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Ultimo aggiornamento: 2 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
Durante sospensione e interruzione non si compiono atti e i termini sono interrotti; ricominciano a decorrere dall'istanza di ripresa ex art. 92.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 91 D.Lgs. 175/2024 – Effetti della sospensione e dell’interruzione del processo

Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo.

2. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 92.

Commento

Il congelamento del giudizio. L'articolo 91 chiarisce gli effetti pratici comuni alla sospensione e all'interruzione disciplinate dagli articoli 88 e 89. La regola fondamentale è il divieto di compiere atti del processo: durante la fase di stallo nessuna attività processuale può essere validamente svolta, a tutela dell'integrità del contraddittorio e della posizione della parte colpita o in attesa della pregiudiziale.

Il comma 2 disciplina la sorte dei termini. Questi non si limitano a sospendersi, ma sono interrotti: significa che, alla ripresa, non riprendono il computo dal punto in cui si erano arrestati, ma ricominciano integralmente a decorrere. È una scelta più favorevole alla parte rispetto alla mera sospensione, perché azzera il tempo già trascorso.

Il momento da cui i termini ricominciano a decorrere è ancorato alla presentazione dell'istanza di trattazione prevista dall'articolo 92, l'atto con cui il processo è rimesso in moto. In questo modo la disciplina collega in modo lineare lo stallo (articoli 88-90), i suoi effetti (articolo 91) e la ripresa (articolo 92), garantendo certezza sulla decorrenza dei termini riavviati.

Casi pratici

Caso 1: Termini azzerati dopo l'interruzione

Interrotto il processo per la morte del difensore, ogni attività resta bloccata. Quando una parte presenta istanza di trattazione ai sensi dell'articolo 92, i termini, che erano stati interrotti, ricominciano a decorrere integralmente da quel momento, come prevede l'articolo 91.

Domande frequenti

Si possono compiere atti durante la sospensione o l'interruzione?

No: durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo.

Cosa accade ai termini in corso?

I termini in corso sono interrotti.

I termini riprendono dal punto in cui si erano fermati?

No: essendo interrotti, ricominciano a decorrere per intero dalla presentazione dell'istanza di trattazione di cui all'articolo 92.

Da quando ricominciano a decorrere i termini?

Dalla presentazione dell'istanza di ripresa prevista dall'articolo 92.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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