Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: welfare, San.Arti e previdenza complementare

Il sistema di welfare contrattuale per i lavoratori dell’artigianato chimico e ceramico si articola su quattro pilastri: la sanità integrativa (San.Arti), gli ammortizzatori bilaterali (FSBA), gli enti bilaterali (EBNA) e la previdenza complementare (Fondartigianato). Conoscere questi strumenti è essenziale per lavoratori e datori.

In sintesi

Il CCNL obbliga le imprese artigiane ad aderire a San.Arti (125 €/anno per dipendente a carico datore), EBNA/enti bilaterali regionali (EBAV, EBAS, ecc.) e FSBA (cassa integrazione artigiana). In caso di mancata adesione a San.Arti scatta l’EAR di 25 €/mese. Per la previdenza complementare il TFR può essere conferito a Fondartigianato o a un fondo pensione negoziale di categoria.

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Dati contrattuali

Fondo sanitario integrativo
San.Arti – 125 €/anno a carico del datore per ciascun dipendente
EAR (se non aderisce a San.Arti)
25 € lordi/mese × 13 mensilità
Ammortizzatori artigiani
FSBA – Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato
Ente bilaterale nazionale
EBNA (con articolazioni regionali: EBAV, EBAM, EBAS, ecc.)
Formazione continua
Fondartigianato (fondo interprofessionale)
Codice CNEL contratto
V751

Tabella riepilogativa

Sistema di welfare bilaterale – CCNL Chimica-Ceramica Artigianato
Ente / Fondo Funzione Contributo Chi paga
San.Arti Sanità integrativa: rimborsi visite, ricoveri, odontoiatria 125 €/anno per dipendente Datore di lavoro
EAR (se no San.Arti) Compensazione economica mancata copertura sanitaria 25 € lordi/mese × 13 men. Datore di lavoro
EBNA / Ente bilaterale regionale Bilateralità: servizi alle imprese e ai lavoratori, formazione, welfare Secondo tabelle regionali Datore + lavoratore
FSBA Cassa integrazione artigiana: sostegno reddito in sospensione/riduzione Incluso nel sistema bilaterale Datore + INPS
Fondartigianato Formazione continua: finanzia corsi di aggiornamento 0,30% della retribuzione imponibile (quota INPS) Datore (quota INPS)

Nota: gli importi indicati per EBNA/bilateralità regionale variano in base all’accordo regionale o provinciale. Il contributo a Fondartigianato è destinato alla formazione, non alla pensione complementare. Per la previdenza pensionistica complementare fare riferimento al fondo pensione negoziale di settore (verificare con le parti sociali territoriali).

San.Arti: il fondo sanitario integrativo

San.Arti (Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’artigianato) è stato istituito dalle parti sociali dell’artigianato il 23 luglio 2012. Copre i lavoratori dipendenti di imprese che aderiscono ai contratti collettivi dell’artigianato, incluso il CCNL Chimica-Ceramica Artigianato.

Il contributo annuo a San.Arti è di 125 € per ogni dipendente, interamente a carico del datore di lavoro (circa 10,42 €/mese). Il versamento avviene tramite F24 nei termini previsti.

Le principali prestazioni di San.Arti includono:

  • Rimborso per visite specialistiche ambulatoriali;
  • Rimborso per accertamenti diagnostici (analisi, TAC, ecografie);
  • Contributo per ricoveri ospedalieri in day hospital o ordinari;
  • Prestazioni odontoiatriche (visite, estrazioni, protesi);
  • Contributo per occhiali, lenti a contatto e protesi acustiche;
  • Supporto per grandi interventi chirurgici.

Le prestazioni possono essere estese ai familiari fiscalmente a carico con un contributo aggiuntivo volontario.

EAR: l’elemento aggiuntivo per le imprese non aderenti

Le imprese che applicano il CCNL ma non versano i contributi a San.Arti sono obbligate a corrispondere ai propri dipendenti un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) di 25 € lordi mensili per 13 mensilità. L’EAR deve comparire nel cedolino paga come voce separata identificabile. Non sostituisce la copertura sanitaria: è una compensazione economica per la mancata tutela sanitaria contrattuale.

