Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

Preavviso e licenziamento nel CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato

Il preavviso è il periodo durante il quale il rapporto di lavoro continua dopo la comunicazione di licenziamento o dimissioni. Nel CCNL artigianato alimentare la durata dipende dal livello di inquadramento e dalla qualifica (operai o impiegati).

In sintesi

Nel CCNL Alimentari Panificazione Artigianato il preavviso varia da 15 giorni (livelli 6°, 5°, 4° operai e B4, B3, A3, A4 panificazione) a 3 mesi (livello 1°S impiegati). Sia il licenziamento sia le dimissioni devono essere comunicati per iscritto. Chi non rispetta il preavviso deve pagare l’indennità sostitutiva.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil
Rinnovo
6 giugno 2024 (CCNL base: 6 dicembre 2021)
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
Fonte normativa
CCNL + L. n. 300/1970 (Statuto Lavoratori) + D.Lgs. n. 23/2015 per le tutele

Tabella riepilogativa: termini di preavviso

Preavviso per licenziamento e dimissioni – Settore Alimentare Artigiano
Livello Qualifica Preavviso
1°S Impiegati (Quadri) 3 mesi
Impiegati 2 mesi
Impiegati 1 mese
3°A – 3° Impiegati 1 mese
4° – 5° – 6° Impiegati 1 mese
3°A – 3° Operai 1 mese
4° – 5° – 6° Operai 15 giorni di calendario
Preavviso per licenziamento e dimissioni – Settore Panificazione Artigianato
Livello Preavviso
A1S – A1 1 mese
A2 – A3 – A4 15 giorni di calendario
B1 – B2 1 mese
B3 – B4 15 giorni di calendario

Per gli impiegati i termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Per gli operai il preavviso decorre da qualsiasi giorno del mese. Il rinnovo 2024 ha previsto un innalzamento delle giornate lavorative richieste per alcuni livelli: verificare l’accordo aggiornato per eventuali modifiche specifiche.

Come funziona il preavviso in pratica

Il preavviso è il periodo di «preavviso» che una parte deve dare all’altra prima di risolvere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato (salvo giusta causa). Durante il preavviso:

  • il rapporto di lavoro continua a tutti gli effetti: il lavoratore lavora normalmente e riceve la retribuzione;
  • continuano a maturare ferie, ROL, TFR;
  • il lavoratore può essere esonerato dal lavoro (con o senza retribuzione, secondo accordo) ma il preavviso decorre comunque.

Forma scritta: tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto. La comunicazione verbale non è sufficiente a produrre effetti giuridici certi.

Indennità sostitutiva del preavviso

La parte che risolve il rapporto senza osservare il preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo di mancato preavviso. Il calcolo si effettua dividendo la retribuzione mensile per 26 (giorni lavorativi standard) e moltiplicando per i giorni di preavviso non rispettati.

La parte che riceve la disdetta ha la facoltà di troncare il rapporto, sia all’inizio sia nel corso del preavviso, senza obblighi di indennizzo per il periodo non compiuto. In pratica il datore può decidere di far smettere di lavorare il dipendente subito, pagandogli l’indennità per tutto il periodo di preavviso contrattuale.

Giusta causa e giustificato motivo: distinzione con il preavviso

Il preavviso è dovuto solo quando il licenziamento avviene per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo) ai sensi dell’art. 3 della L. n. 604/1966. In caso di giusta causa (art. 2119 cod. civ., es. furto, grave violazione degli obblighi contrattuali), il datore può risolvere il rapporto immediatamente, senza preavviso e senza indennità sostitutiva.

Attenzione: la valutazione della giusta causa è riservata ai giudici del lavoro. L’improprio utilizzo del licenziamento in tronco può portare all’obbligo di reintegra o indennizzo secondo le tutele previste dalla legge (D.Lgs. n. 23/2015 per le assunzioni successive al 7 marzo 2015, L. n. 300/1970 per le assunzioni precedenti nelle aziende con più di 15 dipendenti).

Diritto di precedenza nelle riassunzioni

Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività per oltre 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i 12 mesi successivi per le stesse mansioni. Questo diritto deve essere esercitato per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto.

