In sintesi
Durante sospensione e interruzione non si compiono atti e i termini sono interrotti; ricominciano a decorrere dall'istanza di ripresa ex art. 92.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 91 D.Lgs. 175/2024 – Effetti della sospensione e dell’interruzione del processo
Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo.
2. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 92.
Stesso numero, altri codici
- Art. 91 Reg. (UE) 2024/1689 — Potere di richiedere documentazione e informazioni
- Art. 91 Cod. Amb. — aree sensibili
- Art. 91 D.Lgs. 159/2011 — Informazione antimafia
- Art. 91 D.Lgs. 209/2005 — Principi di redazione
- Art. 91 D.Lgs. 42/2004 — Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate
- Art. 91 CAD — Abrogazioni
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il congelamento del giudizio. L'articolo 91 chiarisce gli effetti pratici comuni alla sospensione e all'interruzione disciplinate dagli articoli 88 e 89. La regola fondamentale è il divieto di compiere atti del processo: durante la fase di stallo nessuna attività processuale può essere validamente svolta, a tutela dell'integrità del contraddittorio e della posizione della parte colpita o in attesa della pregiudiziale.
Il comma 2 disciplina la sorte dei termini. Questi non si limitano a sospendersi, ma sono interrotti: significa che, alla ripresa, non riprendono il computo dal punto in cui si erano arrestati, ma ricominciano integralmente a decorrere. È una scelta più favorevole alla parte rispetto alla mera sospensione, perché azzera il tempo già trascorso.
Il momento da cui i termini ricominciano a decorrere è ancorato alla presentazione dell'istanza di trattazione prevista dall'articolo 92, l'atto con cui il processo è rimesso in moto. In questo modo la disciplina collega in modo lineare lo stallo (articoli 88-90), i suoi effetti (articolo 91) e la ripresa (articolo 92), garantendo certezza sulla decorrenza dei termini riavviati.
Casi pratici
Caso 1: Termini azzerati dopo l'interruzione
Interrotto il processo per la morte del difensore, ogni attività resta bloccata. Quando una parte presenta istanza di trattazione ai sensi dell'articolo 92, i termini, che erano stati interrotti, ricominciano a decorrere integralmente da quel momento, come prevede l'articolo 91.
Domande frequenti
Si possono compiere atti durante la sospensione o l'interruzione?
No: durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo.
Cosa accade ai termini in corso?
I termini in corso sono interrotti.
I termini riprendono dal punto in cui si erano fermati?
No: essendo interrotti, ricominciano a decorrere per intero dalla presentazione dell'istanza di trattazione di cui all'articolo 92.
Da quando ricominciano a decorrere i termini?
Dalla presentazione dell'istanza di ripresa prevista dall'articolo 92.
Vedi anche