← Torna a CCNL — Contratti Collettivi
Ultimo aggiornamento: 7 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il TFR matura in base all'art. 2120 c.c. (1/13,5 della retribuzione annua lorda) e si rivaluta ogni anno con un coefficiente fisso (1,5%) più il 75% dell'inflazione ISTAT. I dipendenti CRI possono destinare il TFR al fondo di previdenza complementare previsto dall'art. 80 del CCNL o tenerlo in azienda. L'anticipazione è possibile dal 8° anno per acquisto prima casa o spese sanitarie.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Croce Rossa Italiana

CCNL Croce Rossa Italiana: TFR e trattamento di fine rapporto

Il TFR è la liquidazione che ogni lavoratore dipendente accumula nel corso del rapporto di lavoro. Per il personale CRI, la disciplina fondamentale è quella dell’art. 2120 c.c., integrata dal CCNL che prevede la previdenza complementare come possibile destinazione del TFR maturando.

In sintesi

Il TFR matura in base all’art. 2120 c.c. (1/13,5 della retribuzione annua lorda). Si rivaluta annualmente con tasso del 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT. I dipendenti CRI possono destinarlo al fondo di previdenza complementare (art. 80 CCNL) o mantenerlo in azienda (o all’INPS per aziende >49 addetti). Anticipazione possibile dall’8° anno per prima casa o spese sanitarie gravi (max 70% del maturato).

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
CCNL
27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020–31/12/2022 (in ultrattività)
Articoli di riferimento
Art. 68 CCNL; art. 2120 c.c.; d.lgs. 252/2005

Cos’è il TFR e come matura

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è la somma che il datore di lavoro accumula per il lavoratore nel corso del rapporto e che deve corrispondere al termine, a qualunque causa di cessazione. È disciplinato dall’art. 2120 del codice civile, che è la fonte primaria applicabile anche al personale CRI.

La formula di calcolo è:

  • Ogni anno si accantona una quota pari alla retribuzione annua lorda divisa per 13,5. Per retribuzione annua lorda si intende tutto ciò che il lavoratore percepisce in modo continuativo, compresa la tredicesima, ma escluse le voci variabili non strutturali (es. rimborsi spese).
  • Al 31 dicembre di ogni anno la quota accantonata viene rivalutata applicando un tasso composto da: 1,5% fisso + 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Tabella riepilogativa: stima TFR annuo per livello Area A

Stima della quota TFR annua per i livelli Area A (valori al 01/09/2022)
Livello Lordo annuo (13 mesilità) Quota TFR annua (÷13,5)
A1 €16.935,36 ~ €1.254,47
A2 €17.443,27 ~ €1.292,09
A3 €17.951,31 ~ €1.329,73
A4 €18.798,13 ~ €1.392,45

Stime basate sul solo minimo tabellare dell’Area A verificato al 01/09/2022. Non includono scatti di anzianità, superminimi o altre voci retributive continuative. Il TFR effettivo sarà proporzionalmente più alto in presenza di scatti e di livelli superiori.

Destinazione del TFR: in azienda o al fondo complementare

Il d.lgs. 252/2005 ha introdotto il sistema del silenzio-assenso per la destinazione del TFR maturando alla previdenza complementare. Il lavoratore neoassunto ha 6 mesi per scegliere dove destinare il TFR maturando:

  • Fondo di previdenza complementare: il TFR confluisce nel fondo, accrescendo la futura pensione complementare. Il CCNL CRI prevede all’art. 80 un fondo di previdenza complementare; per il nome esatto e le condizioni di adesione occorre consultare il testo integrale del CCNL e le comunicazioni dell’ente.
  • Mantenimento in azienda (o all’INPS per aziende con più di 49 dipendenti, tramite il Fondo di Tesoreria INPS): il TFR continua a maturare secondo il regime ordinario dell’art. 2120 c.c.

In mancanza di scelta esplicita, per i dipendenti di datori con più di 49 dipendenti il TFR confluisce automaticamente nel fondo collettivo designato (silenzio-assenso). Il lavoratore che sceglie il fondo complementare non può revocare la scelta, tranne in rari casi previsti dalla legge.

Anticipazione del TFR

L’art. 2120 c.c. (comma 6 e segg.) consente al lavoratore di richiedere un’anticipazione del TFR dopo almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore. Le condizioni sono:

  • Acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione propria o dei figli (non è ammessa per abitazioni secondarie o per investimento).
  • Spese sanitarie straordinarie per terapie e interventi non coperti dal SSN in caso di malattie gravi o infortuni.
  • Congedi parentali e formativi (ai sensi del d.lgs. 151/2001 e della L. 53/2000).

L’importo massimo anticipabile è il 70% del TFR accantonato fino alla data della richiesta. La stessa richiesta può essere effettuata una sola volta. L’anticipazione riduce il TFR finale che sarà corrisposto alla cessazione.

Tassazione del TFR

Il TFR è soggetto a tassazione separata (art. 17 TUIR), con un’aliquota media che si calcola in base ai redditi degli ultimi anni. La tassazione separata è di norma più favorevole rispetto all’aliquota marginale IRPEF ordinaria. L’Agenzia delle Entrate liquida in modo definitivo l’imposta dopo che ha ricevuto la comunicazione del datore di lavoro.

