Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo)

CCNL Radio e TV Private Aeranti-Corallo: welfare, sanità integrativa e previdenza complementare

Oltre al salario, i lavoratori delle emittenti radiotelevisive locali beneficiano di strumenti di welfare contrattuale: sanità integrativa con la polizza «Salute Sempre» e previdenza complementare con i fondi Byblos e Mediafond.

In sintesi

Il CCNL Confindustria RadioTV prevede la polizza sanitaria «Salute Sempre» (120 euro/anno a carico azienda, 156 euro dal 2027) e i fondi pensione Byblos e Mediafond. Il CCNL Aeranti-Corallo/CISAL ha rafforzato la previdenza complementare dal 2026 con un contributo aggiuntivo dello 0,20% della paga base per chi conferisce il TFR a un fondo.

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Dati contrattuali

CCNL Aeranti-Corallo (CISAL) – vigenza
1° febbraio 2026 – 31 dicembre 2028
CCNL Confindustria RadioTV (SLC-CGIL / Fistel-CISL / Uilcom-UIL) – vigenza
1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
Polizza sanitaria
«Salute Sempre» (CCNL Confindustria RadioTV): 120 €/anno per dipendente (156 € dal 01/01/2027)
Fondi pensione complementare
Byblos · Mediafond
Contributo previdenziale aggiuntivo
+0,20% paga base per chi conferisce TFR a fondo pensione (dal 01/01/2026)

Tabella riepilogativa

Welfare e previdenza complementare nel settore radiotelevisivo privato
Strumento Costo annuo (datore) Decorrenza CCNL applicabile
Polizza «Salute Sempre» (sanitaria) 120 €/dipendente iscritto In corso (dal rinnovo 2022) Confindustria RadioTV / SLC-CGIL·Fistel-CISL·Uilcom-UIL
Polizza «Salute Sempre» (sanitaria aggiornata) 156 €/dipendente iscritto 1° gennaio 2027 Confindustria RadioTV / SLC-CGIL·Fistel-CISL·Uilcom-UIL
Contributo aggiuntivo fondo pensione +0,20% paga base 1° gennaio 2026 Entrambi i contratti (Aeranti-Corallo e Confindustria RadioTV)
Fondo pensione Byblos Contributo concordato In corso Settore radiotelevisivo
Fondo pensione Mediafond Contributo concordato In corso Settore audiovisivo/radiotelevisivo

Importante: la polizza «Salute Sempre» è prevista esplicitamente nel CCNL firmato con Confindustria Radio TV (SLC-CGIL, Fistel-CISL, Uilcom-UIL). Le emittenti che applicano il CCNL Aeranti-Corallo/CISAL devono verificare nella propria sede associativa le previsioni di welfare specifiche del loro contratto.

La polizza sanitaria «Salute Sempre»

Il rinnovo del CCNL del settore radiotelevisivo (nella versione Confindustria RadioTV 2025-2027, firmata il 3 novembre 2025) ha confermato e aggiornato la polizza sanitaria integrativa «Salute Sempre». Le aziende che non abbiano già previsto forme di assistenza sanitaria integrativa tramite contrattazione aziendale devono applicare il Piano Sanitario «Salute Sempre».

Il datore di lavoro versa 120 euro annui (pari a 10 euro al mese) per ogni dipendente iscritto ai sindacati firmatari del CCNL, come contributo al mantenimento della polizza sanitaria. Dal 1° gennaio 2027 questo importo salirà a 156 euro annui (13 euro/mese). La polizza copre prestazioni sanitarie integrative rispetto al Servizio Sanitario Nazionale (visite specialistiche, esami diagnostici, eventuale ricovero).

La previdenza complementare: Byblos e Mediafond

I lavoratori del settore radiotelevisivo dispongono di due fondi pensione negoziali di riferimento:

  • Byblos: fondo pensione negoziale istituito dalle parti sociali del settore dell’informazione, dell’editoria e della comunicazione. Raccoglie i contributi di lavoratori e datori di lavoro in un regime di capitalizzazione individuale, con diverse linee di investimento (da più prudente a più aggressiva). Il lavoratore può scegliere come investire il proprio montante.
  • Mediafond: fondo pensione negoziale per i settori audiovisivo, cinematografico e radiotelevisivo. Offre prestazioni pensionistiche complementari e, in alcuni casi, prestazioni accessorie (come anticipazioni per acquisto prima casa o spese mediche).

Chi aderisce a uno di questi fondi può beneficiare della deduzione fiscale dei contributi versati (fino al limite di 5.164,57 euro annui), della tassazione agevolata dei rendimenti (20% invece del 26% sui redditi di capitale ordinari) e della tassazione agevolata della prestazione finale (aliquota dal 15% al 9% in base agli anni di iscrizione).

Il contributo aggiuntivo del datore dal 2026

Il rinnovo dei CCNL del settore (sia nella versione Confindustria RadioTV che in quella Aeranti-Corallo/CISAL per il 2026-2028) ha introdotto o confermato un contributo aggiuntivo dello 0,20% della paga base a carico del datore di lavoro, destinato al fondo pensione scelto dal lavoratore, a condizione che quest’ultimo conferisca il proprio TFR maturando al fondo. Questo incentivo economico è complementare rispetto ai contributi minimi previsti dal fondo stesso e ha l’obiettivo di aumentare la copertura previdenziale complementare nel settore.

