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Ultimo aggiornamento: 29 Gennaio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
L'apprendistato professionalizzante nel CCNL Ferrovie è il percorso principale di accesso alle figure di macchinista, capotreno e manutentore specializzato. La retribuzione cresce progressivamente durante il percorso. La formazione include sia la componente tecnico-pratica aziendale sia le abilitazioni obbligatorie ANSFISA per il personale di condotta. Il rinnovo 2025 ha elevato a 6 le giornate annue di formazione professionale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

Apprendistato professionalizzante: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

L’apprendistato professionalizzante è la forma contrattuale privilegiata per accedere alle principali figure del settore ferroviario: macchinista, capotreno, manutentore di rotabili e operatore di circolazione. Il CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie e il d.lgs. 81/2015 ne definiscono la struttura; per le figure di condotta si aggiungono le procedure ANSFISA.

In sintesi

L’apprendistato professionalizzante nel CCNL Ferrovie dura variabilmente in base alla figura. La retribuzione cresce progressivamente (da una percentuale ridotta iniziale fino al massimo contrattualmente previsto). La formazione include componente aziendale obbligatoria e, per il personale di condotta, le abilitazioni ANSFISA. Il rinnovo 2025 ha elevato le giornate di formazione professionale a 6 annue e ha promosso il percorso duale (apprendistato di alta formazione) per i giovani.

Dati contrattuali

Parti datoriali
Agens · Ancp · Confcooperative Lavoro e Servizi · Legacoop Produzione e Servizi
Parti sindacali
Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Ugl-Ferrovieri · Fast-Confsal · Orsa Ferrovie
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 (rinnovo 22 maggio 2025)
Norma di legge
D.lgs. 81/2015, artt. 41-47 (apprendistato professionalizzante)

Tabella riepilogativa

Apprendistato professionalizzante: figure principali — CCNL Ferrovie/Attività Ferroviarie
Figura Livello di arrivo Formazione specifica Note
Macchinista B1 Teorica + pratica aziendale + licenza europea ANSFISA + certificato di sicurezza Requisiti fisici obbligatori (visus, udito, idoneità psico-attitudinale)
Capo Treno / Capo Servizi Treno B2 Teorica + pratica bordo treno + procedure sicurezza Percorso meno lungo rispetto al macchinista
Tecnico Polifunzionale Treno B3 Formazione commerciale/tecnica di bordo Figure per servizi media-lunga percorrenza
Manutentore Rotabili/Infrastrutture C1-D1 Formazione tecnica specialistica (meccanica, elettrica, elettronica) Certificazioni specifiche per manutenzione su linea
Operatore della Circolazione D1-C2 Procedure di circolazione, sicurezza degli impianti Formazione graduata per complessità impianto

Nota: la durata effettiva di ciascun percorso e le percentuali retributive per fase sono definite nel Piano Formativo Individuale (PFI) concordato tra azienda, apprendista e rappresentanza sindacale, nel rispetto dei minimi CCNL. Per il macchinista il percorso include le procedure di certificazione ANSFISA che possono incidere sulla durata complessiva.

Il quadro normativo: d.lgs. 81/2015 e CCNL

L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dagli artt. 41-47 del d.lgs. 81/2015. La legge fissa i principi generali; il CCNL li declina per il settore ferroviario:

  • Durata massima: 3 anni (5 anni per alcune figure artigiane, non applicabile nel settore ferroviario);
  • Età: dai 18 anni (17 anni per chi ha qualifica triennale di istruzione professionale);
  • Formazione trasversale: definita dalle Regioni (oggi spesso erogata dall’ente bilaterale o dall’azienda);
  • Formazione professionalizzante: definita dall’impresa in base al CCNL, almeno 120 ore nel triennio;
  • Tutor aziendale: obbligatorio; deve avere competenze adeguate alla figura dell’apprendista.

Per le figure di condotta (macchinista) il percorso di apprendistato si integra con le procedure di abilitazione ANSFISA, che prevedono esami teorici e pratici separati dalle attività formative aziendali ordinarie. Le due procedure si sovrappongono nella prassi delle grandi imprese (FS, Trenord, ecc.) ma hanno basi giuridiche distinte.

