Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

Tredicesima e premi nel CCNL Tessile e Moda Artigianato

Guida alle mensilità aggiuntive e agli istituti retributivi differiti nelle imprese artigiane del tessile, abbigliamento e moda: maturazione, calcolo dei ratei, una tantum 2024 e premi di risultato.

In sintesi

Il CCNL Tessile Moda Artigianato prevede la tredicesima a dicembre, pari a una mensilità di retribuzione globale maturata pro-rata. Non è prevista la quattordicesima: le mensilità contrattuali sono 13. Il rinnovo luglio 2024 ha confermato una tantum di 110 € lordi in due rate (settembre 2024 e marzo 2025), esclusa dal TFR. I premi di risultato sono affidati alla contrattazione di secondo livello.

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Dati contrattuali

Parti datoriali
Confartigianato Moda · CNA Federmoda · Casartigiani · CLAAI
Parti sindacali
Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
Ultimo rinnovo
16 luglio 2024
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
Una tantum 2024
110 € lordi (77 € apprendisti) in due rate: settembre 2024 e marzo 2025

Tabella riepilogativa: mensilità aggiuntive e istituti connessi

Tredicesima e istituti retributivi differiti – CCNL Tessile e Moda Artigianato
Istituto Scadenza di pagamento Periodo di maturazione Base di calcolo
Tredicesima mensilità Entro il 24 dicembre Gennaio – dicembre (anno solare) Retribuzione mensile globale (minimo + scatti + indennità fisse)
Una tantum carenza 2024 (1ª rata) Settembre 2024 Copertura gennaio – giugno 2024 55 € lordi (38,50 € apprendisti) – non TFR
Una tantum carenza 2024 (2ª rata) Marzo 2025 Copertura gennaio – giugno 2024 55 € lordi (38,50 € apprendisti) – non TFR
Premio di risultato Da definire in sede aziendale/territoriale Variabile per accordo Parametri di produttività, redditività, qualità (da accordo)

Nota: La retribuzione mensile globale utile ai fini delle mensilità aggiuntive comprende il minimo tabellare, gli scatti di anzianità maturati e le indennità contrattuali fisse (es. indennità di funzione per il livello 6S). Non si includono le voci variabili come straordinario, maggiorazioni per turni e indennità occasionali.

La tredicesima mensilità: maturazione e calcolo

La tredicesima mensilità è una gratifica natalizia contrattualmente prevista, corrisposta entro il 24 dicembre di ogni anno. È pari a una mensilità della retribuzione globale mensile, calcolata pro-rata in ragione di 1/12 per ogni mese di servizio (o per ogni frazione pari o superiore a 15 giorni) nel periodo di riferimento gennaio-dicembre.

La base di calcolo è la retribuzione mensile globale, che comprende:

  • Minimo tabellare CCNL vigente al momento dell’erogazione.
  • Scatti di anzianità maturati.
  • Indennità fisse riconosciute contrattualmente (es. indennità di funzione livello 6S).
  • Eventuali superminimi individuali non assorbibili concordati per iscritto.

Non rientrano nella base di calcolo le voci variabili: straordinario, maggiorazioni per lavoro notturno/festivo, indennità legate a situazioni contingenti. La tredicesima è soggetta a IRPEF ordinaria e a contribuzione previdenziale integrale.

Per i lavoratori assunti o cessati nel corso dell’anno, il rateo spettante si calcola moltiplicando la retribuzione mensile globale per il numero di mesi interi (o frazioni ≥ 15 giorni) lavorati nell’anno e dividendo per 12.

La quattordicesima non è prevista

Il CCNL Tessile Moda Artigianato non prevede la quattordicesima mensilità: oltre alla retribuzione mensile spetta solo la tredicesima. Lo conferma anche l’elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che l’impresa non aderente alla bilateralità deve pagare, di 25 € lordi al mese per 13 mensilità. Una quattordicesima può esistere solo se la riconosce un accordo aziendale o un patto individuale più favorevole. In caso di cessazione del rapporto il lavoratore ha diritto al rateo di tredicesima maturato, da liquidare nel conguaglio finale insieme agli altri istituti differiti.

Una tantum del rinnovo 2024: cosa è e come è tassata

Il rinnovo del 16 luglio 2024 ha previsto un’una tantum di 110 € lordi (ridotta a 77 € lordi per gli apprendisti) a copertura della carenza contrattuale del primo semestre 2024 (periodo 1° gennaio – 30 giugno 2024, durante il quale non era ancora intervenuto il rinnovo). L’erogazione avviene in due rate uguali:

  • Prima rata: 55 € lordi (o 38,50 € per apprendisti) con la retribuzione di settembre 2024.
  • Seconda rata: 55 € lordi (o 38,50 € per apprendisti) con la retribuzione di marzo 2025.

L’una tantum è espressamente esclusa dal computo del TFR, della tredicesima e da tutti gli istituti retributivi diretti o differiti. È assoggettata a IRPEF ordinaria e a contribuzione previdenziale. I lavoratori a tempo parziale o con contratti a durata ridotta percepiscono l’una tantum in proporzione.

