Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

Apprendistato professionalizzante: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

L’apprendistato professionalizzante è la forma contrattuale privilegiata per accedere alle principali figure del settore ferroviario: macchinista, capotreno, manutentore di rotabili e operatore di circolazione. Il CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie e il d.lgs. 81/2015 ne definiscono la struttura; per le figure di condotta si aggiungono le procedure ANSFISA.

In sintesi

L’apprendistato professionalizzante nel CCNL Ferrovie dura da 6 mesi a 3 anni. Per i primi 24 mesi l’apprendista è inquadrato nella posizione più alta del livello inferiore a quello di destinazione, per gli ultimi 12 nella posizione iniziale del livello di destinazione (art. 21). La formazione comprende 120 ore di formazione di base e trasversale nel triennio e almeno 80 ore medie annue di formazione professionalizzante; per il personale di condotta servono anche le abilitazioni ANSFISA. Il rinnovo 2025 ha aggiunto una giornata annua di formazione obbligatoria sulla sicurezza.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti datoriali
Agens · Ancp · Confcooperative Lavoro e Servizi · Legacoop Produzione e Servizi
Parti sindacali
Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Ugl-Ferrovieri · Fast-Confsal · Orsa Ferrovie
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 (rinnovo 22 maggio 2025)
Norma di legge
D.lgs. 81/2015, artt. 41-47 (apprendistato professionalizzante)

Figure e livelli dell’apprendistato nel CCNL Ferrovie

Figure professionali attivabili in apprendistato (art. 21, punto 25, CCNL Mobilità/Area AF)
Livello di destinazione Figure Primi 24 mesi Ultimi 12 mesi
B Capo Stazione, Macchinista, Capo Treno/Capo Servizi Treno, Specialista Tecnico Commerciale, Capo Tecnico Infrastrutture, Capo Tecnico Rotabili, Specialista Tecnico Amministrativo C1 (2.107,30 €) B3 (2.156,31 €)
C Tecnico di Ufficio, Tecnico Polifunzionale Treno, Tecnico di Protezione Aziendale D1 (2.041,95 €) C2 (2.074,62 €)
D Operatore Specializzato Manutenzione Infrastrutture, Operatore Specializzato Manutenzione Rotabili, Operatore Specializzato della Circolazione, Operatore Specializzato Attività di supporto/Protezione Aziendale E1 (1.911,26 €) D3 (1.943,94 €)

Nota: minimi mensili in vigore dal 1° giugno 2026. Chi ha un attestato di qualifica idoneo è inquadrato per tutto il contratto nella posizione iniziale del livello di destinazione; lo Specialista Tecnico Amministrativo con laurea magistrale richiesta per l’assunzione è inquadrato in B2 per tutti i 24 mesi del contratto. Per il personale di condotta e scorta l’impiego deve essere coerente con le abilitazioni ANSFISA conseguite (art. 21, punti 7 e 22, del testo del CCNL Mobilità/Area AF del 22 maggio 2025).

Il quadro normativo: d.lgs. 81/2015 e CCNL

L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dagli artt. 41-47 del d.lgs. 81/2015. La legge fissa i principi generali; il CCNL li declina per il settore ferroviario:

  • Durata: non meno di 6 mesi e non più di 3 anni (art. 21, punto 2);
  • Età: dai 18 anni fino al giorno prima dei 30 (dai 17 anni con una qualifica professionale ai sensi del D.Lgs. 226/2005); senza limiti di età per chi percepisce un trattamento di disoccupazione;
  • Formazione trasversale: definita dalle Regioni (oggi spesso erogata dall’ente bilaterale o dall’azienda);
  • Formazione: 120 ore nel triennio di formazione di base e trasversale e almeno 80 ore medie annue di formazione professionalizzante (art. 21, punto 14); le ore di formazione sono orario di lavoro;
  • Tutor aziendale: obbligatorio; deve avere un livello pari o superiore a quello finale dell’apprendista e almeno tre anni di esperienza.

Per le figure di condotta (macchinista) il percorso di apprendistato si integra con le procedure di abilitazione ANSFISA, che prevedono esami teorici e pratici separati dalle attività formative aziendali ordinarie. Le due procedure si sovrappongono nella prassi delle grandi imprese (FS, Trenord, ecc.) ma hanno basi giuridiche distinte.

Retribuzione dell’apprendista

Il CCNL Ferrovie non usa percentuali del minimo: l’apprendista è inquadrato convenzionalmente per i primi 24 mesi nella posizione retributiva più alta del livello immediatamente inferiore a quello della figura da conseguire e, per i successivi 12 mesi, nella posizione retributiva iniziale del livello di destinazione (art. 21, punto 7). Un apprendista macchinista (livello B), per esempio, è pagato come C1 per due anni e come B3 nel terzo anno.

Per tutta la durata del contratto spettano i trattamenti economici aggiuntivi legati alle mansioni della figura da conseguire (art. 21, punto 8). Alla prosecuzione del rapporto l’intero periodo vale per l’anzianità di servizio, ma i primi 24 mesi non contano per gli scatti di anzianità (art. 21, punto 9).