Welfare aziendale di secondo livello

Il CCNL prevede la possibilità per le singole emittenti di introdurre piani di welfare aziendale attraverso la contrattazione di secondo livello. I benefit possono includere:

  • Buoni pasto o mensa aziendale.
  • Rimborsi per asili nido e servizi per l’infanzia.
  • Abbonamenti al trasporto pubblico.
  • Polizze assicurative aggiuntive (vita, infortuni).
  • Voucher per formazione professionale e aggiornamento.
  • Contributi per attività sportive e culturali.

I benefit di welfare aziendale godono di un trattamento fiscale e contributivo agevolato (art. 51, comma 2, TUIR): entro certi limiti non concorrono alla formazione del reddito imponibile del lavoratore, riducendo il costo fiscale sia per il dipendente che per l’azienda.

La bilateralità e l’Osservatorio Paritetico

Il settore radiotelevisivo dispone di un sistema di bilateralità che si esprime principalmente attraverso l’Osservatorio Paritetico previsto dal CCNL. Questo organismo, composto da rappresentanti delle parti datoriali e sindacali, svolge funzioni di:

  • Monitoraggio del mercato del lavoro del settore (evoluzione degli organici, nuove figure professionali).
  • Studio dell’impatto delle nuove tecnologie, compresa l’intelligenza artificiale, sui profili professionali e sull’organizzazione del lavoro nelle emittenti.
  • Promozione della formazione continua e dell’aggiornamento professionale.
  • Gestione di eventuali controversie collettive di interpretazione del contratto.

Con il rinnovo 2025-2027 (Confindustria RadioTV), l’Osservatorio è stato convocato entro il 12 febbraio 2026 per affrontare specificamente i temi della classificazione del personale alla luce delle nuove professionalità digitali e dell’impatto dell’IA sull’emittenza.

Casi pratici

Tizio – Tecnico che aderisce a Byblos con contributo aggiuntivo datoriale
Tizio, assunto al 3° livello (radio, minimo 1.185,47 euro), decide di conferire il TFR a Byblos. Dal momento dell’adesione, il datore versa a Byblos anche il contributo aggiuntivo dello 0,20% della paga base: circa 2,37 euro al mese in più. Nel corso di 20 anni di servizio, questo contributo aggiuntivo (rivalutato dai rendimenti del fondo) rappresenta un valore previdenziale significativo aggiuntivo rispetto al TFR mantenuto in azienda.
Caia – Speaker che usufruisce della polizza «Salute Sempre»
Caia, speaker al 4° livello in un’emittente televisiva che applica il CCNL Confindustria RadioTV, è iscritta alla UIL. Il suo datore versa 120 euro annui per la polizza «Salute Sempre». Quando deve fare una visita specialistica ortopedica in libera professione, la polizza rimborsa una parte del costo. Dal 2027 il contributo datoriale salirà a 156 euro annui, ampliando la copertura.
Sempronio – Responsabile di produzione con piano welfare aziendale
L’emittente dove lavora Sempronio (Quadro B) ha sottoscritto un accordo integrativo che introduce un piano welfare: 500 euro annui in welfare aziendale (buoni pasto e abbonamento trasporti) per ogni dipendente. Sempronio sceglie di convertire 300 euro in rimborso abbonamento ferroviario e 200 euro in buoni acquisto per libri e formazione. Questi benefit non concorrono al suo reddito imponibile IRPEF nei limiti di legge.

Domande frequenti

Esiste una polizza sanitaria integrativa per i lavoratori delle emittenti radiotelevisive?
Sì. Il CCNL Confindustria RadioTV prevede la polizza «Salute Sempre»: il datore versa 120 euro annui per dipendente (156 euro dal 1° gennaio 2027). Le emittenti Aeranti-Corallo verificheranno le previsioni del loro contratto specifico.
Cosa coprono Byblos e Mediafond?
Sono i fondi pensione negoziali del settore radiotelevisivo. Raccolgono il TFR conferito e i contributi aggiuntivi, investendoli per garantire una pensione integrativa all’INPS.
Il contributo aziendale alla previdenza complementare è obbligatorio?
Il contributo aggiuntivo dello 0,20% della paga base scatta solo se il lavoratore conferisce il TFR a un fondo pensione. Se mantiene il TFR in azienda, il contributo aggiuntivo non è dovuto.
Esistono altri strumenti di welfare nel CCNL radiotelevisivo?
Sì, tramite contrattazione aziendale di secondo livello: buoni pasto, rimborsi asili nido, trasporti, formazione. I benefit di welfare godono di trattamento fiscale agevolato (art. 51 TUIR).
Come funziona la bilateralità nel settore radiotelevisivo?
L’Osservatorio Paritetico monitora il mercato del lavoro, studia l’impatto dell’IA, promuove la formazione e gestisce le controversie di interpretazione contrattuale.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL per il personale tecnico e amministrativo delle emittenti radiotelevisive locali, con riferimento al CCNL Aeranti-Corallo / CISAL Terziario (vigenza 1° febbraio 2026 – 31 dicembre 2028) e al CCNL Confindustria Radio TV / SLC-CGIL · Fistel-CISL · Uilcom-UIL (vigenza 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, Fistel-CISL, Uilcom-UIL, CISAL Terziario) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il welfare del settore radiotelevisivo privato comprende sanita integrativa e previdenza complementare tramite fondi negoziali dedicati.
  • La sanita integrativa eroga prestazioni aggiuntive rispetto al SSN per i dipendenti delle emittenti locali.
  • La previdenza complementare e affidata a fondi negoziali di settore, alimentati da contributi e dal TFR su scelta.
  • Recenti rinnovi hanno rafforzato il contributo aggiuntivo alla previdenza complementare.
  • I contributi di welfare godono del regime fiscale agevolato dell'art. 51 TUIR entro le soglie di legge.
  • Prestazioni e contribuzioni vanno lette nei regolamenti dei fondi nella versione vigente.
Indice dei contenuti

