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La guida

CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri

CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: welfare, sanità integrativa e previdenza complementare

Oltre allo stipendio, il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri garantisce ai lavoratori un sistema di protezione integrativa: un credito welfare annuale, la copertura sanitaria di Metasalute e la previdenza complementare di Fondo Cometa. Tre pilastri che si aggiungono alle tutele di legge.

In sintesi

Il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri prevede un credito welfare di 200 €/anno (220 € dal giugno 2028), il fondo sanitario integrativo Metasalute e la previdenza complementare tramite Fondo Cometa (contributo datoriale 2%, 2,2% per under 35). Il welfare può essere destinato a previdenza, sanità, istruzione o altri servizi.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Federorafi · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
Ultimo rinnovo
10 febbraio 2026
Vigenza
1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2028
Welfare annuo
200 € (220 € dal giugno 2028)
Fondo sanitario
Metasalute
Fondo previdenza compl.
Fondo Cometa

Tabella riepilogativa welfare e fondi

Welfare, sanità integrativa e previdenza complementare – CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri
Istituto Nome / Fondo Contributo datore Contributo lavoratore
Welfare aziendale contrattuale Credito welfare 200 €/anno (220 € dal giu. 2028) Nessuno
Sanità integrativa Metasalute Quota annua a carico datore (importo definito da statuto Metasalute) Possibile quota volontaria per estensione ai familiari
Previdenza complementare Fondo Cometa 2% retribuzione (2,2% under 35 assunti dopo 31/12/2021) Min. 1,2% minimo contrattuale + TFR (opzionale)

Il contributo datoriale a Fondo Cometa scatta solo se il lavoratore versa almeno l’1,2% del minimo contrattuale. Chi non aderisce a Cometa perde il contributo aggiuntivo del datore. La quota Metasalute è definita annualmente dal consiglio di amministrazione del fondo.

Il credito welfare contrattuale: come funziona

Il credito welfare è una somma (200 € per il 2022-2024, elevata a 220 € dal giugno 2028 con il rinnovo 2026) messa a disposizione dal datore su una piattaforma welfare per ogni lavoratore. Non è denaro in busta paga: è un credito da spendere per acquistare beni e servizi in ambiti definiti dalla legge (art. 51 TUIR):

  • Contribuzione aggiuntiva a Fondo Cometa o altri fondi pensione.
  • Rimborso di premi assicurativi per polizze sanitarie.
  • Spese di istruzione (libri scolastici, rette universitarie, asili nido).
  • Servizi di cura e assistenza per familiari non autosufficienti.
  • Abbonamenti ai trasporti pubblici.
  • Contribuzione a Metasalute.

Il credito deve essere utilizzato entro il 31 maggio dell’anno successivo all’erogazione, pena la decadenza. Non può essere convertito in denaro contante. Per i lavoratori in somministrazione che applicano il CCNL Orafi Argentieri, il credito welfare è esteso in misura proporzionale alla durata del rapporto di lavoro.

Metasalute: la sanità integrativa del settore

Metasalute è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dei settori metalmeccanici e del comparto orafo-argentiero. È istituito bilateralmente da Federmeccanica, Assistal, Federorafi e dai sindacati FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL.

Le prestazioni di Metasalute coprono:

  • Visite specialistiche, esami diagnostici e di laboratorio.
  • Ricoveri ospedalieri (anche in regime di day hospital).
  • Interventi chirurgici in strutture convenzionate.
  • Odontoiatria (prestazioni parziali o totali secondo il piano).
  • Grandi interventi e terapie oncologiche.

La copertura può essere estesa ai familiari a carico del lavoratore con il pagamento di una quota aggiuntiva. È possibile utilizzare il credito welfare contrattuale per pagare la quota di estensione ai familiari.

