Testo dell'articoloVigente
Preavviso e licenziamento nel CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato
Il preavviso è il periodo durante il quale il rapporto di lavoro continua dopo la comunicazione di licenziamento o dimissioni. Nel CCNL artigianato alimentare la durata dipende dal livello di inquadramento e dalla qualifica (operai o impiegati).
Nel CCNL Alimentari Panificazione Artigianato il preavviso varia da 15 giorni (livelli 6°, 5°, 4° operai e B4, B3, A3, A4 panificazione) a 3 mesi (livello 1°S impiegati). Sia il licenziamento sia le dimissioni devono essere comunicati per iscritto. Chi non rispetta il preavviso deve pagare l’indennità sostitutiva.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa: termini di preavviso
| Livello | Qualifica | Preavviso |
|---|---|---|
| 1°S | Impiegati (Quadri) | 3 mesi |
| 1° | Impiegati | 2 mesi |
| 2° | Impiegati | 1 mese |
| 3°A – 3° | Impiegati | 1 mese |
| 4° – 5° – 6° | Impiegati | 1 mese |
| 3°A – 3° | Operai | 1 mese |
| 4° – 5° – 6° | Operai | 15 giorni di calendario |
| Livello | Preavviso |
|---|---|
| A1S – A1 | 1 mese |
| A2 – A3 – A4 | 15 giorni di calendario |
| B1 – B2 | 1 mese |
| B3 – B4 | 15 giorni di calendario |
Per gli impiegati i termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Per gli operai il preavviso decorre da qualsiasi giorno del mese. Il rinnovo 2024 ha previsto un innalzamento delle giornate lavorative richieste per alcuni livelli: verificare l’accordo aggiornato per eventuali modifiche specifiche.
Come funziona il preavviso in pratica
Il preavviso è il periodo di «preavviso» che una parte deve dare all’altra prima di risolvere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato (salvo giusta causa). Durante il preavviso:
- il rapporto di lavoro continua a tutti gli effetti: il lavoratore lavora normalmente e riceve la retribuzione;
- continuano a maturare ferie, ROL, TFR;
- il lavoratore può essere esonerato dal lavoro (con o senza retribuzione, secondo accordo) ma il preavviso decorre comunque.
Forma scritta: tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto. La comunicazione verbale non è sufficiente a produrre effetti giuridici certi.
Indennità sostitutiva del preavviso
La parte che risolve il rapporto senza osservare il preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo di mancato preavviso. Il calcolo si effettua dividendo la retribuzione mensile per 26 (giorni lavorativi standard) e moltiplicando per i giorni di preavviso non rispettati.
La parte che riceve la disdetta ha la facoltà di troncare il rapporto, sia all’inizio sia nel corso del preavviso, senza obblighi di indennizzo per il periodo non compiuto. In pratica il datore può decidere di far smettere di lavorare il dipendente subito, pagandogli l’indennità per tutto il periodo di preavviso contrattuale.
Giusta causa e giustificato motivo: distinzione con il preavviso
Il preavviso è dovuto solo quando il licenziamento avviene per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo) ai sensi dell’art. 3 della L. n. 604/1966. In caso di giusta causa (art. 2119 cod. civ., es. furto, grave violazione degli obblighi contrattuali), il datore può risolvere il rapporto immediatamente, senza preavviso e senza indennità sostitutiva.
Attenzione: la valutazione della giusta causa è riservata ai giudici del lavoro. L’improprio utilizzo del licenziamento in tronco può portare all’obbligo di reintegra o indennizzo secondo le tutele previste dalla legge (D.Lgs. n. 23/2015 per le assunzioni successive al 7 marzo 2015, L. n. 300/1970 per le assunzioni precedenti nelle aziende con più di 15 dipendenti).
Diritto di precedenza nelle riassunzioni
Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività per oltre 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i 12 mesi successivi per le stesse mansioni. Questo diritto deve essere esercitato per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Qual è il preavviso per un panettiere di livello A2?
Il preavviso vale anche per le dimissioni?
Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso?
Il preavviso può essere sostituito con un’indennità?
Per gli impiegati da quando decorre il preavviso?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima e mensilità aggiuntive e malattia e infortunio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato del 6 dicembre 2021, rinnovato il 6 giugno 2024 (vigenza 2023-2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nell'artigianato alimentare e della panificazione il rapporto di lavoro intreccia figure operaie e impiegatizie, spesso nella stessa piccola impresa familiare. La disciplina del preavviso e del licenziamento riflette questa eterogeneità: termini diversi per operai e impiegati, regole di decorrenza specifiche e un sistema di tutele che varia con la dimensione aziendale, dato non secondario in un comparto popolato da microimprese.
