Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

Apprendistato professionalizzante: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

L’apprendistato professionalizzante è la forma contrattuale privilegiata per accedere alle principali figure del settore ferroviario: macchinista, capotreno, manutentore di rotabili e operatore di circolazione. Il CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie e il d.lgs. 81/2015 ne definiscono la struttura; per le figure di condotta si aggiungono le procedure ANSFISA.

In sintesi

L’apprendistato professionalizzante nel CCNL Ferrovie dura variabilmente in base alla figura. La retribuzione cresce progressivamente (da una percentuale ridotta iniziale fino al massimo contrattualmente previsto). La formazione include componente aziendale obbligatoria e, per il personale di condotta, le abilitazioni ANSFISA. Il rinnovo 2025 ha elevato le giornate di formazione professionale a 6 annue e ha promosso il percorso duale (apprendistato di alta formazione) per i giovani.

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Dati contrattuali

Parti datoriali
Agens · Ancp · Confcooperative Lavoro e Servizi · Legacoop Produzione e Servizi
Parti sindacali
Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Ugl-Ferrovieri · Fast-Confsal · Orsa Ferrovie
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 (rinnovo 22 maggio 2025)
Norma di legge
D.lgs. 81/2015, artt. 41-47 (apprendistato professionalizzante)

Tabella riepilogativa

Apprendistato professionalizzante: figure principali — CCNL Ferrovie/Attività Ferroviarie
Figura Livello di arrivo Formazione specifica Note
Macchinista B1 Teorica + pratica aziendale + licenza europea ANSFISA + certificato di sicurezza Requisiti fisici obbligatori (visus, udito, idoneità psico-attitudinale)
Capo Treno / Capo Servizi Treno B2 Teorica + pratica bordo treno + procedure sicurezza Percorso meno lungo rispetto al macchinista
Tecnico Polifunzionale Treno B3 Formazione commerciale/tecnica di bordo Figure per servizi media-lunga percorrenza
Manutentore Rotabili/Infrastrutture C1-D1 Formazione tecnica specialistica (meccanica, elettrica, elettronica) Certificazioni specifiche per manutenzione su linea
Operatore della Circolazione D1-C2 Procedure di circolazione, sicurezza degli impianti Formazione graduata per complessità impianto

Nota: la durata effettiva di ciascun percorso e le percentuali retributive per fase sono definite nel Piano Formativo Individuale (PFI) concordato tra azienda, apprendista e rappresentanza sindacale, nel rispetto dei minimi CCNL. Per il macchinista il percorso include le procedure di certificazione ANSFISA che possono incidere sulla durata complessiva.

Il quadro normativo: d.lgs. 81/2015 e CCNL

L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dagli artt. 41-47 del d.lgs. 81/2015. La legge fissa i principi generali; il CCNL li declina per il settore ferroviario:

  • Durata massima: 3 anni (5 anni per alcune figure artigiane, non applicabile nel settore ferroviario);
  • Età: dai 18 anni (17 anni per chi ha qualifica triennale di istruzione professionale);
  • Formazione trasversale: definita dalle Regioni (oggi spesso erogata dall’ente bilaterale o dall’azienda);
  • Formazione professionalizzante: definita dall’impresa in base al CCNL, almeno 120 ore nel triennio;
  • Tutor aziendale: obbligatorio; deve avere competenze adeguate alla figura dell’apprendista.

Per le figure di condotta (macchinista) il percorso di apprendistato si integra con le procedure di abilitazione ANSFISA, che prevedono esami teorici e pratici separati dalle attività formative aziendali ordinarie. Le due procedure si sovrappongono nella prassi delle grandi imprese (FS, Trenord, ecc.) ma hanno basi giuridiche distinte.

Retribuzione dell’apprendista

La retribuzione dell’apprendista è inferiore a quella del lavoratore a regime sullo stesso livello. Il CCNL fissa percentuali crescenti per fase del percorso. In via indicativa (verificare il testo contrattuale per i valori esatti):

  • Prima fase (inizio percorso): percentuale più bassa della retribuzione del livello di destinazione;
  • Fasi intermedie: crescita progressiva;
  • Ultima fase: percentuale massima prevista dal CCNL, prossima alla retribuzione ordinaria.

Il CCNL prevede che nel corso del triennio si raggiunga almeno la percentuale massima contrattualmente prevista. Al termine dell’apprendistato e alla conferma, la retribuzione diventa quella piena del livello di inquadramento.

Obblighi di formazione e sicurezza

La formazione nell’apprendistato ferroviario ha due componenti distinte:

  1. Formazione professionalizzante aziendale: definita nel Piano Formativo Individuale, con almeno 120 ore nel triennio (o quanto previsto dal CCNL). Include la conoscenza delle procedure operative, della normativa di settore e delle specificità tecniche delle mansioni;
  2. Formazione specifica di sicurezza: per il personale di condotta, l’abilitazione ANSFISA (licenza + certificato di sicurezza) è un requisito indipendente, con esami teorici e pratici; per il personale di manutenzione su linea vi sono certificazioni tecniche specifiche (es. per l’accesso ai binari in servizio).