Casi pratici

Tizio – Panettiere A2, dimissioni con preavviso di 15 giorni
Tizio decide di cambiare lavoro. Lavorando come operaio di livello A2, il suo preavviso è di 15 giorni. Comunica per iscritto le dimissioni il 3 giugno. Il rapporto cessa il 18 giugno. Durante i 15 giorni Tizio continua a lavorare, matura TFR e percepisce regolarmente la retribuzione. Se Tizio si presentasse come assente il 4 giugno, il datore potrebbe trattenere dalla liquidazione finale l’indennità sostitutiva dei 14 giorni non lavorati.
Caia – Impiegata 1°S, licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Caia è una responsabile amministrativa di livello 1°S in una grande gelateria artigianale. L’azienda chiude il reparto di sua competenza per riorganizzazione (giustificato motivo oggettivo). Il preavviso per il livello 1°S impiegati è di 3 mesi: il datore comunica per iscritto il licenziamento e Caia lavora ancora 3 mesi, oppure il datore le corrisponde 3 mensilità di indennità sostitutiva e la fa smettere subito.
Sempronio – Commesso B2 panificio, licenziamento durante malattia
Sempronio è in malattia da 2 mesi. Il datore comunica il licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Attenzione: il licenziamento durante il periodo di comporto è vietato finché il lavoratore è ammalato e non ha esaurito il comporto contrattuale (186 giorni con anzianità ≤5 anni). Il licenziamento può essere intimato solo dopo il superamento del comporto; il preavviso, in questo caso, decorre dalla cessazione del periodo di malattia.

Domande frequenti

Qual è il preavviso per un panettiere di livello A2?
Per il livello A2 (panificazione) il preavviso è di 15 giorni di calendario, sia in caso di licenziamento sia di dimissioni. La comunicazione deve avvenire per iscritto.
Il preavviso vale anche per le dimissioni?
Sì, i termini di preavviso si applicano sia al licenziamento sia alle dimissioni volontarie. Se il lavoratore si dimette senza rispettare il preavviso, deve corrispondere al datore un’indennità pari alla retribuzione del periodo di mancato preavviso.
Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso?
Il datore che risolve il rapporto senza rispettare il preavviso deve corrispondere al lavoratore un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo di mancato preavviso.
Il preavviso può essere sostituito con un’indennità?
Sì, è facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto in qualsiasi momento del preavviso. Il datore può far cessare subito il rapporto pagando l’indennità sostitutiva per tutto il periodo contrattuale.
Per gli impiegati da quando decorre il preavviso?
Per gli impiegati i termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Per gli operai il preavviso decorre da qualsiasi giorno del mese in cui viene comunicata la disdetta.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima e mensilità aggiuntive e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato del 6 dicembre 2021, rinnovato il 6 giugno 2024 (vigenza 2023-2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il preavviso (art. 2118 c.c.) è il periodo durante il quale il rapporto prosegue dopo la comunicazione scritta di recesso; la durata varia per livello e qualifica (operai/impiegati) secondo il CCNL vigente.
  • Per gli impiegati i termini di disdetta decorrono di norma dalla metà o dalla fine del mese; per gli operai da qualsiasi giorno.
  • Chi non rispetta il preavviso deve l'indennità sostitutiva, pari alla retribuzione del periodo mancante.
  • La giusta causa (art. 2119 c.c.) consente il recesso immediato senza preavviso né indennità.
  • Durante la malattia opera il divieto di licenziamento fino al superamento del comporto (art. 2110 c.c.); il preavviso decorre dalla fine del periodo protetto.
  • Il licenziamento si impugna entro 60 giorni; le tutele dipendono da data di assunzione e dimensioni dell'impresa.
Indice dei contenuti

Nell'artigianato alimentare e della panificazione il rapporto di lavoro intreccia figure operaie e impiegatizie, spesso nella stessa piccola impresa familiare. La disciplina del preavviso e del licenziamento riflette questa eterogeneità: termini diversi per operai e impiegati, regole di decorrenza specifiche e un sistema di tutele che varia con la dimensione aziendale, dato non secondario in un comparto popolato da microimprese.