Fondo Cometa: la previdenza complementare

Fondo Cometa è il fondo pensione complementare negoziale del settore metalmeccanico e orafo, tra i più grandi in Italia per numero di iscritti. I vantaggi dell’adesione sono:

  • Contributo datoriale aggiuntivo: il datore versa il 2% della retribuzione (2,2% per i under 35 assunti dopo il 31 dicembre 2021) in aggiunta al versamento del lavoratore.
  • TFR in Cometa: il lavoratore può destinare il TFR maturando a Cometa, moltiplicando il montante accantonato.
  • Deduzione fiscale: i contributi versati a Cometa sono deducibili dal reddito IRPEF fino a 5.164,57 €/anno.
  • Tassazione agevolata: la prestazione finale è tassata al 15%, scalabile fino al 9% per anzianità superiori a 15 anni di partecipazione.

Chi non aderisce entro i 6 mesi dall’assunzione (silenzio-assenso non esercitato) mantiene il TFR in azienda o INPS e non ha diritto al contributo datoriale aggiuntivo.

Casi pratici

Tizio — Lavoratore che sfrutta il credito welfare per Metasalute
Tizio ha a disposizione 200 € di credito welfare annuo. Decide di destinare 156 € (quota annua indicativa per l’estensione del piano Metasalute ai propri familiari) e i restanti 44 € al rimborso dell’abbonamento ai trasporti pubblici per recarsi al lavoro nel distretto di Arezzo. In questo modo massimizza il beneficio: sia lui sia i familiari hanno copertura sanitaria integrativa senza spese aggiuntive.
Caia — Under 35, massimizza il contributo datoriale a Cometa
Caia ha 28 anni ed è stata assunta nel marzo 2024 (dopo il 31 dicembre 2021). Aderisce a Fondo Cometa versando il minimo dell’1,2% del proprio minimo contrattuale (livello 5): 1.928,22 × 1,2% = 23,14 €/mese. Il datore versa il 2,2% aggiuntivo: 1.928,22 × 2,2% = 42,42 €/mese. In totale, considerando anche il TFR destinato a Cometa, Caia accumula circa 100 €/mese nel fondo pensione, con un rendimento finanziario atteso superiore alla rivalutazione del TFR in azienda.
Sempronio — Lavoratore che usa il welfare per la retta universitaria del figlio
Sempronio ha un figlio all’università. Destina i 200 € di welfare contrattuale al rimborso di una quota della retta universitaria. La somma è completamente esente da IRPEF e da contribuzione previdenziale: rispetto a un aumento di stipendio equivalente (tassato al 27% circa), il risparmio fiscale netto per Sempronio è di circa 54 € equivalenti. L’operazione è gestita tramite la piattaforma welfare aziendale, con upload della ricevuta della retta.

Domande frequenti

Quanto vale il welfare contrattuale nel CCNL Orafi Argentieri?
Il credito welfare è di 200 € annui (2022-2024), elevato a 220 € annui dal giugno 2028 con il rinnovo 2026. Può essere speso entro maggio dell’anno successivo per beni e servizi welfare.
Cos’è Metasalute e chi ne ha diritto nel settore orafo?
Metasalute è il fondo sanitario integrativo dei lavoratori metalmeccanici e orafi. Hanno diritto alla copertura tutti i lavoratori con contratto CCNL Orafi Argentieri industria, compresi i lavoratori in somministrazione.
Cos’è il Fondo Cometa e quanto contribuisce il datore?
Fondo Cometa è il fondo pensione complementare di settore. Il datore versa il 2% della retribuzione (2,2% per under 35 assunti dopo il 31/12/2021) a patto che il lavoratore versi almeno l’1,2% del minimo contrattuale.
Il welfare contrattuale è tassato?
No. Le somme erogate tramite piano welfare sono esenti da IRPEF e da contribuzione previdenziale nei limiti di legge. Il credito non può essere convertito in denaro contante.
I lavoratori in somministrazione hanno diritto al welfare contrattuale?
Sì. Con il rinnovo 2021-2024, il credito welfare di 200 € è stato esteso anche ai lavoratori in somministrazione che applicano il CCNL Orafi Argentieri.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri del 10 febbraio 2026. I fondi citati (Metasalute e Fondo Cometa) sono enti reali istituiti dalla contrattazione collettiva del settore. Per informazioni aggiornate su importi e prestazioni verificare i siti ufficiali fondometasalute.it e fondocometa.it. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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