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Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Tessile e Moda Artigianato
Guida alle mensilità aggiuntive e agli istituti retributivi differiti nelle imprese artigiane del tessile, abbigliamento e moda: maturazione, calcolo dei ratei, una tantum 2024 e premi di risultato.
Il CCNL Tessile Moda Artigianato prevede tredicesima a dicembre e quattordicesima a giugno, entrambe pari a una mensilità di retribuzione globale maturata pro-rata. Il rinnovo luglio 2024 ha confermato una tantum di 110 € lordi in due rate (settembre 2024 e marzo 2025), esclusa dal TFR. I premi di risultato sono affidati alla contrattazione di secondo livello.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa: mensilità aggiuntive e istituti connessi
| Istituto | Scadenza di pagamento | Periodo di maturazione | Base di calcolo |
|---|---|---|---|
| Tredicesima mensilità | Entro il 24 dicembre | Gennaio – dicembre (anno solare) | Retribuzione mensile globale (minimo + scatti + indennità fisse) |
| Quattordicesima mensilità | Entro il 30 giugno (o luglio per accordo) | Luglio – giugno (anno precedente) | Retribuzione mensile globale |
| Una tantum carenza 2024 (1ª rata) | Settembre 2024 | Copertura gennaio – giugno 2024 | 55 € lordi (38,50 € apprendisti) – non TFR |
| Una tantum carenza 2024 (2ª rata) | Marzo 2025 | Copertura gennaio – giugno 2024 | 55 € lordi (38,50 € apprendisti) – non TFR |
| Premio di risultato | Da definire in sede aziendale/territoriale | Variabile per accordo | Parametri di produttività, redditività, qualità (da accordo) |
Nota: La retribuzione mensile globale utile ai fini delle mensilità aggiuntive comprende il minimo tabellare, gli scatti di anzianità maturati e le indennità contrattuali fisse (es. indennità di funzione per il livello 6S). Non si includono le voci variabili come straordinario, maggiorazioni per turni e indennità occasionali.
La tredicesima mensilità: maturazione e calcolo
La tredicesima mensilità è una gratifica natalizia contrattualmente prevista, corrisposta entro il 24 dicembre di ogni anno. È pari a una mensilità della retribuzione globale mensile, calcolata pro-rata in ragione di 1/12 per ogni mese di servizio (o per ogni frazione pari o superiore a 15 giorni) nel periodo di riferimento gennaio-dicembre.
La base di calcolo è la retribuzione mensile globale, che comprende:
- Minimo tabellare CCNL vigente al momento dell’erogazione.
- Scatti di anzianità maturati.
- Indennità fisse riconosciute contrattualmente (es. indennità di funzione livello 6S).
- Eventuali superminimi individuali non assorbibili concordati per iscritto.
Non rientrano nella base di calcolo le voci variabili: straordinario, maggiorazioni per lavoro notturno/festivo, indennità legate a situazioni contingenti. La tredicesima è soggetta a IRPEF ordinaria e a contribuzione previdenziale integrale.
Per i lavoratori assunti o cessati nel corso dell’anno, il rateo spettante si calcola moltiplicando la retribuzione mensile globale per il numero di mesi interi (o frazioni ≥ 15 giorni) lavorati nell’anno e dividendo per 12.
La quattordicesima mensilità: scadenza e periodo di riferimento
Il CCNL Tessile Moda Artigianato prevede una quattordicesima mensilità corrisposta di norma entro il 30 giugno di ogni anno (alcuni accordi aziendali la spostano a luglio). Matura sullo stesso principio della tredicesima: 1/12 per ogni mese di servizio nel periodo di riferimento luglio-giugno.
La base di calcolo è la stessa retribuzione globale mensile utile per la tredicesima. La quattordicesima non è espressamente richiamata dal codice civile come obbligo di legge: è un istituto contrattuale creato dalla negoziazione collettiva. Non può essere soppressa unilateralmente dal datore di lavoro in costanza di vigenza del CCNL.
