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CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: orario di lavoro e straordinari
Quaranta ore settimanali su cinque giorni, con maggiorazioni che vanno dal 25% per lo straordinario ordinario fino al 55% per il lavoro festivo-straordinario. Il rinnovo del 2026 ha allargato la finestra di ore esenti da preventiva comunicazione sindacale e introdotto nuove tutele per il lavoro a turni prolungato.
Il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri fissa l’orario ordinario a 40 ore settimanali. Lo straordinario è maggiorato del 25% (prime 2 ore) o 30% (ore successive). Il festivo vale il 45% (55% se straordinario). Il lavoro notturno è maggiorato del 20-30%. Con il rinnovo 2026 le ore esenti d’accordo passano da 40 a 60.
Tabella riepilogativa delle maggiorazioni
| Tipologia | Maggiorazione | Note |
|---|---|---|
| Straordinario diurno (prime 2 ore) | +25% | Oltre le 8 ore giornaliere o le 40 settimanali |
| Straordinario diurno (ore successive) | +30% | Dalla terza ora di straordinario in poi |
| Lavoro festivo ordinario | +45% | Domenica e festività nazionali |
| Lavoro festivo straordinario | +55% | Straordinario svolto in giornata festiva |
| Lavoro notturno (22:00–6:00) | +20% ÷ +30% | Varia in base all’accordo e al turno |
| Turno oltre la 12ª ora (nov. 2026) | +10% | Introdotto dal rinnovo 10 febbraio 2026 |
Le maggiorazioni si calcolano sulla retribuzione oraria (minimo mensile diviso 173). Possono cumularsi solo laddove espressamente previsto dal contratto o da accordi aziendali.
L’orario settimanale e la sua distribuzione
L’orario ordinario è di 40 ore settimanali, di norma distribuite su cinque giorni (da lunedì a venerdì), con 8 ore giornaliere. Il CCNL non impedisce distribuzioni diverse purché negoziate a livello aziendale o territoriale: nei distretti oraferi di Vicenza, Valenza e Arezzo è frequente prevedere orari flessibili in prossimità delle fiere di settore (Vicenzaoro, OroareInBusiness), con compensazione attraverso la banca delle ore o il recupero su base mensile.
Il lavoratore a tempo parziale (part-time) ha un orario ridotto concordato per iscritto. Le ore lavorate oltre l’orario concordato nel contratto individuale costituiscono lavoro supplementare (nel part-time) o straordinario (nel full-time), con le rispettive maggiorazioni.
Lavoro straordinario: limiti e procedure
Lo straordinario è il lavoro prestato oltre il limite dell’orario ordinario. Il D.Lgs. 66/2003 fissa in 250 ore annue il limite massimo, salvo accordi collettivi più favorevoli. La richiesta di straordinario deve provenire dal datore ed essere comunicata con ragionevole anticipo.
Con il rinnovo del 10 febbraio 2026, le ore di straordinario esenti da preventiva comunicazione al sindacato salgono da 40 a 60 ore annue. Al di là di tale soglia, l’azienda deve informare le rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU). Le ore di straordinario al sabato sono state oggetto di specifica disciplina nel rinnovo.
Lavoro notturno e a turni
Il lavoro notturno è definito come quello svolto nel periodo compreso tra le 22:00 e le 6:00. Il CCNL prevede una maggiorazione specifica per questo tipo di prestazione (variabile tra il 20% e il 30% a seconda delle disposizioni aziendali). Il lavoratore notturno beneficia delle tutele del D.Lgs. 66/2003: non può essere adibito a lavoro notturno per più di 8 ore nelle 24 ore di media sul periodo di riferimento.
Per il lavoro a turni, il rinnovo 2026 ha introdotto una novità significativa: una maggiorazione aggiuntiva del 10% per le ore di lavoro a turno che superano la dodicesima ora nella stessa giornata lavorativa, a tutela dei lavoratori impegnati in cicli produttivi continui tipici delle fonderie orafe.
Particolarità distrettuali: fiere e picchi produttivi
Il settore orafo italiano è fortemente stagionalizzato dall’agenda fieristica internazionale. Le principali fiere — Vicenzaoro (gennaio e settembre), JCK Las Vegas (giugno), Baselworld — creano picchi di domanda prevedibili, ai quali molte aziende rispondono con programmazione anticipata dello straordinario. I contratti aziendali e gli accordi di distretto spesso definiscono le modalità di utilizzo della flessibilità oraria in questi periodi, con sistemi di banca ore che permettono di accumulare ore nei periodi di punta e recuperarle nel periodo estivo o di bassa stagione.
Casi pratici
Domande frequenti
Quante ore settimanali prevede il CCNL Orafi Argentieri?
Qual è la maggiorazione per lo straordinario?
Quante ore di straordinario si possono fare all’anno?
Come viene pagato il lavoro nelle giornate festive?
Il CCNL prevede il lavoro a turni?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri del 10 febbraio 2026. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quante ore settimanali prevede il CCNL Orafi Argentieri?
L’orario ordinario è di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni (lunedì-venerdì). La distribuzione può essere modificata con accordo aziendale o distrettuale per tenere conto delle esigenze produttive stagionali (fiere, campagne).
Qual è la maggiorazione per lo straordinario?
Lo straordinario è retribuito con una maggiorazione del 25% per le prime due ore giornaliere e del 30% per le ore successive. Il lavoro straordinario notturno (tra le 22:00 e le 6:00) è maggiorato in modo più consistente.
Quante ore di straordinario si possono fare all’anno?
Il limite ordinario di straordinario è fissato dalla legge (D.Lgs. 66/2003) in 250 ore annue. Con l’accordo del 10 febbraio 2026 le ore esenti da preventiva comunicazione al sindacato passano da 40 a 60 ore annue.
Come viene pagato il lavoro nelle giornate festive?
Il lavoro svolto nelle giornate festive (domenica e festività nazionali) è maggiorato del 45%. Se in quella stessa giornata il lavoro è anche straordinario, la maggiorazione sale al 55%.
Il CCNL prevede il lavoro a turni?
Sì. Il lavoro a turni è previsto in alcune lavorazioni del settore (fonderia, reparti di produzione continua). Il rinnovo 2026 ha introdotto una maggiorazione del 10% per le ore di lavoro a turno che superano la dodicesima ora nella stessa giornata lavorativa.
Vedi anche