FSBA: gli ammortizzatori sociali artigiani

La FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato) è il sistema di ammortizzatori sociali specifico per i dipendenti delle imprese artigiane, gestito da EBNA. Ha sostituito e integrato i vecchi fondi bilaterali regionali dopo la riforma della L. 92/2012 (Fornero) e del D.Lgs. 148/2015.

La FSBA eroga prestazioni di sostegno al reddito in caso di:

  • Sospensione temporanea dell’attività per crisi aziendale;
  • Riduzione dell’orario di lavoro per esigenze organizzative;
  • Contratti di solidarietà difensivi.

Per accedere alla FSBA l’impresa deve essere in regola con il versamento dei contributi all’ente bilaterale territoriale. L’indennità erogata dalla FSBA sostituisce – per i dipendenti artigiani – la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria.

EBNA e gli enti bilaterali regionali

L’EBNA (Ente Bilaterale Nazionale Artigianato) è l’organismo paritetico costituito dalle organizzazioni datoriali (Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI) e sindacali (CGIL, CISL, UIL) dell’artigianato. Ha articolazioni regionali (EBAV in Veneto, EBAS in Sardegna, EBAM nelle Marche, ecc.).

Gli enti bilaterali erogano servizi a imprese e lavoratori: contributi per formazione, sostegni aggiuntivi in caso di difficoltà, servizi informativi, conciliazione delle controversie di lavoro.

Previdenza complementare e Fondartigianato

Il fondo pensione negoziale di riferimento per i dipendenti delle imprese artigiane del settore chimica-ceramica è indicato dal CCNL. Fondartigianato è invece il fondo interprofessionale per la formazione continua: non si tratta di pensione integrativa ma di strumento per finanziare corsi di aggiornamento professionale per i dipendenti.

Per la previdenza pensionistica complementare, il lavoratore delle imprese artigiane può conferire il proprio TFR al fondo pensione negoziale previsto dal contratto collettivo (verificare con le parti sociali di riferimento e con l’associazione datoriale di appartenenza dell’impresa). In alternativa può aderire a un fondo aperto o a un PIP.

Casi pratici

Tizio – Lavoratore che scopre di non essere iscritto a San.Arti
Tizio lavora da 3 anni in una piccola azienda artigiana di gomma. Non ha mai ricevuto la tessera San.Arti né rimborsi sanitari. Verifica le sue buste paga: non compare né la voce «San.Arti» né l’EAR di 25 €. Il datore è inadempiente su entrambi gli obblighi. Tizio si rivolge al sindacato Filctem-CGIL: il sindacato quantifica le 3 annualità di EAR (25 € × 13 × 3 = 975 €) e chiede al datore il versamento retroattivo dei contributi San.Arti o l’arretrato dell’EAR.
Caia – Lavoratrice che accede alla FSBA durante la crisi aziendale
Caia lavora in una ceramica artigiana che attraversa una fase di calo ordini. L’azienda, regolare con i versamenti EBNA, attiva la FSBA per 8 settimane con riduzione dell’orario al 50%. Caia lavora 20 ore a settimana e percepisce la retribuzione ordinaria per le 20 ore lavorate, integrata dalla prestazione FSBA per le 20 ore sospese. La prestazione FSBA sostituisce la quota di reddito persa per la riduzione.
Sempronio – Nuovo assunto che sceglie dove destinare il TFR
Sempronio viene assunto il 1° maggio 2026 in un’azienda artigiana di vernici. Entro il 31 ottobre 2026 deve scegliere dove destinare il TFR. Il datore gli fornisce la modulistica per l’adesione al fondo pensione di settore. Sempronio preferisce mantenere il TFR in azienda (l’impresa ha 8 dipendenti, quindi ne ha diritto). Compila il modulo di conferma e lo consegna al datore.

