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Apprendistato professionalizzante: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie
L’apprendistato professionalizzante è la forma contrattuale privilegiata per accedere alle principali figure del settore ferroviario: macchinista, capotreno, manutentore di rotabili e operatore di circolazione. Il CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie e il d.lgs. 81/2015 ne definiscono la struttura; per le figure di condotta si aggiungono le procedure ANSFISA.
L’apprendistato professionalizzante nel CCNL Ferrovie dura variabilmente in base alla figura. La retribuzione cresce progressivamente (da una percentuale ridotta iniziale fino al massimo contrattualmente previsto). La formazione include componente aziendale obbligatoria e, per il personale di condotta, le abilitazioni ANSFISA. Il rinnovo 2025 ha elevato le giornate di formazione professionale a 6 annue e ha promosso il percorso duale (apprendistato di alta formazione) per i giovani.
Tabella riepilogativa
| Figura | Livello di arrivo | Formazione specifica | Note |
|---|---|---|---|
| Macchinista | B1 | Teorica + pratica aziendale + licenza europea ANSFISA + certificato di sicurezza | Requisiti fisici obbligatori (visus, udito, idoneità psico-attitudinale) |
| Capo Treno / Capo Servizi Treno | B2 | Teorica + pratica bordo treno + procedure sicurezza | Percorso meno lungo rispetto al macchinista |
| Tecnico Polifunzionale Treno | B3 | Formazione commerciale/tecnica di bordo | Figure per servizi media-lunga percorrenza |
| Manutentore Rotabili/Infrastrutture | C1-D1 | Formazione tecnica specialistica (meccanica, elettrica, elettronica) | Certificazioni specifiche per manutenzione su linea |
| Operatore della Circolazione | D1-C2 | Procedure di circolazione, sicurezza degli impianti | Formazione graduata per complessità impianto |
Nota: la durata effettiva di ciascun percorso e le percentuali retributive per fase sono definite nel Piano Formativo Individuale (PFI) concordato tra azienda, apprendista e rappresentanza sindacale, nel rispetto dei minimi CCNL. Per il macchinista il percorso include le procedure di certificazione ANSFISA che possono incidere sulla durata complessiva.
Il quadro normativo: d.lgs. 81/2015 e CCNL
L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dagli artt. 41-47 del d.lgs. 81/2015. La legge fissa i principi generali; il CCNL li declina per il settore ferroviario:
- Durata massima: 3 anni (5 anni per alcune figure artigiane, non applicabile nel settore ferroviario);
- Età: dai 18 anni (17 anni per chi ha qualifica triennale di istruzione professionale);
- Formazione trasversale: definita dalle Regioni (oggi spesso erogata dall’ente bilaterale o dall’azienda);
- Formazione professionalizzante: definita dall’impresa in base al CCNL, almeno 120 ore nel triennio;
- Tutor aziendale: obbligatorio; deve avere competenze adeguate alla figura dell’apprendista.
Per le figure di condotta (macchinista) il percorso di apprendistato si integra con le procedure di abilitazione ANSFISA, che prevedono esami teorici e pratici separati dalle attività formative aziendali ordinarie. Le due procedure si sovrappongono nella prassi delle grandi imprese (FS, Trenord, ecc.) ma hanno basi giuridiche distinte.
Retribuzione dell’apprendista
La retribuzione dell’apprendista è inferiore a quella del lavoratore a regime sullo stesso livello. Il CCNL fissa percentuali crescenti per fase del percorso. In via indicativa (verificare il testo contrattuale per i valori esatti):
- Prima fase (inizio percorso): percentuale più bassa della retribuzione del livello di destinazione;
- Fasi intermedie: crescita progressiva;
- Ultima fase: percentuale massima prevista dal CCNL, prossima alla retribuzione ordinaria.
Il CCNL prevede che nel corso del triennio si raggiunga almeno la percentuale massima contrattualmente prevista. Al termine dell’apprendistato e alla conferma, la retribuzione diventa quella piena del livello di inquadramento.
Obblighi di formazione e sicurezza
La formazione nell’apprendistato ferroviario ha due componenti distinte:
- Formazione professionalizzante aziendale: definita nel Piano Formativo Individuale, con almeno 120 ore nel triennio (o quanto previsto dal CCNL). Include la conoscenza delle procedure operative, della normativa di settore e delle specificità tecniche delle mansioni;
- Formazione specifica di sicurezza: per il personale di condotta, l’abilitazione ANSFISA (licenza + certificato di sicurezza) è un requisito indipendente, con esami teorici e pratici; per il personale di manutenzione su linea vi sono certificazioni tecniche specifiche (es. per l’accesso ai binari in servizio).