Il settore delle emittenti radiotelevisive private locali combina professionalita tecniche e creative in un comparto frammentato in molte realta di piccole dimensioni. Anche qui il contratto affianca alla retribuzione un sistema di welfare fatto di sanita integrativa e previdenza complementare, strumenti che integrano le tutele di legge e che vale la pena conoscere a fondo.

Welfare nel comparto radiotelevisivo

Il welfare contrattuale delle emittenti private si fonda principalmente su due pilastri: la sanita integrativa e la previdenza complementare. A questi si affiancano, a seconda del contratto applicato, strumenti di bilateralita. L'obiettivo e completare la tutela del lavoratore oltre il salario diretto, riconoscendo la specificita di un settore con professionalita diversificate e percorsi di carriera spesso non lineari.

La sanita integrativa di settore

La sanita integrativa, anche tramite polizze dedicate, eroga o rimborsa prestazioni non coperte o solo parzialmente coperte dal Servizio sanitario nazionale. La copertura e tipicamente a carico dell'azienda per i lavoratori cui si applica il contratto. Il dettaglio delle prestazioni e delle condizioni e contenuto nel regolamento o nella polizza, da consultare nella versione aggiornata, perche soggetto a revisione periodica.

Previdenza complementare e fondi negoziali

La previdenza complementare e affidata a fondi negoziali di settore. Vi confluiscono il contributo del lavoratore, quello del datore e, su scelta, il TFR maturando. I rinnovi recenti hanno rafforzato la contribuzione previdenziale, in particolare per chi conferisce il TFR al fondo. Il vantaggio dei fondi negoziali risiede nel contributo datoriale e nei costi contenuti rispetto agli strumenti individuali.

Il rafforzamento della contribuzione

Un tratto distintivo dei recenti rinnovi e l'introduzione di un contributo aggiuntivo alla previdenza complementare collegato al conferimento del TFR. Questo incentiva l'adesione e accresce la quota di retribuzione differita destinata alla pensione integrativa. La misura precisa dei contributi va letta nel testo contrattuale vigente, ma il principio premia chi sceglie di alimentare il fondo negoziale.

Il vantaggio fiscale del welfare

I contributi a sanita integrativa e previdenza complementare beneficiano del trattamento agevolato dell'art. 51 TUIR: entro le soglie di legge non concorrono a formare reddito imponibile. Questo rende il welfare contrattuale piu efficiente di un equivalente aumento monetario, perche riduce il prelievo fiscale sulla componente destinata a tutela e previdenza.

Valorizzare il welfare nelle emittenti locali

In un settore di piccole imprese, i lavoratori non sempre conoscono gli strumenti di welfare a cui hanno diritto. Sapere come attivare i rimborsi sanitari, come aderire al fondo pensione e come beneficiare del contributo aggiuntivo legato al TFR permette di valorizzare componenti gia finanziate dal contratto. Le condizioni operative sono nei regolamenti dei fondi, da leggere nella versione vigente.

Domande frequenti

Su quali pilastri si basa il welfare del settore?

Principalmente su sanita integrativa e previdenza complementare tramite fondi negoziali dedicati, con eventuali strumenti di bilateralita a seconda del contratto applicato.

Chi paga la sanita integrativa?

La copertura e tipicamente a carico dell'azienda per i lavoratori cui si applica il contratto. Le prestazioni sono definite nel regolamento o nella polizza vigente.

Cosa significa il contributo aggiuntivo alla previdenza?

I rinnovi recenti hanno rafforzato la contribuzione previdenziale, in particolare per chi conferisce il TFR al fondo, aumentando la quota destinata alla pensione integrativa.

Conviene conferire il TFR al fondo negoziale?

Puo essere vantaggioso perche attiva il contributo datoriale aggiuntivo e beneficia dei vantaggi fiscali dell'art. 51 TUIR. La scelta va valutata sul testo contrattuale vigente.

I contributi di welfare sono tassati?

Entro le soglie dell'art. 51 TUIR non concorrono a formare reddito imponibile, con un trattamento fiscale agevolato rispetto alla retribuzione in denaro.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.