Domande frequenti

Cos’è San.Arti e chi ha diritto alle sue prestazioni?
San.Arti è il fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle imprese artigiane. Copre visite specialistiche, diagnostica, ricoveri e cure dentali. Ha diritto alle prestazioni ogni dipendente di un’azienda che versa il contributo annuo di 125 €.
Cosa succede se il datore non aderisce a San.Arti?
Il datore deve corrispondere l’EAR (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) di 25 € lordi/mese per 13 mensilità in busta paga. L’inadempimento su entrambi (né San.Arti né EAR) è sanzionabile e dà diritto al lavoratore di reclamare gli arretrati.
Cos’è la FSBA?
La FSBA è il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato, che eroga sostegno al reddito ai dipendenti artigiani in caso di sospensione o riduzione dell’orario. Funziona come la cassa integrazione per il settore artigiano.
Cos’è Fondartigianato?
Fondartigianato è il fondo interprofessionale per la formazione continua dei dipendenti artigiani. Non è un fondo pensione: finanzia corsi di aggiornamento e formazione professionale. Per la previdenza pensionistica complementare fare riferimento al fondo pensione negoziale di settore.
Il datore artigiano deve versare contributi agli enti bilaterali?
Sì. Il CCNL impone l’adesione al sistema bilaterale (EBNA/enti regionali, San.Arti). I contributi si versano tramite F24. Il mancato versamento comporta l’EAR per San.Arti e può comportare l’esclusione dalla FSBA.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso per licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, gratifica estiva e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). I contributi a San.Arti, EBNA e FSBA sono soggetti ad aggiornamento: verificare i valori aggiornati su sanarti.it, ebna.it e fondofsba.it. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o le associazioni datoriali (Confartigianato, CNA, Casartigiani).

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il welfare contrattuale dell'artigianato chimico-ceramico poggia su quattro pilastri: sanità integrativa, ammortizzatori bilaterali, enti bilaterali e previdenza complementare.
  • L'adesione al fondo di sanità integrativa di categoria è obbligatoria per l'impresa: la mancata iscrizione fa scattare un elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) da riconoscere in busta paga.
  • Gli enti bilaterali artigiani erogano prestazioni di sostegno al reddito e welfare regionale; gli ammortizzatori bilaterali coprono le sospensioni dell'attivita.
  • Il TFR puo essere destinato al fondo pensione negoziale di categoria per costruire una rendita integrativa.
  • I contributi alla previdenza complementare godono del regime fiscale agevolato previsto dall'art. 51 TUIR sul welfare aziendale.
Indice dei contenuti

Il welfare del CCNL Chimica-Ceramica artigianato non e un accessorio facoltativo, ma una componente strutturale del trattamento complessivo che il datore e tenuto a riconoscere. Comprendere come si articolano sanita integrativa, bilateralita e previdenza complementare significa leggere correttamente la parte del contratto che, accanto ai minimi tabellari, definisce il valore reale del rapporto. Per importi e contributi occorre sempre fare riferimento alle tabelle del CCNL vigente e ai regolamenti aggiornati dei singoli fondi ed enti.

L'obbligo di adesione alla sanita integrativa di categoria

La caratteristica giuridica piu rilevante e il carattere obbligatorio dell'iscrizione al fondo sanitario per tutte le imprese che applicano il contratto. Non si tratta di una scelta del singolo dipendente, ma di un onere posto in capo all'azienda. La conseguenza tipica della mancata adesione e l'obbligo di erogare al lavoratore un elemento aggiuntivo della retribuzione, da inserire in busta paga: una forma di tutela che impedisce all'impresa inadempiente di trattenere il valore della prestazione mancata. Il fondo eroga rimborsi e prestazioni sanitarie integrative rispetto al Servizio Sanitario Nazionale.

