Testo dell'articoloVigente
Art. 72 D.Lgs. 175/2024 – Potere di certificazione di conformità
Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.
3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.
4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.
5. Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
6. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 72 L. 184/1983: Introduzione illecita di minori stranieri
- Art. 72 Reg. (UE) 2024/1689 — Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato effettuato dai fornitori e piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato per i sistemi di IA ad alto rischio
- Art. 72 Cod. Amb. — finanziamento
- Art. 72 D.Lgs. 159/2011 — Reati concernenti le armi e gli esplosivi
- Art. 72 D.Lgs. 209/2005 — Nozione di controllo
- Art. 72 D.Lgs. 42/2004 — Ingresso nel territorio nazionale
Commento
Chi può certificare le copie nel processo telematico. L'articolo 72 attribuisce ai difensori e ai dipendenti delle parti pubbliche un potere di autenticazione che è uno dei cardini operativi del processo tributario telematico. Ai fini del deposito e della notifica con modalità telematiche di copie, anche per immagine, di atti processuali, provvedimenti del giudice o documenti formati su supporto analogico e detenuti in originale o in copia conforme, il difensore e i dipendenti dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o dei concessionari iscritti nell'albo dell'articolo 53 del d.lgs. 446/1997 attestano la conformità della copia all'atto, secondo le modalità del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005).
Il potere si estende, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e provvedimenti presenti nel fascicolo informatico formato dalla segreteria o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Tali atti, presenti nel fascicolo o allegati alle comunicazioni, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità da parte dell'ufficio di segreteria: una presunzione di autenticità che fluidifica la circolazione documentale. La copia, informatica o cartacea, munita di attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto detenuto o presente nel fascicolo informatico.
La norma produce effetti pratici rilevanti. L'estrazione di copie autentiche esonera dal pagamento dei diritti di copia, riducendo i costi della difesa. Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti abilitati assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali, con la connessa responsabilità. Infine, il comma 6 sancisce un principio di economia processuale: gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi, e il giudice non tiene conto degli atti cartacei dei quali non sia stata depositata nel fascicolo telematico la copia informatica munita di attestazione di conformità. La disposizione completa il quadro delineato dagli articoli 61 sul processo telematico e 71 sulla formazione del fascicolo.
Casi pratici
Caso 1: Difensore che attesta la conformità di una copia per immagine
Un difensore deve depositare telematicamente un documento cartaceo detenuto in originale. Ne forma la copia per immagine e ne attesta la conformità ai sensi del codice dell'amministrazione digitale: la copia così autenticata equivale all'originale, e nell'attestazione il difensore assume la veste di pubblico ufficiale.
Domande frequenti
Chi può attestare la conformità delle copie nel processo tributario?
Il difensore e i dipendenti di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione e i concessionari iscritti nell'albo dell'articolo 53 del d.lgs. 446/1997, secondo le modalità del codice dell'amministrazione digitale.
La copia attestata conforme vale come l'originale?
Sì. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.
Devo pagare i diritti di copia per le copie autentiche?
No. L'estrazione di copie autentiche ai sensi di questo articolo esonera dal pagamento dei diritti di copia.
Devo ridepositare i documenti nei gradi successivi del giudizio?
No. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi.
Vedi anche