La funzione del preavviso
Il preavviso, previsto dall'art. 2118 c.c., è il periodo minimo che deve intercorrere tra la comunicazione di recesso e la cessazione del rapporto a tempo indeterminato, salvo il caso di giusta causa. Durante il preavviso il rapporto prosegue a tutti gli effetti: il lavoratore presta servizio e percepisce la retribuzione, e continuano a maturare ferie, ROL e TFR. Il datore può esonerare il dipendente dal servizio, ma il periodo decorre ugualmente. La durata, nel comparto, dipende dal livello di inquadramento e dalla distinzione fra operai e impiegati; per i valori puntuali si rinvia alle tabelle del CCNL vigente.
Decorrenza e forma
Una peculiarità tradizionale del lavoro impiegatizio è che i termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese, mentre per gli operai il preavviso decorre da qualsiasi giorno. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto: la comunicazione verbale non produce effetti giuridici certi. Per i rapporti subordinati le dimissioni seguono inoltre la procedura telematica del D.Lgs. 151/2015, con facoltà di revoca entro sette giorni.
L'indennità sostitutiva del preavviso
La parte che risolve il rapporto senza osservare il preavviso deve all'altra un'indennità sostitutiva pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo mancante. La parte che riceve la disdetta può troncare il rapporto, all'inizio o nel corso del preavviso, senza obblighi di indennizzo per il periodo non compiuto: in pratica il datore può far cessare subito la prestazione, corrispondendo l'indennità per l'intero periodo contrattuale. È un meccanismo simmetrico che monetizza il preavviso non lavorato.
Giusta causa e giustificato motivo
Il preavviso è dovuto solo quando il licenziamento avviene per giustificato motivo, oggettivo o soggettivo, ai sensi della L. 604/1966. In caso di giusta causa (art. 2119 c.c.) - ad esempio furto, grave violazione degli obblighi contrattuali, condotte incompatibili con la prosecuzione del rapporto - il datore può recedere immediatamente, senza preavviso né indennità sostitutiva. La valutazione della giusta causa è però riservata al giudice del lavoro: un licenziamento in tronco non sorretto da fatti adeguati può tradursi in obbligo di reintegra o di indennizzo, secondo il regime applicabile.
Il licenziamento durante la malattia
L'art. 2110 c.c. tutela il lavoratore assente per malattia: fino al superamento del periodo di comporto fissato dal CCNL, il datore non può licenziare per le ragioni ordinarie. Il recesso intimato durante il comporto è inefficace; il licenziamento può essere intimato solo dopo l'esaurimento del periodo protetto, e in tal caso il preavviso decorre dalla cessazione della malattia. Resta ferma la sola giusta causa per fatti gravi del tutto estranei allo stato di salute.
Diritto di precedenza e impugnazione
Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività per oltre sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i dodici mesi successivi per le stesse mansioni; il diritto va esercitato per iscritto entro sei mesi dalla cessazione. Il licenziamento ritenuto illegittimo si impugna entro sessanta giorni dalla ricezione, a pena di decadenza, con le tutele che variano a seconda della data di assunzione e delle dimensioni dell'impresa - soglia particolarmente rilevante nel tessuto artigiano.
Domande frequenti
Quanto dura il preavviso nel CCNL Alimentari Panificazione Artigianato?
Dipende dal livello di inquadramento e dalla distinzione fra operai e impiegati. Per i termini puntuali si rinvia alle tabelle del CCNL vigente; per gli impiegati la decorrenza è di norma a metà o fine mese.
Cosa accade se non rispetto il preavviso?
La parte che recede senza osservare il preavviso deve all'altra un'indennità sostitutiva pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo di mancato preavviso. Il datore può anche troncare subito, pagando l'indennità per l'intero periodo.
Il licenziamento per giusta causa richiede il preavviso?
No. La giusta causa (art. 2119 c.c.) consente il recesso immediato senza preavviso né indennità. La valutazione spetta però al giudice: un licenziamento in tronco infondato può comportare reintegra o indennizzo.
Si può licenziare durante la malattia?
No, finché non è superato il comporto contrattuale (art. 2110 c.c.). Il licenziamento può essere intimato solo dopo, e il preavviso decorre dalla fine del periodo protetto. Resta salva la giusta causa per fatti estranei alla malattia.
Le dimissioni vanno comunicate per iscritto?
Sì, e per i rapporti subordinati va seguita la procedura telematica del D.Lgs. 151/2015, con possibilità di revoca entro sette giorni. La comunicazione verbale non produce effetti giuridici certi.