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  2. Vedi anche

La guida

CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: apprendistato professionalizzante

L’apprendistato professionalizzante è lo strumento principale per l’ingresso dei giovani nelle imprese artigiane chimiche e ceramiche. Il CCNL definisce durata, retribuzione progressiva e obblighi di formazione.

In sintesi

Nel settore chimica-gomma-plastica-vetro l’apprendistato dura 5 anni per i livelli 5° Super, 6° e 7°, 4 anni per il 4° e il 5° livello e 3 anni per il 2° e il 3°. La retribuzione inizia al 70% del minimo del livello di destinazione e sale fino al 100% nell’ultimo semestre. Dal 1° gennaio 2025 anche gli apprendisti maturano scatti di anzianità (6 € per scatto). La formazione professionalizzante minima è di 80 ore medie annuali.

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Dati contrattuali

Fonte
D.Lgs. 81/2015 (T.U. contratti) + CCNL Area Tessile-Moda Chimica-Ceramica Artigianato
Durata minima
6 mesi
Durata massima (chimica)
5 anni (5° Super, 6°, 7°); 4 anni (4°, 5°); 3 anni (2°, 3°)
Formazione obbligatoria
80 ore medie annuali
Scatti apprendisti
6 € per scatto (dal 1° gennaio 2025)
Una tantum apprendisti 2024
77 € (70% dell’una tantum ordinaria)

Tabella riepilogativa

Durata massima dell’apprendistato per gruppo e livello – art. 68 CCNL
Settore Gruppo Livelli di destinazione Durata massima
Chimica / Gomma / Plastica / Vetro Gruppo 1 5° Super, 6°, 7° 5 anni
Chimica / Gomma / Plastica / Vetro Gruppo 2 4°, 5° 4 anni
Chimica / Gomma / Plastica / Vetro Gruppo 3 2°, 3° 3 anni
Ceramica / Terracotta / Gres Gruppo 1 A, B 5 anni
Ceramica / Terracotta / Gres Gruppo 2 C, D 4 anni
Ceramica / Terracotta / Gres Gruppo 3 E 3 anni
Impiegati amministrativi, tutti i settori – – 3 anni

Nota: la durata indicata è quella massima. Le parti possono definire durate inferiori in relazione al grado di istruzione o all’esperienza pregressa dell’apprendista. Il contratto di apprendistato deve essere redatto in forma scritta e indicare il piano formativo individuale (PFI).

Retribuzione progressiva dell’apprendista

La retribuzione dell’apprendista è una percentuale della retribuzione tabellare del livello nel quale sarà inquadrato al termine del percorso, e cresce semestre per semestre (art. 68, punto 7). In nessun caso la retribuzione netta dell’apprendista può superare quella di un lavoratore non apprendista dello stesso livello.

Le percentuali per semestre sono le seguenti:

Percentuale della retribuzione tabellare per semestre (art. 68, rinnovo 2024)
Settore e gruppo Percentuali dal 1° semestre
Chimica, gomma, plastica, vetro – Gruppo 1 70, 70, 75, 75, 85, 85, 90, 90, 95, 100
Chimica, gomma, plastica, vetro – Gruppo 2 70, 70, 75, 75, 80, 80, 90, 100
Chimica, gomma, plastica, vetro – Gruppo 3 70, 70, 75, 75, 80, 100
Ceramica – Gruppo 1 70, 70, 75, 75, 85, 85, 85, 85, 95, 100
Ceramica – Gruppo 2 70, 70, 75, 75, 85, 85, 90, 100
Ceramica – Gruppo 3 70, 70, 75, 75, 80, 100
Impiegati amministrativi, tutti i settori 70, 70, 75, 80, 85, 90

Il periodo di prova può essere convenuto fino a 4 mesi; in caso di malattia durante la prova l’apprendista conserva il posto per un mese al massimo. L’apprendistato è ammesso per i livelli dal 7° al 3° (2° per gli impiegati) nel settore chimica e dal livello A al livello E nella ceramica; la durata minima è di 6 mesi.

La formazione professionalizzante e di mestiere richiede non meno di 80 ore medie annue, comprese le ore di formazione in sicurezza, con un referente aziendale (tutor) e un piano formativo individuale definito entro 30 giorni dalla stipula.