Il rinnovo del 22 maggio 2025 ha elevato a 6 giornate annue la formazione professionale obbligatoria per tutti i dipendenti (inclusi gli apprendisti, che potrebbero avere un monte ore specifico nel piano formativo individuale).
Conferma al termine dell’apprendistato
La legge e il CCNL prevedono che alla scadenza dell’apprendistato il datore esprima la volontà di confermare o meno il rapporto a tempo indeterminato. Se il datore non conferma, può recedere con un preavviso di 30 giorni (salvo diversa previsione contrattuale).
Il CCNL fissa una percentuale minima di conferma come condizione per poter procedere a nuove assunzioni con apprendistato: la percentuale minima è generalmente pari al 60% degli apprendisti di cui è terminato il percorso nei 36 mesi precedenti (20% per imprese con meno di 50 dipendenti). Nelle grandi imprese ferroviarie, la percentuale di conferma è generalmente molto elevata per le figure di condotta (macchinisti formati difficilmente non vengono confermati data la scarsità di personale qualificato).
Casi pratici
Tizio, 23 anni, viene assunto con contratto di apprendistato professionalizzante per la qualifica di macchinista (livello B1 alla conferma). Nei primi 12 mesi segue la formazione teorica aziendale e affianca un macchinista senior. Nei mesi successivi sostiene gli esami ANSFISA per la licenza europea di condotta. Al termine del percorso, superati gli esami, viene confermato a tempo indeterminato al livello B1, con la retribuzione piena di 2.232,73 euro mensili (dal 1° novembre 2025).
Caia è assunta con apprendistato per la qualifica di manutentrice rotabili (livello C1). Nella prima fase la sua retribuzione è pari a una percentuale del minimo C1. Ogni 12 mesi la percentuale sale. Al termine del percorso triennale, alla conferma, la sua retribuzione passa alla quota piena di 2.057,30 euro mensili (dal 1° novembre 2025). Nel corso del percorso ha anche maturato TFR, ferie e mensilità aggiuntive proporzionate alla retribuzione di apprendistato.
Sempronio, apprendista operatore di circolazione (livello D1), al termine del percorso riceve comunicazione che l’azienda non lo confermerà per riduzione del personale in quell’impianto. Il datore deve dare un preavviso di 30 giorni. Sempronio riceve la liquidazione (TFR maturato, ferie residue, ratei di tredicesima). Il periodo di apprendistato, anche se non confermato, può essere indicato nel curriculum come esperienza certificata nel settore.
Domande frequenti
Quanto dura l'apprendistato per diventare macchinista?
Il CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie prevede l'apprendistato professionalizzante per la figura di macchinista. La durata è definita dalla normativa contrattuale e dalle procedure ANSFISA per il conseguimento della licenza europea di condotta. Il percorso tipico comprende formazione teorica, addestramento pratico e il superamento degli esami per la licenza e il certificato di sicurezza.
Qual è la retribuzione durante l'apprendistato ferroviario?
La retribuzione dell'apprendista è fissata in percentuale della retribuzione del livello di inquadramento finale e cresce progressivamente nel corso del percorso. Il CCNL individua le percentuali specifiche per fase. Generalmente si parte da una percentuale più bassa nella prima fase e si arriva alla percentuale più alta nelle ultime fasi, fino alla retribuzione piena al termine dell'apprendistato.
Quante ore di formazione sono obbligatorie nell'apprendistato ferroviario?
Il d.lgs. 81/2015 prevede per l'apprendistato professionalizzante almeno 120 ore di formazione nel triennio. Il CCNL Ferrovie può prevedere ore aggiuntive specifiche per il settore. Il rinnovo del 22 maggio 2025 ha elevato a 6 le giornate annue di formazione professionale per tutti i dipendenti; per gli apprendisti valgono i minimi contrattuali specifici.
L'apprendista ha diritto alla tredicesima e alla quattordicesima?
Sì, l'apprendista ha diritto a tutte le mensilità aggiuntive previste dal CCNL, calcolate sulla sua retribuzione di apprendistato (non sulla retribuzione piena del livello). Ha anche diritto al TFR, alle ferie, ai permessi e alle tutele del comporto malattia.
Cosa succede al termine dell'apprendistato?
Al termine del percorso il datore di lavoro deve decidere se confermare o meno il rapporto a tempo indeterminato. Il CCNL prevede una percentuale minima di conferma obbligatoria (in generale almeno il 60% degli apprendisti, con soglie ridotte per le piccole imprese) come condizione per poter assumere nuovi apprendisti.
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