Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Concia (Pelli e Cuoio)

CCNL Concia: apprendistato professionalizzante nel settore conciario

L’apprendistato professionalizzante è il contratto privilegiato per formare nuovi lavoratori nel ciclo conciario. Il CCNL Concia ne disciplina durata, retribuzione progressiva e formazione obbligatoria, tenendo conto delle specificità di un processo produttivo che richiede competenze chimiche, meccaniche e di qualità.

In sintesi

Il CCNL Concia disciplina l’apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015): durata fino a 3 anni, retribuzione in percentuale del minimo del livello di destinazione. Il lavoratore riceve formazione interna sul ciclo conciario. Alla scadenza può essere confermato o receduto con preavviso.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
UNIC – Concerie Italiane (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
7 marzo 2024
Vigenza
1° luglio 2023 – 30 giugno 2026
Norma legge
D.Lgs. 81/2015 (Codice dei contratti di lavoro), artt. 41-47

Tabella riepilogativa

Caratteristiche dell’apprendistato professionalizzante – CCNL Concia
Parametro Regola applicabile
Tipo Apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015)
Età minima 18 anni (17 anni con diploma di qualifica triennale)
Età massima 29 anni
Durata (livelli operai base) Fino a 3 anni (minimo 6 mesi)
Durata (livelli alti) Fino a 5 anni per profili di alta specializzazione (A/B1)
Retribuzione Percentuale del minimo del livello di destinazione (progressiva)
Formazione obbligatoria Min. 120 ore/anno di tipo professionalizzante
TFR, ferie, 13ª Sì, maturati sulla retribuzione effettiva

Nota: le percentuali retributive esatte (es. 70% nel primo anno, 85% nel secondo, 100% nel terzo) sono fissate nel testo integrale del CCNL Concia. I valori riportati in questa guida sono orientativi sulla base della struttura comune ai CCNL del comparto manifatturiero tessile-moda.

La retribuzione durante l’apprendistato

L’apprendista non è pagato al minimo tabellare del livello di destinazione, ma a una percentuale progressiva che aumenta nel corso del rapporto. La logica è che all’inizio il lavoratore sta imparando e la sua produttività è inferiore; man mano che acquisisce competenze, la retribuzione si avvicina al minimo pieno.

La struttura tipica è:

  • Primo periodo (solitamente il primo anno): circa il 70-75% del minimo tabellare del livello di destinazione.
  • Periodo intermedio: circa l’80-85%.
  • Ultimo periodo (prima della scadenza): circa il 90-100%.

Le percentuali esatte vanno verificate nel testo del CCNL Concia. In ogni caso, la retribuzione dell’apprendista non può essere inferiore al minimo di due livelli sotto quello di destinazione ai sensi del D.Lgs. 81/2015.

La formazione nel ciclo conciario: obblighi e contenuti

Il CCNL Concia, in attuazione del D.Lgs. 81/2015, prevede che il piano formativo individuale dell’apprendista includa:

  • Formazione di base: sicurezza sul lavoro, conoscenza del CCNL e dei diritti/doveri del lavoratore, comunicazione e organizzazione del lavoro.
  • Formazione professionalizzante (on the job): le specifiche tecniche del ciclo conciario in cui è inserito l’apprendista (riviera, concia, rifinizione, controllo qualità, ufficio commerciale, ecc.).
  • Formazione sulla sicurezza chimica: data l’esposizione ad agenti chimici nel ciclo conciario, la formazione specifica su DPI, procedure di emergenza e smaltimento dei rifiuti è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Il tutor aziendale (o referente formativo) è la figura designata dal datore per seguire l’apprendista nel percorso formativo. La sua designazione è un obbligo di legge.

Scatti di anzianità e istituti contrattuali per gli apprendisti

Una novità rilevante è stata introdotta nel 2025 nel rinnovo del CCNL dell’area moda/tessile-concia artigiana (anche applicabile per analogia in alcuni aspetti agli apprendisti dell’industria conciaria): gli apprendisti maturano scatti di anzianità anche durante il periodo di apprendistato.

Tutti gli altri istituti contrattuali si applicano all’apprendista proporzionalmente alla retribuzione percepita:

  • Ferie annue: 4 settimane (stessa regola degli operai).
  • TFR: maturato sulla retribuzione effettiva dell’apprendistato.
  • Tredicesima mensilità: maturata sulla retribuzione effettiva.
  • Malattia: diritto all’indennità INPS (carenza di 3 giorni) e all’integrazione contrattuale.