Il rinnovo del 22 maggio 2025 ha elevato a 6 giornate annue la formazione professionale obbligatoria per tutti i dipendenti (inclusi gli apprendisti, che potrebbero avere un monte ore specifico nel piano formativo individuale).

Conferma al termine dell’apprendistato

La legge e il CCNL prevedono che alla scadenza dell’apprendistato il datore esprima la volontà di confermare o meno il rapporto a tempo indeterminato. Se il datore non conferma, può recedere con un preavviso di 30 giorni (salvo diversa previsione contrattuale).

Il CCNL fissa una percentuale minima di conferma come condizione per poter procedere a nuove assunzioni con apprendistato: la percentuale minima è generalmente pari al 60% degli apprendisti di cui è terminato il percorso nei 36 mesi precedenti (20% per imprese con meno di 50 dipendenti). Nelle grandi imprese ferroviarie, la percentuale di conferma è generalmente molto elevata per le figure di condotta (macchinisti formati difficilmente non vengono confermati data la scarsità di personale qualificato).

Casi pratici

Tizio — Apprendista macchinista: dal percorso alla licenza

Tizio, 23 anni, viene assunto con contratto di apprendistato professionalizzante per la qualifica di macchinista (livello B1 alla conferma). Nei primi 12 mesi segue la formazione teorica aziendale e affianca un macchinista senior. Nei mesi successivi sostiene gli esami ANSFISA per la licenza europea di condotta. Al termine del percorso, superati gli esami, viene confermato a tempo indeterminato al livello B1, con la retribuzione piena di 2.286,99 euro mensili (dal 1° giugno 2026).

Caia — Apprendista manutentrice e progressione salariale

Caia è assunta con apprendistato per la qualifica di manutentrice rotabili (livello C1). Nella prima fase la sua retribuzione è pari a una percentuale del minimo C1. Ogni 12 mesi la percentuale sale. Al termine del percorso triennale, alla conferma, la sua retribuzione passa alla quota piena di 2.107,30 euro mensili (dal 1° giugno 2026). Nel corso del percorso ha anche maturato TFR, ferie e mensilità aggiuntive proporzionate alla retribuzione di apprendistato.

Sempronio — Mancata conferma e recesso

Sempronio, apprendista operatore di circolazione (livello D1), al termine del percorso riceve comunicazione che l’azienda non lo confermerà per riduzione del personale in quell’impianto. Il datore deve dare un preavviso di 30 giorni. Sempronio riceve la liquidazione (TFR maturato, ferie residue, ratei di tredicesima). Il periodo di apprendistato, anche se non confermato, può essere indicato nel curriculum come esperienza certificata nel settore.

Domande frequenti

Quanto dura l’apprendistato per diventare macchinista?
La durata è definita dal Piano Formativo Individuale nel rispetto dei minimi CCNL (massimo 3 anni per il d.lgs. 81/2015). Il percorso include la formazione aziendale e le procedure ANSFISA per la licenza europea di condotta. La durata effettiva varia per impresa.
Qual è la retribuzione durante l’apprendistato?
La retribuzione dell’apprendista è una percentuale crescente del minimo del livello di destinazione. Cresce per fasi durante il percorso e diventa piena alla conferma. L’apprendista ha diritto a tutte le mensilità aggiuntive e agli altri istituti contrattuali, calcolati sulla sua retribuzione.
L’apprendista ha diritto alla tredicesima?
Sì, l’apprendista ha diritto a tredicesima, quattordicesima, TFR, ferie, permessi e comporto malattia, calcolati sulla retribuzione di apprendistato.
Quante ore di formazione sono obbligatorie?
Il d.lgs. 81/2015 prevede almeno 120 ore di formazione nel triennio. Il CCNL Ferrovie può prevedere ore aggiuntive; il rinnovo 2025 ha portato a 6 le giornate annue di formazione professionale per tutti i dipendenti.
Il datore è obbligato a confermare l’apprendista?
No, ma il CCNL fissa una percentuale minima di conferma (generalmente il 60% degli apprendisti confermabili) come condizione per procedere a nuove assunzioni in apprendistato. Il recesso alla scadenza richiede un preavviso di 30 giorni.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025. Le durate specifiche dell’apprendistato e le percentuali retributive per fase vanno verificate sul testo contrattuale integrale e sul Piano Formativo Individuale. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • L'apprendistato professionalizzante e la porta d'ingresso alle figure di condotta e tecniche del settore ferroviario, regolato dal D.Lgs. 81/2015 (artt. 41-47) e dal CCNL Mobilita/Attivita Ferroviarie.
  • La durata varia in funzione del livello di destinazione e della figura professionale, secondo il Piano Formativo Individuale concordato.
  • Per macchinisti e personale di condotta si aggiungono le abilitazioni e le procedure di sicurezza ANSFISA, oltre alla licenza europea.
  • La retribuzione e progressiva e cresce per fasi fino all'inquadramento finale; i valori sono fissati dalle tabelle del CCNL vigente.
  • Il rinnovo 2025 ha rafforzato la formazione professionale annua e il percorso duale di alta formazione.
Indice dei contenuti

L'apprendistato professionalizzante nel settore ferroviario non e un semplice contratto a contenuto formativo: e il canale strutturale attraverso cui le imprese di trasporto costruiscono le proprie professionalita critiche, dal macchinista al manutentore dei rotabili. La causa mista del rapporto - scambio tra prestazione lavorativa e obbligo formativo del datore - assume qui un peso particolare, perche la formazione non e solo contrattuale ma anche regolamentare, ancorata agli standard di sicurezza dell'esercizio ferroviario.