Premi di risultato: struttura e agevolazioni fiscali

Il CCNL Tessile Moda Artigianato non fissa a livello nazionale un premio di risultato direttamente applicabile. I premi di produttività e di risultato sono rimessi alla contrattazione di secondo livello (accordi aziendali o accordi territoriali di categoria), in linea con le previsioni del contratto quadro artigiano.

Gli accordi aziendali o territoriali possono prevedere premi legati a:

  • Obiettivi di produttività (es. volumi produttivi, riduzione degli scarti).
  • Obiettivi di redditività (es. risultato operativo, utile aziendale).
  • Obiettivi di qualità (es. riduzione dei resi, customer satisfaction).
  • Partecipazione agli utili d’impresa.

I premi di risultato erogati in esecuzione di accordi collettivi di secondo livello godono, nel 2026 e nel 2027, dell’imposta sostitutiva dell’1% (in luogo di IRPEF e addizionali), fino a un massimo di 5.000 € annui per lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 € nell’anno precedente, ai sensi dell’art. 1, comma 182 e ss., L. n. 208/2015 (come modificato dalla legge di bilancio 2026). L’accordo deve essere depositato telematicamente presso il Ministero del Lavoro.

Rapporto con il TFR

La tredicesima rientra nella retribuzione annua utile ai fini del TFR (art. 2120 c.c.). Il TFR si calcola sommando tutte le voci della retribuzione annua lorda (incluse le mensilità aggiuntive) e dividendo per il coefficiente 13,5. Pertanto, un incremento del minimo tabellare aumenta automaticamente anche la quota TFR annua accantonata. L’una tantum 2024, come detto, è invece espressamente esclusa.

Casi pratici

Tizio – Operaio assunto a maggio: quanto prende di tredicesima?
Tizio viene assunto il 1° maggio 2025, livello 3, minimo 1.551,03 €. Al 24 dicembre 2025 ha maturato 8 mesi interi (maggio-dicembre). Il rateo di tredicesima spettante è 1.551,03 × 8/12 = 1.034,02 € lordi. La retribuzione di settembre 2025 include già la seconda rata dell’una tantum 2024 di 55 € (se al 16 luglio 2024 era in forza, altrimenti non spetta per i mesi precedenti l’assunzione).
Caia – Impiegata di livello 5 con superminimo: base di calcolo della tredicesima
Caia, livello 5, ha un minimo tabellare di 1.751,06 €, uno scatto di anzianità di 10,85 € e un superminimo non assorbibile di 120 € mensili. La sua retribuzione globale mensile è 1.751,06 + 10,85 + 120 = 1.881,91 €. A dicembre percepisce la tredicesima pari a 1.881,91 € (12 mesi interi nell’anno solare). La tredicesima è rilevante anche per il calcolo del TFR; il contratto non prevede una quattordicesima.
Sempronio – Premio di risultato aziendale: come viene tassato?
Il laboratorio artigiano di Sempronio ha sottoscritto un accordo aziendale depositato al Ministero del Lavoro, che prevede un premio di produttività di 1.200 € annui legato al raggiungimento degli obiettivi di produzione. Sempronio ha un reddito da lavoro dipendente di 28.000 € nell’anno precedente. Il premio di 1.200 € è assoggettato a imposta sostitutiva dell’1% (12 €) invece di IRPEF ordinaria (276 € con l’aliquota del 23%): un risparmio fiscale di circa 264 €.

Quanta tredicesima ti spetta?

Calcola il rateo di tredicesima maturato in base ai mesi lavorati e alla retribuzione.

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Domande frequenti

Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Tessile Moda Artigianato?
Entro il 24 dicembre di ogni anno. Matura in ragione di 1/12 della retribuzione mensile globale per ogni mese intero di servizio (o frazioni ≥ 15 giorni) nell’anno solare.
Il CCNL prevede la quattordicesima?
No. Il CCNL Tessile Moda Artigianato prevede 13 mensilità: la quattordicesima non è dovuta, salvo che la riconosca un accordo aziendale o un patto individuale più favorevole.
L’una tantum 2024 è inclusa nel TFR?
No. L’una tantum di 110 € lordi prevista dal rinnovo del luglio 2024 (per copertura carenza contrattuale) è espressamente esclusa dal calcolo del TFR, della tredicesima e di tutti gli istituti retributivi indiretti.
Come si calcola il rateo di tredicesima in caso di dimissioni?
Il rateo spettante si calcola come: retribuzione mensile globale × mesi interi di servizio nell’anno solare (o frazioni di almeno 15 giorni) / 12. Va liquidato nel saldo finale insieme al TFR, alle ferie non godute e agli altri istituti maturati.
Il premio di risultato ha una tassazione agevolata?
Sì, se erogato in esecuzione di un accordo collettivo di secondo livello regolarmente depositato al Ministero del Lavoro, a lavoratori con reddito dell’anno precedente non superiore a 80.000 €. Nel 2026 e nel 2027 l’imposta sostitutiva è dell’1% fino a 5.000 € annui (fino al 2025: 5% entro 3.000 €).

Fonti: Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) · premi di risultato 2026-2027. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e malattia e infortunio 2024.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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