 negli ultimi tre periodi d'imposta disponibili.
Vedi anche