Testo dell'articoloVigente
Art. 14 D.Lgs. 175/2024 – Incompatibilità
Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Ai magistrati tributari reclutati ai sensi dell'articolo 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute, nel titolo I, capo II, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. Non possono essere componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, finchè permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali: a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo; b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'articolo 46, nonché coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi; c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza; e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze; f) i prefetti; g) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici; h) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, direttamente o attraverso forme associative, esercitano l'attività di consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori; i) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia; l) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati nell'articolo 57 ed esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera h).
3. Non possono essere componenti di corte di giustizia tributaria di primo grado i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera h) nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la corte di giustizia tributaria di primo grado. Non possono, altresì, essere componenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera h) del comma 2 nella regione dove ha sede la corte di giustizia tributaria di secondo grado ovvero nelle regioni con essa confinanti. All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
4. Non possono essere componenti dello stesso collegio i coniugi, i conviventi, nonché i parenti ed affini entro il quarto grado.
5. Nessuno può essere componente di più corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
6. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b) o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilità; successivamente alla suddetta data, essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado di appartenenza.
Stesso numero, altri codici
- Art. 14 D.Lgs. 504/1995 — Rimborsi dell'accisa
- Articolo 14 L. 184/1983: Sospensione del procedimento prima della dichiarazione di adottabilità
- Art. 14 Reg. (UE) 2024/1689 — Sorveglianza umana
- Art. 14 Cod. Amb. — Consultazione
- Art. 14 D.Lgs. 148/2015 — Informazione e consultazione sindacale
- Art. 14 D.Lgs. 159/2011 — Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale
In sintesi
Le incompatibilità: presidio dell'indipendenza e dell'imparzialità. L'articolo 14 del D.Lgs. 175/2024 costituisce il nucleo essenziale delle garanzie di terzietà della magistratura tributaria. Le incompatibilità elencate nel comma 2 sono funzionali: si applicano «finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali», il che significa che la causa ostativa cade non appena l'interessato cessa l'attività incompatibile.
Le categorie escluse riflettono i potenziali conflitti di interesse più rilevanti nel contenzioso tributario. I dipendenti dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli non possono essere giudici tributari: sarebbero chiamati a giudicare controversie con l'ente di cui fanno parte. Analoga logica vale per gli appartenenti alla Guardia di finanza. La lettera h) colpisce i professionisti che esercitano consulenza tributaria o assistenza in controversie fiscali: un avvocato tributarista o un commercialista che rappresenti contribuenti in giudizio non può contemporaneamente sedere come giudice in quelle stesse corti.
Le incompatibilità per prossimità familiare operano su due livelli: nel comma 3 si esclude la coesistenza nella medesima corte di componenti i cui coniugi, conviventi, parenti fino al secondo grado o affini in primo grado esercitino consulenza tributaria nella regione sede della corte (e in quelle confinanti per il secondo grado); nel comma 4 si vieta la formazione di collegi giudicanti con coniugi, conviventi, parenti e affini entro il quarto grado. L'accertamento delle incompatibilità è rimesso al Consiglio di presidenza (comma 3, ultimo periodo). Chi incorre in incompatibilità politica (lettere a) e b)) o è nominato giudice costituzionale è sospeso — non decaduto — dall'incarico: al cessare dell'incompatibilità riprende le funzioni, anche in soprannumero.
Casi pratici
Caso 1: Il consigliere comunale che vuole fare il giudice tributario
Un avvocato, consigliere comunale in un comune che applica tributi locali, presenta la propria disponibilità per far parte di una corte tributaria. Rientra nell'incompatibilità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b): i consiglieri comunali degli enti che applicano tributi o partecipano al gettito tributario non possono essere componenti delle corti tributarie finché ricoprono tale carica. L'accesso è precluso fino alle dimissioni dalla carica amministrativa.
Caso 2: Il coniuge del commercialista e la corte di primo grado
Un magistrato tributario è coniuge di un dottore commercialista iscritto all'albo che esercita consulenza tributaria nella regione in cui ha sede la corte di primo grado di appartenenza del magistrato. Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, il magistrato non può essere componente di quella corte. Il Consiglio di presidenza accerta l'incompatibilità e provvede di conseguenza.
Domande frequenti
Un commercialista che assiste contribuenti in giudizio può fare il giudice tributario?
No: la lettera h) del comma 2 esclude chi esercita, anche in modo saltuario o accessorio, consulenza tributaria, assistenza o rappresentanza di contribuenti nelle controversie tributarie.
Un dipendente dell'Agenzia delle entrate può essere giudice tributario?
No: la lettera c) del comma 2 esclude espressamente i dipendenti che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli.
Cosa succede se un giudice tributario viene eletto in Parlamento?
Ai sensi del comma 6, è sospeso dall'incarico fino alla cessazione del mandato parlamentare; successivamente riprende le funzioni, anche in soprannumero.
Due parenti al secondo grado possono sedere nello stesso collegio?
No: il comma 4 vieta la presenza nello stesso collegio di coniugi, conviventi, parenti e affini entro il quarto grado.
Fonti consultate: 1 fonte verificate