La funzione del preavviso

Il preavviso, previsto dall'art. 2118 c.c., è il periodo minimo che deve intercorrere tra la comunicazione di recesso e la cessazione del rapporto a tempo indeterminato, salvo il caso di giusta causa. Durante il preavviso il rapporto prosegue a tutti gli effetti: il lavoratore presta servizio e percepisce la retribuzione, e continuano a maturare ferie, ROL e TFR. Il datore può esonerare il dipendente dal servizio, ma il periodo decorre ugualmente. La durata, nel comparto, dipende dal livello di inquadramento e dalla distinzione fra operai e impiegati; per i valori puntuali si rinvia alle tabelle del CCNL vigente.

Decorrenza e forma

Una peculiarità tradizionale del lavoro impiegatizio è che i termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese, mentre per gli operai il preavviso decorre da qualsiasi giorno. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto: la comunicazione verbale non produce effetti giuridici certi. Per i rapporti subordinati le dimissioni seguono inoltre la procedura telematica del D.Lgs. 151/2015, con facoltà di revoca entro sette giorni.

L'indennità sostitutiva del preavviso

La parte che risolve il rapporto senza osservare il preavviso deve all'altra un'indennità sostitutiva pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo mancante. La parte che riceve la disdetta può troncare il rapporto, all'inizio o nel corso del preavviso, senza obblighi di indennizzo per il periodo non compiuto: in pratica il datore può far cessare subito la prestazione, corrispondendo l'indennità per l'intero periodo contrattuale. È un meccanismo simmetrico che monetizza il preavviso non lavorato.

Giusta causa e giustificato motivo

Il preavviso è dovuto solo quando il licenziamento avviene per giustificato motivo, oggettivo o soggettivo, ai sensi della L. 604/1966. In caso di giusta causa (art. 2119 c.c.) - ad esempio furto, grave violazione degli obblighi contrattuali, condotte incompatibili con la prosecuzione del rapporto - il datore può recedere immediatamente, senza preavviso né indennità sostitutiva. La valutazione della giusta causa è però riservata al giudice del lavoro: un licenziamento in tronco non sorretto da fatti adeguati può tradursi in obbligo di reintegra o di indennizzo, secondo il regime applicabile.

Il licenziamento durante la malattia

L'art. 2110 c.c. tutela il lavoratore assente per malattia: fino al superamento del periodo di comporto fissato dal CCNL, il datore non può licenziare per le ragioni ordinarie. Il recesso intimato durante il comporto è inefficace; il licenziamento può essere intimato solo dopo l'esaurimento del periodo protetto, e in tal caso il preavviso decorre dalla cessazione della malattia. Resta ferma la sola giusta causa per fatti gravi del tutto estranei allo stato di salute.

Diritto di precedenza e impugnazione

Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività per oltre sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i dodici mesi successivi per le stesse mansioni; il diritto va esercitato per iscritto entro sei mesi dalla cessazione. Il licenziamento ritenuto illegittimo si impugna entro sessanta giorni dalla ricezione, a pena di decadenza, con le tutele che variano a seconda della data di assunzione e delle dimensioni dell'impresa - soglia particolarmente rilevante nel tessuto artigiano.

Domande frequenti

Quanto dura il preavviso nel CCNL Alimentari Panificazione Artigianato?

Dipende dal livello di inquadramento e dalla distinzione fra operai e impiegati. Per i termini puntuali si rinvia alle tabelle del CCNL vigente; per gli impiegati la decorrenza è di norma a metà o fine mese.

Cosa accade se non rispetto il preavviso?

La parte che recede senza osservare il preavviso deve all'altra un'indennità sostitutiva pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo di mancato preavviso. Il datore può anche troncare subito, pagando l'indennità per l'intero periodo.

Il licenziamento per giusta causa richiede il preavviso?

No. La giusta causa (art. 2119 c.c.) consente il recesso immediato senza preavviso né indennità. La valutazione spetta però al giudice: un licenziamento in tronco infondato può comportare reintegra o indennizzo.

Si può licenziare durante la malattia?

No, finché non è superato il comporto contrattuale (art. 2110 c.c.). Il licenziamento può essere intimato solo dopo, e il preavviso decorre dalla fine del periodo protetto. Resta salva la giusta causa per fatti estranei alla malattia.

Le dimissioni vanno comunicate per iscritto?

Sì, e per i rapporti subordinati va seguita la procedura telematica del D.Lgs. 151/2015, con possibilità di revoca entro sette giorni. La comunicazione verbale non produce effetti giuridici certi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.