Novità del rinnovo 2024: scatti di anzianità agli apprendisti

Una novità significativa del rinnovo del 16 luglio 2024 riguarda gli apprendisti: dal 1° gennaio 2025 hanno diritto agli scatti di anzianità, maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori qualificati, con un valore di 6 € per scatto, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva. Nel settore chimica prima del rinnovo gli apprendisti non maturavano scatti. Al passaggio in qualifica i valori degli scatti maturati si integrano con quelli del nuovo livello.

Inoltre, l’una tantum corrisposta per il periodo di carenza contrattuale 2023-2024 è stata riconosciuta agli apprendisti nella misura del 70% rispetto ai lavoratori ordinari (77 € invece di 110 €).

Sospensione e proroga del contratto di apprendistato

Se il rapporto si sospende per eventi che danno diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, congedo di maternità o parentale, richiamo alle armi), la durata dell’apprendistato è prorogata per un periodo pari alla sospensione, a condizione che questa duri almeno 60 giorni di calendario; si sommano anche più periodi brevi, ciascuno non inferiore a 10 giorni. Il datore comunica per iscritto la nuova scadenza prima del termine originario.

La sospensione può avvenire anche in caso di ricorso alla FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato): in questo caso il contratto di apprendistato non si interrompe ma si sospende, riprendendo al termine della sospensione.

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Casi pratici

Tizio – Apprendista al 3° livello, calcolo della retribuzione
Tizio inizia un apprendistato per il 3° livello in un’azienda artigiana di vernici (settore chimica, Gruppo 3, durata massima 3 anni, 6 semestri). Nei primi due semestri percepisce il 70% del minimo tabellare del 3° livello, nel 3° e 4° il 75%, nel 5° l’80% e nel 6° il 100%. Dal 2025 matura anche uno scatto da 6 € ogni 2 anni.
Caia – Apprendista ceramista, sospensione per maternità
Caia è in apprendistato per il livello C in una ceramica artigiana (Gruppo 2, durata massima 4 anni), con contratto stipulato il 1° settembre 2024. Al 2° anno si assenta per maternità (5 mesi obbligatori). Il contratto viene sospeso per 150 giorni (oltre la soglia di 60) e prorogato di altrettanti giorni. Il piano formativo individuale viene aggiornato di conseguenza.
Sempronio – Fine apprendistato, conferma o recesso
Sempronio termina il suo percorso di apprendistato per il 5° livello in una piccola azienda di gomma-plastica (Gruppo 2, 4 anni). Il datore non esercita il recesso: il contratto si converte a tempo indeterminato al 5° livello, con la retribuzione piena del livello. L’intera durata dell’apprendistato (4 anni) viene computata nell’anzianità di servizio.

Domande frequenti

Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato?
Nel settore chimica-gomma-plastica-vetro: 5 anni per i livelli 5° Super, 6° e 7°, 4 anni per il 4° e il 5°, 3 anni per il 2° e il 3°. Nel settore ceramica: 5 anni per i livelli A e B, 4 anni per C e D, 3 anni per E. Per gli impiegati amministrativi la durata massima è di 3 anni in tutti i settori. La durata minima è 6 mesi.
Quanto viene pagato un apprendista?
La retribuzione parte dal 70% della retribuzione tabellare del livello di destinazione e cresce per semestre fino al 100% nell’ultimo (per esempio, nel Gruppo 3 della chimica: 70, 70, 75, 75, 80, 100). Dal 1° gennaio 2025 si maturano anche scatti da 6 €.
Quante ore di formazione sono obbligatorie?
Almeno 80 ore medie annuali di formazione professionalizzante, che possono essere svolte in azienda (on the job) o presso enti formativi accreditati. Le ore di formazione esterna rientrano nell’orario di lavoro.
Il datore artigiano può assumere molti apprendisti?
Esistono limiti legali: in generale non più di 3 apprendisti ogni 2 qualificati. Per imprese artigiane con meno di 10 dipendenti il rapporto è 1:1. Imprese senza qualificati (fino a 3 dipendenti) possono assumere fino a 3 apprendisti.
Cosa succede al termine dell’apprendistato?
Se nessuna parte recede, il contratto si converte automaticamente a tempo indeterminato al livello di destinazione. Il periodo di apprendistato si computa integralmente nell’anzianità di servizio.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso per licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, gratifica estiva e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Durate, percentuali per semestre e scatti sono quelli dell’art. 68 del CCNL nel testo dell’ipotesi di accordo del 16 luglio 2024. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o Confartigianato/CNA.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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