Conclusione dell’apprendistato: conferma o disdetta

Al termine del contratto di apprendistato il datore ha due opzioni:

  1. Silenzio = conferma: se non comunica nulla entro la scadenza, il rapporto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato al livello di inquadramento concordato. Il periodo di apprendistato si computa nell’anzianità di servizio.
  2. Disdetta: il datore (o il lavoratore) può comunicare la disdetta al termine del contratto, con un preavviso di 30 giorni. In caso di disdetta, l’apprendista ha diritto al TFR e alla liquidazione degli istituti maturati. Non ha diritto alla NASpI se la disdetta è per volontà del lavoratore; ha diritto alla NASpI se è il datore a non confermare.

Casi pratici

Tizio – apprendista al reparto concia al cromo
Tizio, 20 anni, viene assunto con contratto di apprendistato professionalizzante, livello di destinazione C2 (operaio specializzato), durata 3 anni. Al primo anno percepisce circa il 75% del minimo C2 (2.234,82 €), pari a circa 1.676 €. Al terzo anno sale al 90%, pari a circa 2.011 €. Il piano formativo include 120 ore di formazione sul ciclo conciario con focus sulla sicurezza chimica.
Caia – apprendista impiegata B2 non confermata
Caia termina il suo apprendistato di 3 anni come impiegata B2 (livello di destinazione). L’azienda comunica disdetta 30 giorni prima della scadenza per motivi organizzativi (riduzione del personale amministrativo). Caia ha diritto al TFR maturato, alla tredicesima proporzionale, alle ferie residue. Avendo perso il lavoro per disdetta del datore, può richiedere la NASpI se ne ha i requisiti previdenziali.
Sempronio – apprendista formato e promosso
Sempronio completa l’apprendistato di 3 anni come operaio specializzato C2 in una conceria di Santa Croce sull’Arno. L’azienda lo conferma senza comunicazione (silenzio-assenso): il contratto diventa a tempo indeterminato. Sempronio viene subito inquadrato C2 con il minimo tabellare pieno di 2.234,82 €. Il suo tutore aziendale, riconoscendone le competenze, propone la promozione a C1 dopo 6 mesi di valutazione.

Domande frequenti

Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Concia?
L’apprendistato professionalizzante dura fino a 3 anni per i livelli operai/impiegatizi di base, e fino a 5 anni per profili di alta specializzazione (livelli B/A). La durata minima è di 6 mesi. Verificare le durate per ciascun livello nel testo integrale del CCNL.
Quanto si guadagna durante l’apprendistato?
La retribuzione è una percentuale progressiva del minimo del livello di destinazione: orientativamente dal 70-75% nel primo periodo fino al 90-100% nell’ultimo. Le percentuali esatte sono fissate nel testo del CCNL Concia.
Quante ore di formazione sono obbligatorie?
Il D.Lgs. 81/2015 prevede almeno 120 ore annue di formazione professionalizzante. Nel settore conciario include formazione tecnica sul ciclo produttivo, sicurezza con agenti chimici e DPI specifici del settore.
L’apprendista matura ferie, TFR e tredicesima?
Sì, l’apprendista matura tutti gli istituti contrattuali (ferie, TFR, tredicesima, malattia) calcolati sulla retribuzione effettivamente percepita durante l’apprendistato.
Cosa succede al termine dell’apprendistato?
Se il datore non comunica disdetta, il rapporto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato al livello concordato. In caso di disdetta del datore, l’apprendista ha diritto a TFR e NASpI.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Concia (Pelli e Cuoio) del 7 marzo 2024 e al D.Lgs. 81/2015 (Codice dei contratti di lavoro). Le percentuali retributive indicate sono orientative: per i valori esatti consultare il testo integrale del CCNL. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • L'apprendistato professionalizzante del CCNL Concia si fonda sul D.Lgs. 81/2015 (artt. 41-47), con finalità di qualificazione nel ciclo conciario.
  • La retribuzione è fissata in percentuale del minimo del livello di destinazione e cresce lungo il periodo formativo.
  • La formazione è in larga parte interna e specifica del processo conciario, che richiede competenze chimiche, meccaniche e di controllo qualità.
  • Al termine il rapporto prosegue come ordinario salvo recesso con preavviso ex art. 2118 c.c.
  • Per durata, percentuali e contenuti formativi aggiornati fa fede il CCNL Concia vigente.
Indice dei contenuti

Formare un conciatore non si improvvisa: il ciclo della concia — dalla rinverditura alla rifinizione — richiede competenze chimiche, meccaniche e un occhio esperto per la qualità della pelle. L'apprendistato professionalizzante è lo strumento con cui il settore trasferisce questo sapere, e il CCNL Concia ne disciplina durata, retribuzione progressiva e formazione tenendo conto della specificità del mestiere.