Obblighi di formazione e sicurezza

La formazione nell’apprendistato ferroviario ha due componenti distinte:

  1. Formazione professionalizzante aziendale: definita nel Piano Formativo Individuale (allegato B del CCNL), con almeno 80 ore medie annue, oltre alle 120 ore nel triennio di formazione di base e trasversale. Include la conoscenza delle procedure operative, della normativa di settore e delle specificità tecniche delle mansioni;
  2. Formazione specifica di sicurezza: per il personale di condotta, l’abilitazione ANSFISA (licenza + certificato di sicurezza) è un requisito indipendente, con esami teorici e pratici; per il personale di manutenzione su linea vi sono certificazioni tecniche specifiche (es. per l’accesso ai binari in servizio).

Il rinnovo del 22 maggio 2025 ha introdotto, per tutti i dipendenti, una giornata annua aggiuntiva di formazione obbligatoria dedicata alla sicurezza (comunicato unitario e tabella dei minimi (Uiltrasporti)).

Conferma al termine dell’apprendistato

La legge e il CCNL prevedono che alla scadenza dell’apprendistato il datore esprima la volontà di confermare o meno il rapporto a tempo indeterminato. Al termine del periodo ciascuna parte può recedere ai sensi dell’art. 2118 c.c., con preavviso che decorre dal termine stesso (art. 42, comma 4, D.Lgs. 81/2015); se nessuno recede, il rapporto prosegue a tempo indeterminato. Il CCNL Ferrovie fissa il preavviso per livello: 2 mesi per D, E, F; 3 mesi per B e C; 4 mesi per quadri e A (art. 54).

Il CCNL fissa una percentuale minima di conferma come condizione per poter procedere a nuove assunzioni con apprendistato: almeno il 60% degli apprendisti deve essere stato confermato nei 36 mesi precedenti (20% per i datori con meno di 50 dipendenti); non contano i rapporti cessati in prova, per dimissioni, per giusta causa o per mancato conseguimento delle abilitazioni (art. 21, punto 23). Nelle grandi imprese ferroviarie, la percentuale di conferma è generalmente molto elevata per le figure di condotta (macchinisti formati difficilmente non vengono confermati data la scarsità di personale qualificato).

Casi pratici

Tizio — Apprendista macchinista: dal percorso alla licenza

Tizio, 23 anni, viene assunto con contratto di apprendistato professionalizzante per la figura di macchinista (livello B). Nei primi 12 mesi segue la formazione teorica aziendale e affianca un macchinista senior. Nei mesi successivi sostiene gli esami ANSFISA per la licenza europea di condotta. Al termine del percorso, superati gli esami, il rapporto prosegue a tempo indeterminato. Nei primi 24 mesi era pagato come C1 (2.107,30 euro dal 1° giugno 2026), nel terzo anno come B3 (2.156,31 euro).

Caia — Apprendista manutentrice e progressione salariale

Caia è assunta con apprendistato come Operatore Specializzato Manutenzione Rotabili (livello D). Per i primi 24 mesi è inquadrata in E1 (1.911,26 euro dal 1° giugno 2026), nel terzo anno in D3 (1.943,94 euro). Nel corso del percorso ha anche maturato TFR, ferie e mensilità aggiuntive proporzionate alla retribuzione di apprendistato.

Sempronio — Mancata conferma e recesso

Sempronio, apprendista operatore di circolazione (livello D1), al termine del percorso riceve comunicazione che l’azienda non lo confermerà per riduzione del personale in quell’impianto. Il recesso opera con il preavviso dell’art. 54 del CCNL, che per il livello D è di 2 mesi e decorre dal termine dell’apprendistato. Sempronio riceve la liquidazione (TFR maturato, ferie residue, ratei di tredicesima). Il periodo di apprendistato, anche se non confermato, può essere indicato nel curriculum come esperienza certificata nel settore.

Domande frequenti

Quanto dura l’apprendistato per diventare macchinista?
Il contratto dura da 6 mesi a 3 anni (art. 21 del CCNL); il macchinista è una figura di livello B. Il percorso include la formazione aziendale e le procedure ANSFISA per la licenza europea di condotta. La durata effettiva varia per impresa.
Qual è la retribuzione durante l’apprendistato?
Non è una percentuale: per 24 mesi l’apprendista è pagato come la posizione più alta del livello inferiore, per gli ultimi 12 mesi come la posizione iniziale del livello di destinazione (vedi la tabella qui sopra). L’apprendista ha diritto a tutte le mensilità aggiuntive e agli altri istituti contrattuali, calcolati sulla sua retribuzione.
L’apprendista ha diritto alla tredicesima?
Sì, l’apprendista ha diritto a tredicesima, quattordicesima, TFR, ferie, permessi e comporto malattia, calcolati sulla retribuzione di apprendistato.
Quante ore di formazione sono obbligatorie?
Il CCNL Ferrovie prevede 120 ore nel triennio di formazione di base e trasversale e almeno 80 ore medie annue di formazione professionalizzante (art. 21, punto 14).
Il datore è obbligato a confermare l’apprendista?
No, ma il CCNL fissa una percentuale minima di conferma (60% nei 36 mesi precedenti, 20% sotto i 50 dipendenti) come condizione per nuove assunzioni in apprendistato. Il recesso alla scadenza richiede il preavviso dell’art. 54 del CCNL.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025. Durata, inquadramento e formazione sono quelli dell’art. 21 del testo del CCNL del 22 maggio 2025; il Piano Formativo Individuale indica la figura e il percorso del singolo apprendista. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.