Bilateralita ed enti regionali

Il mondo artigiano si regge storicamente sul sistema della bilateralita: enti paritetici, gestiti congiuntamente dalle parti datoriali e sindacali, che raccolgono contributi e li redistribuiscono sotto forma di prestazioni sociali, sostegno al reddito, contributi per la formazione e per eventi familiari. Esistono enti bilaterali nazionali e articolazioni regionali, che spesso ampliano il ventaglio delle prestazioni in funzione del territorio. Il lavoratore ha interesse a verificare presso l'ente competente le prestazioni accessibili.

Gli ammortizzatori sociali dell'artigianato

Per le sospensioni o riduzioni di attivita, il settore dispone di un proprio strumento bilaterale di sostegno al reddito, alternativo agli ammortizzatori ordinari. Questo fondo interviene nelle ipotesi di crisi, mancanza di lavoro o eventi che impediscono temporaneamente la prestazione, garantendo una tutela economica al dipendente sospeso. Anche qui il finanziamento e a carico dell'impresa secondo le aliquote stabilite dal regolamento vigente.

La previdenza complementare e il TFR

Accanto alla sanita, il contratto promuove l'adesione al fondo pensione negoziale di categoria. Il meccanismo cardine e la possibilita di destinare il TFR maturando alla previdenza complementare: in questo modo il trattamento di fine rapporto, anziche restare in azienda e rivalutarsi secondo l'art. 2120 c.c., alimenta una posizione previdenziale individuale. L'adesione attiva inoltre il contributo datoriale aggiuntivo previsto dal contratto, che rappresenta un beneficio economico che il lavoratore perde se non aderisce.

Il vantaggio fiscale del welfare

I contributi versati ai fondi sanitari e pensionistici negoziali beneficiano del regime di favore previsto dall'art. 51 TUIR, che esclude dalla formazione del reddito da lavoro dipendente, entro i limiti di legge, le somme e i valori destinati a finalita di assistenza sanitaria e previdenza. Questo rende il welfare contrattuale piu conveniente di un aumento equivalente in retribuzione diretta, perche al netto del prelievo fiscale e contributivo.

Come orientarsi in pratica

Il lavoratore dell'artigianato chimico-ceramico dovrebbe verificare in busta paga la presenza delle voci di iscrizione ai diversi enti, controllare di essere stato effettivamente iscritto al fondo sanitario e valutare l'adesione alla previdenza complementare per non rinunciare al contributo datoriale. In caso di omissioni l'EAR e il primo segnale di un'azienda non in regola con gli obblighi di welfare contrattuale.

Domande frequenti

L'iscrizione alla sanita integrativa e obbligatoria?

Si, per il datore di lavoro: tutte le imprese che applicano il CCNL devono iscrivere i dipendenti al fondo sanitario di categoria. La mancata adesione comporta l'obbligo di riconoscere al lavoratore un elemento aggiuntivo della retribuzione in busta paga.

Cosa succede se il datore non versa al fondo sanitario?

Scatta l'EAR, un elemento aggiuntivo della retribuzione che l'azienda deve erogare al dipendente a titolo di compensazione. Il lavoratore puo inoltre segnalare l'inadempimento all'ente bilaterale e alle organizzazioni sindacali.

Conviene destinare il TFR alla previdenza complementare?

L'adesione al fondo negoziale di categoria attiva il contributo datoriale aggiuntivo previsto dal contratto e i benefici fiscali dell'art. 51 TUIR. Il TFR conferito si rivaluta secondo il rendimento del fondo anziche secondo l'indice dell'art. 2120 c.c. La scelta va valutata in base all'orizzonte temporale e al profilo di rischio.

Gli enti bilaterali cosa offrono?

Prestazioni di sostegno al reddito, contributi per formazione, eventi familiari, malattia e altre forme di welfare, variabili tra enti nazionali e articolazioni regionali. Conviene consultare il regolamento dell'ente competente per il proprio territorio.

Dove trovo gli importi aggiornati dei contributi?

Negli accordi del CCNL vigente e nei regolamenti pubblicati dai singoli fondi ed enti, che vengono periodicamente rinnovati. Gli importi indicati negli accordi precedenti possono essere superati dai rinnovi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.