Casi pratici

Tizio — Neoassunto e scelta del TFR
Tizio è assunto in Area A2 il 1° giugno 2026. Entro il 30 novembre 2026 deve scegliere dove destinare il TFR maturando: al fondo di previdenza complementare previsto dall’art. 80 del CCNL o in azienda. Tizio chiede chiarimenti alla CISL FP del suo comitato per capire le condizioni del fondo e confrontarle con il regime ordinario prima di decidere.
Caia — Anticipazione per acquisto prima casa
Caia (Area D, 9 anni di anzianità) vuole acquistare la prima casa. Ha diritto all’anticipazione del TFR per un massimo del 70% del maturato. La sua retribuzione annua lorda è di circa €24.000; il TFR annuo matura a circa €1.777. In 9 anni ha accumulato (senza rivalutazione) circa €16.000 di TFR; l’anticipazione massima è di circa €11.200.
Sempronio — Dimissioni dopo 5 anni
Sempronio (Area B, 5 anni di servizio) si dimette. Il TFR (tutto in azienda, non ha aderito al fondo) gli viene liquidato al termine del rapporto. L’azienda ha 30 dipendenti, quindi il TFR non è versato al Fondo di Tesoreria INPS ma accantonato direttamente dall’ente. Sempronio riceve il TFR contestualmente al saldo finale del rapporto.

Domande frequenti

Come si calcola il TFR per il personale CRI?
Si applica l’art. 2120 c.c.: retribuzione annua lorda divisa per 13,5, accantonata ogni anno e rivalutata al 31 dicembre con il tasso 1,5% fisso + 75% dell’inflazione ISTAT.
Posso destinare il TFR alla previdenza complementare?
Sì. Il CCNL CRI prevede un fondo di previdenza complementare (art. 80). La scelta va effettuata entro 6 mesi dall’assunzione. In assenza di scelta, per le aziende con più di 49 dipendenti il TFR confluisce automaticamente nel fondo designato.
Quando posso richiedere l’anticipazione del TFR?
Dall’8° anno di servizio continuativo, per acquisto/ristrutturazione prima casa, spese sanitarie gravi o congedi. Massimo 70% del TFR accantonato; un’unica anticipazione possibile.
Il TFR matura anche durante la malattia?
Sì. I periodi di malattia entro il comporto, infortunio sul lavoro e congedo obbligatorio di maternità sono computati integralmente ai fini del TFR.
I volontari CRI hanno diritto al TFR?
No. Il TFR spetta solo ai lavoratori subordinati. I volontari del Corpo Ausiliario CRI non sono lavoratori dipendenti e non hanno diritto al TFR.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020 (art. 68) e all’art. 2120 c.c. Per il nome esatto del fondo di previdenza complementare e le condizioni di adesione consultare il testo integrale del CCNL e le comunicazioni ufficiali CRI. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Come si calcola il TFR nel CCNL CRI?

Il TFR matura in base all'art. 2120 c.c., che si applica anche al CCNL CRI. Per ogni anno di servizio matura una quota pari alla retribuzione annua lorda (comprensiva di tredicesima) divisa per 13,5. La quota accantonata viene rivalutata ogni 31 dicembre applicando un tasso del 1,5% fisso + il 75% dell'indice di inflazione ISTAT dei prezzi al consumo.

Posso destinare il TFR alla previdenza complementare?

Sì. Il CCNL CRI prevede all'art. 80 la previdenza complementare. I dipendenti hanno la facoltà di destinare il TFR maturando al fondo di previdenza complementare indicato dal CCNL o scelto individualmente. La scelta va effettuata entro 6 mesi dall'assunzione; in mancanza di scelta esplicita, per i dipendenti di aziende con più di 50 addetti il TFR confluisce automaticamente nel fondo designato.

Posso richiedere un'anticipazione del TFR?

Sì, dal 8° anno di servizio continuativo presso lo stesso datore si può richiedere un'anticipazione del TFR (art. 2120 c.c., comma 6). L'anticipazione è possibile per: acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione propria o dei figli; spese sanitarie per malattie gravi o infortuni; congedi parentali e formativi. L'importo massimo è il 70% del TFR maturato fino a quel momento.

Quando si riceve il TFR?

Il TFR viene liquidato al termine del rapporto di lavoro, qualunque sia la causa di cessazione (licenziamento, dimissioni, pensionamento, decesso). Deve essere corrisposto al momento della cessazione. Se il datore di lavoro ha più di 49 dipendenti, il TFR è versato all'INPS (Fondo di Tesoreria); in questo caso il lavoratore lo riceve tramite l'INPS.

Il TFR matura durante la malattia e la maternità?

Sì. I periodi di malattia (entro il comporto), infortunio sul lavoro e congedo obbligatorio di maternità e paternità sono computati integralmente ai fini del TFR. La retribuzione da considerare per il calcolo comprende l'indennità INPS/INAIL corrisposta durante questi periodi, salvo integrazione contrattuale.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.