La cornice normativa: D.Lgs. 81/2015 e contrattazione di settore

L'impianto legale e quello degli artt. 41-47 del D.Lgs. 81/2015, che disegnano le tre tipologie di apprendistato e individuano nel professionalizzante la forma destinata all'acquisizione di una qualificazione ai fini contrattuali. Il CCNL Mobilita/Attivita Ferroviarie declina questa cornice fissando livelli di destinazione, articolazione del percorso e contenuti formativi. La determinazione concreta della durata e delle fasi e affidata al Piano Formativo Individuale, atto che vincola azienda, apprendista e rappresentanza sindacale.

Inquadramento e mansioni: il limite dell'art. 2103 c.c.

L'apprendista viene assunto con un inquadramento iniziale e adibito a mansioni coerenti con il profilo di destinazione. Vale il principio dell'art. 2103 c.c.: il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per cui e stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento acquisito. Nell'apprendistato questo significa che l'addestramento deve essere effettivamente funzionale alla qualifica promessa, non un pretesto per impiegare il giovane in compiti dequalificanti.

La retribuzione progressiva e l'art. 2099 c.c.

La specialita dell'apprendistato consente una retribuzione inferiore a quella del lavoratore qualificato di pari livello, secondo il meccanismo del sotto-inquadramento o della percentualizzazione per fasi. La progressione e ancorata all'avanzamento del percorso formativo. I valori puntuali non vanno desunti da fonti generiche ma letti direttamente nelle tabelle del CCNL vigente, perche la retribuzione (art. 2099 c.c.) resta materia rimessa alla contrattazione collettiva e all'autonomia delle parti entro i minimi.

Sicurezza dell'esercizio: il fattore ANSFISA

Cio che distingue il settore e l'innesto delle procedure di sicurezza. Per le figure di condotta la formazione contrattuale si somma alle abilitazioni regolamentari, alla licenza europea di macchinista e ai certificati di sicurezza. L'idoneita psico-fisica e attitudinale diventa requisito di accesso e di mantenimento. La formazione non si chiude quindi con la conferma in servizio, ma prosegue come obbligo di aggiornamento permanente legato all'esercizio.

La conferma finale e il recesso

Al termine del periodo formativo opera il meccanismo tipico: in assenza di disdetta nel termine di preavviso, il rapporto prosegue come ordinario al livello di destinazione. Il recesso al termine segue la disciplina dell'art. 2118 c.c. con il preavviso contrattuale; durante il periodo formativo il recesso e ammesso solo per giusta causa o giustificato motivo, salvo la specifica liberta di recesso al termine prevista per l'apprendistato.

Perche conviene leggere il PFI prima della tabella

Per orientarsi, il documento davvero decisivo non e la tabella retributiva ma il Piano Formativo Individuale: e li che si legge il livello di arrivo, la durata effettiva e la scansione delle fasi. Solo dopo aver fissato questi elementi la lettura delle tabelle del CCNL vigente diventa significativa, perche la percentuale retributiva dipende dalla fase del percorso.

Domande frequenti

Quanto dura l'apprendistato professionalizzante in ferrovia?

La durata varia in base alla figura e al livello di destinazione ed e definita nel Piano Formativo Individuale, nel rispetto dei limiti del CCNL vigente e del D.Lgs. 81/2015. I percorsi delle figure di condotta tendono a essere piu lunghi di quelli delle figure di base.

Che differenza c'e tra macchinista e capotreno nell'apprendistato?

Il macchinista richiede licenza europea, certificato di sicurezza e idoneita psico-attitudinale, con un percorso piu articolato; il capotreno segue una formazione di bordo e di sicurezza generalmente meno lunga, con un diverso livello di arrivo.

La retribuzione dell'apprendista e fissa?

No: e progressiva e cresce per fasi fino all'inquadramento finale. I valori puntuali sono stabiliti dalle tabelle del CCNL vigente e non vanno ricavati da stime generiche.

Cosa sono le procedure ANSFISA?

Sono gli standard di sicurezza dell'esercizio ferroviario: per le figure di condotta la formazione contrattuale si integra con abilitazioni e certificazioni regolamentari necessarie per operare in sicurezza.

Al termine dell'apprendistato l'assunzione e automatica?

Il rapporto prosegue come ordinario se nessuna delle parti recede nel termine di preavviso al termine del periodo formativo. Il datore puo decidere di non confermare esercitando la liberta di recesso prevista per l'apprendistato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.