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La guida
CCNL Concia: apprendistato professionalizzante nel settore conciario
L’apprendistato professionalizzante è il contratto privilegiato per formare nuovi lavoratori nel ciclo conciario. Il CCNL Concia ne disciplina durata, retribuzione progressiva e formazione obbligatoria, tenendo conto delle specificità di un processo produttivo che richiede competenze chimiche, meccaniche e di qualità.
Il CCNL Concia disciplina l’apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015): durata fino a 3 anni, retribuzione in percentuale del minimo del livello di destinazione. Il lavoratore riceve formazione interna sul ciclo conciario. Alla scadenza può essere confermato o receduto con preavviso.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa
| Parametro | Regola applicabile |
|---|---|
| Tipo | Apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015) |
| Età minima | 18 anni (17 anni con diploma di qualifica triennale) |
| Età massima | 29 anni |
| Durata (livelli operai base) | Fino a 3 anni (minimo 6 mesi) |
| Durata (livelli alti) | Fino a 5 anni per profili di alta specializzazione (A/B1) |
| Retribuzione | Percentuale del minimo del livello di destinazione (progressiva) |
| Formazione obbligatoria | Min. 120 ore/anno di tipo professionalizzante |
| TFR, ferie, 13ª | Sì, maturati sulla retribuzione effettiva |
Nota: le percentuali retributive esatte (es. 70% nel primo anno, 85% nel secondo, 100% nel terzo) sono fissate nel testo integrale del CCNL Concia. I valori riportati in questa guida sono orientativi sulla base della struttura comune ai CCNL del comparto manifatturiero tessile-moda.
La retribuzione durante l’apprendistato
L’apprendista non è pagato al minimo tabellare del livello di destinazione, ma a una percentuale progressiva che aumenta nel corso del rapporto. La logica è che all’inizio il lavoratore sta imparando e la sua produttività è inferiore; man mano che acquisisce competenze, la retribuzione si avvicina al minimo pieno.
La struttura tipica è:
- Primo periodo (solitamente il primo anno): circa il 70-75% del minimo tabellare del livello di destinazione.
- Periodo intermedio: circa l’80-85%.
- Ultimo periodo (prima della scadenza): circa il 90-100%.
Le percentuali esatte vanno verificate nel testo del CCNL Concia. In ogni caso, la retribuzione dell’apprendista non può essere inferiore al minimo di due livelli sotto quello di destinazione ai sensi del D.Lgs. 81/2015.
La formazione nel ciclo conciario: obblighi e contenuti
Il CCNL Concia, in attuazione del D.Lgs. 81/2015, prevede che il piano formativo individuale dell’apprendista includa:
- Formazione di base: sicurezza sul lavoro, conoscenza del CCNL e dei diritti/doveri del lavoratore, comunicazione e organizzazione del lavoro.
- Formazione professionalizzante (on the job): le specifiche tecniche del ciclo conciario in cui è inserito l’apprendista (riviera, concia, rifinizione, controllo qualità, ufficio commerciale, ecc.).
- Formazione sulla sicurezza chimica: data l’esposizione ad agenti chimici nel ciclo conciario, la formazione specifica su DPI, procedure di emergenza e smaltimento dei rifiuti è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Il tutor aziendale (o referente formativo) è la figura designata dal datore per seguire l’apprendista nel percorso formativo. La sua designazione è un obbligo di legge.
Scatti di anzianità e istituti contrattuali per gli apprendisti
Una novità rilevante è stata introdotta nel 2025 nel rinnovo del CCNL dell’area moda/tessile-concia artigiana (anche applicabile per analogia in alcuni aspetti agli apprendisti dell’industria conciaria): gli apprendisti maturano scatti di anzianità anche durante il periodo di apprendistato.
Tutti gli altri istituti contrattuali si applicano all’apprendista proporzionalmente alla retribuzione percepita:
- Ferie annue: 4 settimane (stessa regola degli operai).
- TFR: maturato sulla retribuzione effettiva dell’apprendistato.
- Tredicesima mensilità: maturata sulla retribuzione effettiva.
- Malattia: diritto all’indennità INPS (carenza di 3 giorni) e all’integrazione contrattuale.
Conclusione dell’apprendistato: conferma o disdetta
Al termine del contratto di apprendistato il datore ha due opzioni:
- Silenzio = conferma: se non comunica nulla entro la scadenza, il rapporto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato al livello di inquadramento concordato. Il periodo di apprendistato si computa nell’anzianità di servizio.
- Disdetta: il datore (o il lavoratore) può comunicare la disdetta al termine del contratto, con un preavviso di 30 giorni. In caso di disdetta, l’apprendista ha diritto al TFR e alla liquidazione degli istituti maturati. Non ha diritto alla NASpI se la disdetta è per volontà del lavoratore; ha diritto alla NASpI se è il datore a non confermare.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Concia?
Quanto si guadagna durante l’apprendistato?
Quante ore di formazione sono obbligatorie?
L’apprendista matura ferie, TFR e tredicesima?
Cosa succede al termine dell’apprendistato?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi (nessuna quattordicesima).
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Concia (Pelli e Cuoio) del 7 marzo 2024 e al D.Lgs. 81/2015 (Codice dei contratti di lavoro). Le percentuali retributive indicate sono orientative: per i valori esatti consultare il testo integrale del CCNL. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.