Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato

Il lavoro notturno è una specificità strutturale della panificazione artigianale: il pane si impasta e cuoce nelle ore piccole. Il CCNL riconosce questa particolarità con una fascia notturna anticipata (ore 21-4) e maggiorazioni significative.

In sintesi

L’orario contrattuale è 40 ore settimanali su 5 o 6 giorni. Nel settore panificazione artigianato il lavoro notturno (ore 21-4) è compensato con maggiorazione del 50%; la domenica per la produzione del pane vale il 75%. Sono previste 16 ore annue di permessi retribuiti (ROL) più 4 giornate di ex festività, e una flessibilità fino a 80 ore annue (fino a 112 per la panificazione nelle zone turistiche). Straordinario consentito fino a 280 ore annue.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil
Rinnovo
6 giugno 2024 (CCNL base: 6 dicembre 2021)
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
Orario normale
40 ore settimanali (8 h/giorno su 5 gg; 6 h 40 min/giorno su 6 gg)

Tabella riepilogativa: maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo

Maggiorazioni per tipologia di lavoro – Settore Panificazione Artigianato
Tipologia di lavoro Maggiorazione Note
Straordinario diurno 30% Oltre l’orario giornaliero stabilito
Lavoro notturno (ore 21-4) 50% Fascia specifica per panificazione
Lavoro festivo 20% Giorni festivi non domenicali
Lavoro domenicale (pane) 75% Produzione, confez., distribuzione, vendita pane; non cumulabile
Lavoro domenicale (altri prodotti) 30% Domenicale per prodotti diversi dal pane

Le maggiorazioni nel settore panificazione sono cumulabili fino alla misura del 55%, salvo la percentuale del 75% per la domenica che non è cumulabile. Le maggiorazioni si calcolano sulla retribuzione globale di fatto (dal 1° dicembre 2021). Limite annuale straordinari: 280 ore.

Maggiorazioni per tipologia di lavoro – Settore Alimentare Artigiano
Tipologia di lavoro Maggiorazione Note
Straordinario diurno 30% Oltre l’orario giornaliero
Straordinario notturno 50% Compresi o non compresi in turni avvicendati
Lavoro nei giorni festivi 40%
Straordinario festivo e domenicale 60%
Lavoro domenicale con riposo compensativo 10%
Lavoro notturno ordinario (ore 22-6) 30% Fascia notturna più ampia rispetto alla panificazione
Straordinario festivo notturno 60%
Lavoro a turni in ciclo continuo notturno 30%

Nel settore alimentare artigiano le percentuali di maggiorazione non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6.

Il lavoro notturno nella panificazione artigiana: una specificità di settore

Il panettiere artigianale inizia tipicamente il lavoro nel cuore della notte per avere il pane pronto all’apertura del negozio. Il CCNL riconosce questa specificità con una fascia notturna anticipata rispetto al settore alimentare generico:

  • Settore panificazione artigianato: la notte inizia alle ore 21 e finisce alle ore 4 del mattino. Chi impasta dalle 23 e inforna dalle 2 è in piena fascia notturna contrattuale.
  • Settore alimentare artigiano (pasticcerie, gelaterie, ecc.): la fascia notturna è dalle ore 22 alle ore 6.

La differenza è rilevante: un pasticcere che lavora dalle 21 alle 22 percepisce solo la maggiorazione ordinaria, mentre un panettiere nelle stesse ore matura la maggiorazione notturna del 50%.

La lavoratrice madre, o il padre mono-affidatario, ha diritto a un prolungamento del periodo di esenzione dal lavoro notturno di 6 mesi continuativi, a partire dal 3° anno di vita del bambino (oltre alla tutela di legge che copre il periodo precedente).

ROL, ex festività e flessibilità

La parte del CCNL dedicata alle imprese artigiane (Parte I) prevede un pacchetto di ore di riduzione dell’orario articolato in due voci:

  • ROL (permessi retribuiti): 16 ore annue dal 1° luglio 1993 (art. 22); maturano a dodicesimi, con la frazione superiore a 15 giorni contata come mese intero, e quelle non godute sono pagate entro il 31 gennaio dell’anno successivo;
  • Ex festività: 4 giornate di permesso retribuito all’anno al posto delle 4 festività soppresse, da fruire entro il 31 dicembre e non cumulabili (art. 28).

La flessibilità (art. 25) consente un orario fino a 48 ore settimanali per un massimo di 80 ore annue, da recuperare entro 6 mesi, con una maggiorazione del 10% sulla retribuzione tabellare; nelle zone turistiche la panificazione può arrivare a 112 ore, con +30% per le domeniche lavorate (art. 25-bis).

