Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 62 L. 184/1983 – Sostituzione dell’art. 307 c.c.: revoca per indegnità dell’adottante adulto

Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

L'articolo 307 del codice civile è sostituito dal seguente: "ART. 307. – Revoca per indegnità dell'adottante. – Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato".

In sintesi

  • E una norma novellatrice: ha sostituito l'art. 307 del codice civile in materia di revoca dell'adozione.
  • Il nuovo art. 307 c.c. prevede la revoca per indegnita dell'adottante quando questi compia fatti gravi contro l'adottato o i suoi familiari.
  • La revoca puo essere pronunciata su domanda dell'adottato, a tutela della parte offesa.
  • Si colloca nella riforma organica dell'adozione introdotta dalla L. 184/1983.
  • La sua portata pratica e ormai assorbita nel testo vigente dell'art. 307 c.c.
Indice dei contenuti

L'art. 62 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e una disposizione di natura novellatrice: il suo contenuto precettivo non disciplina direttamente un rapporto, ma interviene sul codice civile sostituendo il testo dell'art. 307 in tema di revoca dell'adozione per indegnita dell'adottante. Si tratta di una tecnica legislativa frequente nelle riforme organiche, dove il legislatore, nel ridisegnare un istituto, adegua contestualmente le norme codicistiche collegate. Per comprenderne il significato occorre dunque guardare al testo dell'art. 307 c.c. che essa ha introdotto e al contesto della riforma dell'adozione.

La tecnica della novellazione

La disposizione opera dicendo che l'articolo 307 del codice civile e sostituito dal nuovo testo che essa riporta. Una volta esaurito il suo effetto, l'art. 62 ha cessato di avere autonoma rilevanza applicativa: la regola vive ormai nel corpo del codice civile, all'art. 307, che e la norma effettivamente consultata e applicata. Comprendere questo passaggio e essenziale per orientarsi: chi cerca la disciplina della revoca per indegnita deve leggere l'art. 307 c.c. nel suo testo attuale.

Il contenuto del nuovo art. 307 c.c.

La norma novellata stabilisce che, quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge, i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca dell'adozione puo essere pronunciata su domanda dell'adottato. La disposizione tutela percio l'adottato che abbia subito, da parte dell'adottante, condotte gravi assimilabili a quelle che fondano l'indegnita. La revoca opera come reazione dell'ordinamento di fronte alla rottura del legame fiduciario che e alla base del rapporto adottivo.

Il presupposto: i fatti di indegnita

Il rinvio ai fatti previsti dall'articolo precedente collega la revoca alle condotte gravi tipiche dell'indegnita, qui considerate nella prospettiva inversa rispetto a quella ordinaria: non e l'adottato indegno verso l'adottante, ma l'adottante che si rende autore di fatti gravi a danno dell'adottato o della sua sfera familiare. La simmetria e voluta: il rapporto adottivo, fondato su un vincolo di solidarieta e affidamento, non puo reggere quando una delle parti si comporta in modo radicalmente contrario ai doveri che ne discendono.

La legittimazione attiva dell'adottato

Significativa e la scelta di rimettere l'iniziativa all'adottato. La revoca non e automatica ne pronunciabile d'ufficio: occorre la domanda della parte offesa, che resta arbitro della sorte del vincolo. Questa impostazione rispetta l'autonomia dell'adottato, il quale potrebbe avere ragioni per mantenere il rapporto nonostante l'offesa, e attribuisce alla revoca il carattere di rimedio rimesso alla volonta di chi ha subito la condotta lesiva.

La collocazione nella riforma dell'adozione del 1983

La legge 184/1983 ha riscritto in profondita la disciplina dell'adozione, dando centralita al principio del diritto del minore a una famiglia e distinguendo l'adozione dei minori dalle ipotesi di adozione di persone maggiori di eta. In questo disegno l'art. 62 ha assolto la funzione di coordinare il codice civile con il nuovo impianto, intervenendo sulle norme relative alla revoca. La disposizione si comprende dunque pienamente solo all'interno di tale riforma sistematica.

Rilievo attuale e modalita di consultazione

Sul piano pratico l'utilita dell'art. 62 e oggi storica e ricostruttiva: serve a documentare l'origine del testo vigente dell'art. 307 c.c. Per la concreta applicazione della disciplina sulla revoca per indegnita dell'adottante il riferimento operativo resta l'art. 307 del codice civile, da leggere in coordinamento con le norme generali sull'indegnita e con il complesso della disciplina dell'adozione.

Casi pratici

Caso 1: la ricostruzione della norma

Tizio, studiando la disciplina della revoca dell'adozione, si imbatte nell'art. 62 della L. 184/1983 e non vi trova una regola di condotta immediatamente applicabile. Comprende che si tratta di una norma novellatrice e che il precetto va cercato nel testo dell'art. 307 c.c., il quale e stato introdotto proprio da quella disposizione.

Caso 2: la domanda di revoca

Caio, adottato, subisce dall'adottante fatti gravi riconducibili alle ipotesi di indegnita. In base al testo dell'art. 307 c.c. introdotto dalla norma in commento, Caio puo proporre domanda di revoca dell'adozione, restando rimessa alla sua iniziativa la scelta di reagire o di mantenere il vincolo.

Domande frequenti

Che cosa fa l'art. 62 della L. 184/1983?

E una norma novellatrice: ha sostituito il testo dell'art. 307 del codice civile, dettando la nuova disciplina della revoca dell'adozione per indegnita dell'adottante.

Dove trovo oggi la regola applicabile?

Nel testo vigente dell'art. 307 del codice civile, che e la norma effettivamente applicata. L'art. 62 ha esaurito il suo effetto novellatore e ha oggi rilievo soprattutto ricostruttivo.

Quando puo essere revocata l'adozione per indegnita dell'adottante?

Quando l'adottante ha compiuto, contro l'adottato o contro il coniuge, i discendenti o gli ascendenti di lui, fatti gravi assimilabili a quelli che fondano l'indegnita.

Chi puo chiedere la revoca?

La revoca puo essere pronunciata su domanda dell'adottato. Non opera in modo automatico: l'iniziativa spetta alla parte offesa.

In quale contesto si inserisce la norma?

Nella riforma organica dell'adozione operata dalla L. 184/1983, che ha riscritto la materia e coordinato il codice civile con il nuovo impianto, ponendo al centro il diritto del minore a una famiglia.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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