Retribuzione dell’apprendista

La retribuzione dell’apprendista è inferiore a quella del lavoratore a regime sullo stesso livello. Il CCNL fissa percentuali crescenti per fase del percorso. In via indicativa (verificare il testo contrattuale per i valori esatti):

  • Prima fase (inizio percorso): percentuale più bassa della retribuzione del livello di destinazione;
  • Fasi intermedie: crescita progressiva;
  • Ultima fase: percentuale massima prevista dal CCNL, prossima alla retribuzione ordinaria.

Il CCNL prevede che nel corso del triennio si raggiunga almeno la percentuale massima contrattualmente prevista. Al termine dell’apprendistato e alla conferma, la retribuzione diventa quella piena del livello di inquadramento.

Obblighi di formazione e sicurezza

La formazione nell’apprendistato ferroviario ha due componenti distinte:

  1. Formazione professionalizzante aziendale: definita nel Piano Formativo Individuale, con almeno 120 ore nel triennio (o quanto previsto dal CCNL). Include la conoscenza delle procedure operative, della normativa di settore e delle specificità tecniche delle mansioni;
  2. Formazione specifica di sicurezza: per il personale di condotta, l’abilitazione ANSFISA (licenza + certificato di sicurezza) è un requisito indipendente, con esami teorici e pratici; per il personale di manutenzione su linea vi sono certificazioni tecniche specifiche (es. per l’accesso ai binari in servizio).

Il rinnovo del 22 maggio 2025 ha elevato a 6 giornate annue la formazione professionale obbligatoria per tutti i dipendenti (inclusi gli apprendisti, che potrebbero avere un monte ore specifico nel piano formativo individuale).

Conferma al termine dell’apprendistato

La legge e il CCNL prevedono che alla scadenza dell’apprendistato il datore esprima la volontà di confermare o meno il rapporto a tempo indeterminato. Se il datore non conferma, può recedere con un preavviso di 30 giorni (salvo diversa previsione contrattuale).

Il CCNL fissa una percentuale minima di conferma come condizione per poter procedere a nuove assunzioni con apprendistato: la percentuale minima è generalmente pari al 60% degli apprendisti di cui è terminato il percorso nei 36 mesi precedenti (20% per imprese con meno di 50 dipendenti). Nelle grandi imprese ferroviarie, la percentuale di conferma è generalmente molto elevata per le figure di condotta (macchinisti formati difficilmente non vengono confermati data la scarsità di personale qualificato).

Casi pratici

Tizio — Apprendista macchinista: dal percorso alla licenza

Tizio, 23 anni, viene assunto con contratto di apprendistato professionalizzante per la qualifica di macchinista (livello B1 alla conferma). Nei primi 12 mesi segue la formazione teorica aziendale e affianca un macchinista senior. Nei mesi successivi sostiene gli esami ANSFISA per la licenza europea di condotta. Al termine del percorso, superati gli esami, viene confermato a tempo indeterminato al livello B1, con la retribuzione piena di 2.232,73 euro mensili (dal 1° novembre 2025).

Caia — Apprendista manutentrice e progressione salariale

Caia è assunta con apprendistato per la qualifica di manutentrice rotabili (livello C1). Nella prima fase la sua retribuzione è pari a una percentuale del minimo C1. Ogni 12 mesi la percentuale sale. Al termine del percorso triennale, alla conferma, la sua retribuzione passa alla quota piena di 2.057,30 euro mensili (dal 1° novembre 2025). Nel corso del percorso ha anche maturato TFR, ferie e mensilità aggiuntive proporzionate alla retribuzione di apprendistato.

Sempronio — Mancata conferma e recesso

Sempronio, apprendista operatore di circolazione (livello D1), al termine del percorso riceve comunicazione che l’azienda non lo confermerà per riduzione del personale in quell’impianto. Il datore deve dare un preavviso di 30 giorni. Sempronio riceve la liquidazione (TFR maturato, ferie residue, ratei di tredicesima). Il periodo di apprendistato, anche se non confermato, può essere indicato nel curriculum come esperienza certificata nel settore.