Le 76 ore di ROL, le 8 ore in più per i turnisti dal 1° giugno 2024 e le 4 ore in più dal 1° gennaio 2027 appartengono alla Parte II del CCNL, quella delle imprese non artigiane fino a 15 dipendenti (art. 19 dell’accordo di rinnovo del 6 giugno 2024): non si applicano alle imprese artigiane di questa guida, dove restano 16 ore di ROL più 4 giornate di ex festività. Fonte: artt. 22, 25, 25-bis e 28 del testo del CCNL 6 dicembre 2021 e art. 19 dellaccordo di rinnovo del 6 giugno 2024.

Lavoro a turni e orario ridotto

Per il lavoro organizzato in tre turni (ciclo continuo), il terzo turno (notturno) è di 36 ore settimanali a parità di retribuzione mensile rispetto ai colleghi che lavorano il normale orario di 40 ore. Questa riduzione di orario non è una decurtazione dello stipendio: il lavoratore turno notturno percepisce la stessa retribuzione del collega diurno, lavorando 4 ore in meno a settimana.

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Casi pratici

Tizio – Panettiere, turno notturno standard (22-6)
Tizio lavora in un panificio artigianale dalle 22 alle 6 di mattina (8 ore). Per la panificazione la fascia notturna del CCNL va dalle ore 21 alle ore 4: le 6 ore dalle 22 alle 4 maturano la maggiorazione del 50% sulla retribuzione globale di fatto, mentre le 2 ore dalle 4 alle 6 restano fuori dalla fascia. Se il turno cade di domenica e riguarda la produzione del pane, vale il 75% della domenica, che non si cumula con le altre maggiorazioni: non si sommano 50% e 75%.
Caia – Operaia in pasticceria artigianale, turno serale
Caia lavora in una pasticceria artigianale dalle 18 alle 24. Le prime 4 ore (18-22) sono ordinarie. Le ultime 2 ore (22-24) rientrano nella fascia notturna del settore alimentare (ore 22-6) e maturano la maggiorazione del 30% sulla retribuzione oraria. La pasticceria, non essendo un panificio, applica la fascia notturna 22-6 e non quella 21-4 della panificazione.
Sempronio – Addetto alla distribuzione, domenica mattina
Sempronio consegna il pane fresco di domenica mattina (6-12). Il CCNL prevede per gli addetti alla distribuzione del pane la maggiorazione domenicale del 75%, non cumulabile con altre voci. È la maggiorazione più alta prevista dal contratto e si applica sull’intera retribuzione oraria globale di fatto.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

A che ora inizia il lavoro notturno per i panettieri nel CCNL Artigianato?
Nel settore panificazione artigianato il lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 21 alle ore 4 del mattino. Nel settore alimentare artigiano, invece, la fascia notturna è dalle ore 22 alle ore 6. Le maggiorazioni sono diverse: 50% per la panificazione, 30% per l’alimentare.
Quanto viene pagato il lavoro domenicale nel panificio artigianale?
Per gli addetti alla produzione, confezionamento, distribuzione e vendita del pane la maggiorazione domenicale è del 75% (la più alta del contratto), che non è cumulabile con altre maggiorazioni. Per gli addetti a prodotti diversi dal pane la maggiorazione domenicale è del 30%.
Quante ore di straordinario sono consentite nel CCNL Alimentari Artigianato?
Il limite massimo di straordinario è 280 ore annue per singolo lavoratore. Le ore di straordinario diurno sono compensate con una maggiorazione del 30% (su retribuzione globale di fatto). Il limite settimanale assoluto è 48 ore, compreso lo straordinario.
Quante ore di ROL spettano?
Nelle imprese artigiane spettano 16 ore annue di ROL (permessi retribuiti, art. 22) più 4 giornate di ex festività (art. 28). Le 76 ore e gli incrementi per i turnisti (+8 ore dal 1° giugno 2024) e per tutti (+4 ore dal 1° gennaio 2027) riguardano le imprese non artigiane della Parte II del CCNL.
La lavoratrice madre può evitare il lavoro notturno in panificio?
Sì. La legge (D.Lgs. n. 151/2001) vieta il lavoro notturno durante la gravidanza e fino a un anno di vita del bambino. Il CCNL aggiunge un ulteriore prolungamento dell’esenzione di 6 mesi continuativi a partire dal 3° anno di vita del bambino, come condizione di miglior favore rispetto alla legge.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima e mensilità aggiuntive.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato del 6 dicembre 2021, rinnovato il 6 giugno 2024 (vigenza 2023-2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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