In caso di cessazione del rapporto in qualsiasi momento dell’anno, il lavoratore ha diritto al rateo di quattordicesima maturato calcolato sul periodo luglio-giugno in corso. Questo rateo va liquidato nel conguaglio finale insieme agli altri istituti differiti.
Una tantum del rinnovo 2024: cosa è e come è tassata
Il rinnovo del 16 luglio 2024 ha previsto un’una tantum di 110 € lordi (ridotta a 77 € lordi per gli apprendisti) a copertura della carenza contrattuale del primo semestre 2024 (periodo 1° gennaio – 30 giugno 2024, durante il quale non era ancora intervenuto il rinnovo). L’erogazione avviene in due rate uguali:
- Prima rata: 55 € lordi (o 38,50 € per apprendisti) con la retribuzione di settembre 2024.
- Seconda rata: 55 € lordi (o 38,50 € per apprendisti) con la retribuzione di marzo 2025.
L’una tantum è espressamente esclusa dal computo del TFR, della tredicesima, della quattordicesima e da tutti gli istituti retributivi diretti o differiti. È assoggettata a IRPEF ordinaria e a contribuzione previdenziale. I lavoratori a tempo parziale o con contratti a durata ridotta percepiscono l’una tantum in proporzione.
Premi di risultato: struttura e agevolazioni fiscali
Il CCNL Tessile Moda Artigianato non fissa a livello nazionale un premio di risultato direttamente applicabile. I premi di produttività e di risultato sono rimessi alla contrattazione di secondo livello (accordi aziendali o accordi territoriali di categoria), in linea con le previsioni del contratto quadro artigiano.
Gli accordi aziendali o territoriali possono prevedere premi legati a:
- Obiettivi di produttività (es. volumi produttivi, riduzione degli scarti).
- Obiettivi di redditività (es. risultato operativo, utile aziendale).
- Obiettivi di qualità (es. riduzione dei resi, customer satisfaction).
- Partecipazione agli utili d’impresa.
I premi di risultato erogati in esecuzione di accordi collettivi di secondo livello godono della tassazione agevolata al 5% (imposta sostitutiva IRPEF e addizionali), fino a un massimo di 3.000 € annui per lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 € nell’anno precedente, ai sensi dell’art. 1, comma 182 e ss., L. n. 208/2015 (come prorogato dalle successive leggi di bilancio). L’accordo deve essere depositato telematicamente presso il Ministero del Lavoro.
Rapporto con il TFR
Tredicesima e quattordicesima rientrano nella retribuzione annua utile ai fini del TFR (art. 2120 c.c.). Il TFR si calcola sommando tutte le voci della retribuzione annua lorda (incluse le mensilità aggiuntive) e dividendo per il coefficiente 13,5. Pertanto, un incremento del minimo tabellare aumenta automaticamente anche la quota TFR annua accantonata. L’una tantum 2024, come detto, è invece espressamente esclusa.
Casi pratici
Quanta tredicesima ti spetta?
Calcola il rateo di tredicesima maturato in base ai mesi lavorati e alla retribuzione.
Domande frequenti
Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Tessile Moda Artigianato?
La quattordicesima è obbligatoria per legge?
L’una tantum 2024 è inclusa nel TFR?
Come si calcola il rateo di quattordicesima in caso di dimissioni?
Il premio di risultato può beneficiare dell’aliquota del 5%?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e malattia e infortunio 2024.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Le mensilità aggiuntive e gli istituti retributivi differiti rappresentano una parte significativa del reddito annuo del lavoratore, spesso sottovalutata nel ragionamento sulla retribuzione mensile. Nel CCNL Tessile e Moda Artigianato, tredicesima e quattordicesima si affiancano alla retribuzione ordinaria e si calcolano su una base ben definita, mentre le una tantum di rinnovo e i premi di risultato seguono logiche proprie. Questo commento ne illustra il meccanismo, rinviando al testo vigente per importi e ratei.