La cornice del D.Lgs. 81/2015

L'apprendistato professionalizzante è regolato dagli artt. 41-47 del D.Lgs. 81/2015: un contratto a contenuto formativo che mira a far conseguire all'apprendista una qualificazione professionale. La legge fissa l'impianto — età di accesso, durata massima, modalità retributive, obbligo formativo — e demanda al CCNL la disciplina applicativa. Nella concia questa cornice si riempie dei contenuti tecnici propri del ciclo produttivo.

La retribuzione percentuale e progressiva

Il CCNL Concia determina la retribuzione dell'apprendista come percentuale del minimo del livello di destinazione — cioè il livello che l'apprendista raggiungerà a fine percorso. La percentuale cresce con l'avanzare del periodo formativo, riflettendo l'aumento delle competenze realmente acquisite. È un meccanismo diverso dal puro sottoinquadramento: la base di calcolo è il livello finale, non un livello iniziale inferiore. Per le percentuali esatte vale la tabella del contratto vigente.

La formazione sul ciclo conciario

La formazione dell'apprendista conciario è in larga parte interna e fortemente specifica: riguarda le fasi di lavorazione (riviera, concia, tintura e rifinizione), il controllo dei parametri chimici, l'uso dei macchinari e gli standard di qualità e sicurezza. A questa si affianca la formazione trasversale di base. L'obbligo formativo è sostanziale: il suo inadempimento può comportare la riqualificazione del rapporto in ordinario e sanzioni a carico dell'impresa.

L'esito del percorso: conferma o recesso

Al termine del periodo formativo le strade sono due. Se nessuna delle parti recede nel rispetto del preavviso ex art. 2118 c.c., il rapporto prosegue automaticamente come ordinario a tempo indeterminato, con l'inquadramento nel livello di destinazione. In alternativa il datore può esercitare il recesso al termine, dando il preavviso. Durante il periodo, invece, vale la stabilità del rapporto a tempo indeterminato: il recesso anticipato richiede giusta causa o giustificato motivo.

Tutele e contribuzione dell'apprendista

L'apprendista non è un lavoratore di serie B: ha diritto alle tutele del rapporto subordinato — ferie, riposi, malattia, sicurezza — e a una contribuzione previdenziale che, pur agevolata per l'impresa, gli costruisce posizione assicurativa. Il sottoinquadramento retributivo è il corrispettivo della formazione ricevuta, non una compressione dei diritti fondamentali del rapporto.

Come leggere questa scheda

Per la cornice generale — età, durata massima, obbligo formativo — ci si riferisce al D.Lgs. 81/2015; per la disciplina specifica della concia — percentuali retributive, contenuti formativi sul ciclo conciario, livello di destinazione — si guarda al CCNL Concia vigente. I valori cambiano con i rinnovi e vanno verificati nell'ultima versione del contratto.

Domande frequenti

Come si calcola la paga dell'apprendista conciario?

Come percentuale del minimo del livello di destinazione, cioè il livello che l'apprendista raggiungerà a fine percorso. La percentuale cresce con l'avanzare della formazione. Per i valori esatti vale la tabella del CCNL Concia vigente.

Che formazione riceve un apprendista nel settore concia?

Una formazione in larga parte interna e specifica del ciclo conciario: fasi di lavorazione, controllo dei parametri chimici, uso dei macchinari, qualità e sicurezza, oltre alla formazione trasversale di base. L'obbligo è sostanziale e il suo inadempimento può far riqualificare il rapporto.

Cosa accade alla fine dell'apprendistato?

Se nessuna parte recede nel rispetto del preavviso ex art. 2118 c.c., il rapporto prosegue come ordinario a tempo indeterminato con l'inquadramento nel livello di destinazione. In alternativa il datore può recedere al termine dando il preavviso.

L'apprendista ha le stesse tutele degli altri lavoratori?

Sì per i diritti fondamentali: ferie, riposi, malattia, sicurezza e contribuzione previdenziale. Il sottoinquadramento retributivo è il corrispettivo della formazione, non una riduzione delle tutele del rapporto subordinato.

Quanto dura l'apprendistato nella concia?

La durata è quella consentita dal D.Lgs. 81/2015 (fino a tre anni in via ordinaria) e specificata dal CCNL Concia. Per i termini precisi vale il contratto vigente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.