In sintesi
Il difetto di giurisdizione delle corti tributarie è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado; è ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 47 D.Lgs. 175/2024 – Difetto di giurisdizione
Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Il difetto di giurisdizione delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
2. È ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'articolo 41, primo comma, del codice di procedura civile.
Stesso numero, altri codici
- Art. 47 D.Lgs. 504/1995 — Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa
- Articolo 47 L. 184/1983: Effetti dell'adozione in casi particolari e decesso dell'adottante
- Art. 47 Reg. (UE) 2024/1689 — Dichiarazione di conformità UE
- Art. 47 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 47 D.Lgs. 148/2015 — Entrata in vigore
- Art. 47 D.Lgs. 159/2011 — Procedimento di destinazione
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Difetto di giurisdizione e regolamento preventivo: garanzie per la corretta attribuzione della controversia. L'articolo 47 disciplina il regime del difetto di giurisdizione nel processo tributario, combinando due strumenti: la rilevabilità officiosa e permanente del vizio di giurisdizione, da un lato, e il rimedio preventivo del regolamento di giurisdizione, dall'altro. Entrambi rispondono all'esigenza di assicurare che le controversie tributarie siano trattate dal giudice cui la legge le assegna, evitando sia il «forum shopping» sia i rischi connessi a decisioni emesse da un organo privo di giurisdizione.
La rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo è una regola di ordine pubblico processuale: il difetto di giurisdizione non può sanare per acquiescenza o per il decorso del tempo. Anche se nessuna delle parti lo solleva, il giudice tributario — o la Corte di Cassazione in sede di legittimità — deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione ogni volta che ne ricorrano i presupposti. Questa permanenza del potere-dovere di rilevazione è coerente con la natura della giurisdizione come presupposto inderogabile della funzione giudicante.
Il regolamento preventivo di giurisdizione — strumento disciplinato dall'articolo 41, primo comma, del codice di procedura civile — consente alle parti, prima che il giudice emetta sentenza definitiva, di chiedere alla Corte di Cassazione di pronunciarsi sulla questione di giurisdizione. Si tratta di uno strumento di economia processuale: evita che una causa venga portata a sentenza da un giudice privo di giurisdizione, con la conseguenza di dover poi riavviare il processo davanti al giudice competente.
Casi pratici
Caso 1: Difetto di giurisdizione rilevato d'ufficio in secondo grado
Un contribuente impugna un atto relativo all'esecuzione forzata (pignoramento di un immobile) dinanzi alla corte tributaria di primo grado, che erroneamente non rileva il difetto di giurisdizione e decide nel merito. In sede di appello, la corte tributaria di secondo grado, esaminando il fascicolo, rileva d'ufficio — ai sensi dell'articolo 47, comma 1 — che la controversia riguarda un atto dell'esecuzione forzata successivo alla notifica della cartella di pagamento, pertanto escluso dalla giurisdizione tributaria ex articolo 46. Dichiara quindi il difetto di giurisdizione, cassando la sentenza di primo grado.
Domande frequenti
Il difetto di giurisdizione può essere sollevato solo dalle parti?
No, può essere rilevato anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, senza che sia necessaria un'eccezione di parte.
Cos'è il regolamento preventivo di giurisdizione?
È un rimedio previsto dall'articolo 41, primo comma, del codice di procedura civile che consente alle parti, prima della sentenza di merito, di chiedere alla Corte di Cassazione di pronunciarsi sulla questione di giurisdizione in via preventiva.
Cosa succede se una corte tributaria dichiara il proprio difetto di giurisdizione?
La causa deve essere portata davanti al giudice che ha giurisdizione. Il processo tributario si chiude senza decisione di merito e il contribuente deve riproporre il ricorso davanti al giudice competente.
Vedi anche