Tredicesima e quattordicesima: maturazione e calcolo
La tredicesima matura nell'anno solare e si corrisponde a fine anno; la quattordicesima matura su un diverso arco temporale e si eroga a metà anno. Entrambe sono pari a una mensilità di retribuzione globale e maturano pro-rata: chi non ha lavorato l'intero periodo ha diritto ai soli ratei corrispondenti ai mesi di servizio. La base di calcolo è la retribuzione mensile globale, comprensiva di minimo, scatti e indennità fisse, secondo le regole del CCNL.
Il calcolo dei ratei
Il rateo di mensilità aggiuntiva si determina rapportando la mensilità ai mesi (o alle frazioni rilevanti) di servizio prestato nel periodo di maturazione. Le assenze incidono secondo le regole contrattuali: alcune sono utili alla maturazione, altre la sospendono. Conoscere quali periodi maturano i ratei è essenziale per verificare la correttezza degli importi liquidati.
Le una tantum di rinnovo
In sede di rinnovo, per coprire i periodi di vacanza contrattuale, i contratti prevedono spesso somme una tantum erogate in più rate. Si tratta di importi di natura straordinaria, generalmente esclusi dalla base di calcolo del TFR e di altri istituti, riconosciuti anche in misura ridotta agli apprendisti. Importi e scadenze vanno verificati sull'accordo di rinnovo.
I premi di risultato
I premi di risultato non sono fissati dal contratto nazionale ma demandati alla contrattazione di secondo livello, aziendale o territoriale. Sono in genere collegati a obiettivi di produttività, redditività o efficienza e possono godere, ricorrendone i presupposti di legge, della tassazione agevolata prevista per i premi di produttività.
Il fondamento retributivo
L'intero impianto si fonda sull'art. 2099 c.c., che rinvia alla contrattazione collettiva per la determinazione della retribuzione. Le mensilità aggiuntive concorrono, nei limiti previsti, al computo della retribuzione utile per il TFR ex art. 2120 c.c., mentre le una tantum ne restano di norma escluse: distinzione che incide sul calcolo del trattamento di fine rapporto.
Come verificare gli importi spettanti
Per controllare tredicesima e quattordicesima conviene individuare la retribuzione globale di riferimento e i mesi di maturazione, applicando le regole sui ratei del CCNL. Per le una tantum e i premi, occorre verificare rispettivamente l'accordo di rinnovo e l'eventuale contratto di secondo livello. In caso di dubbio è utile l'assistenza di un patronato o di un'organizzazione sindacale.
Domande frequenti
Come si calcolano tredicesima e quattordicesima?
Ciascuna è pari a una mensilità di retribuzione globale e matura pro-rata sui mesi di servizio nel periodo di maturazione. La base comprende minimo, scatti e indennità fisse, secondo le regole del CCNL vigente.
Cosa succede se non ho lavorato tutto l'anno?
Hai diritto ai soli ratei corrispondenti ai mesi (o frazioni) di servizio effettivamente prestati nel periodo di maturazione, secondo le regole contrattuali sulle assenze utili.
L'una tantum di rinnovo entra nel TFR?
Di norma no: le somme una tantum erogate in occasione del rinnovo hanno natura straordinaria e sono generalmente escluse dalla base di calcolo del TFR e di altri istituti, salvo diversa previsione dell'accordo.
Chi stabilisce i premi di risultato?
La contrattazione di secondo livello, aziendale o territoriale. Il contratto nazionale non li quantifica: sono collegati a obiettivi di produttività e possono godere della tassazione agevolata di legge.
Dove trovo gli importi precisi?
Per le mensilità aggiuntive sul CCNL vigente, per le una tantum sull'accordo di rinnovo, per i premi sul contratto di secondo livello. Gli importi cambiano con i rinnovi e vanno sempre verificati.