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La guida
CCNL Croce Rossa Italiana: TFR e trattamento di fine rapporto
Il TFR è la liquidazione che ogni lavoratore dipendente accumula nel corso del rapporto di lavoro. Per il personale CRI, la disciplina fondamentale è quella dell’art. 2120 c.c., integrata dall’art. 68 del CCNL, che elenca le voci che entrano nel calcolo. Il fondo di previdenza complementare di settore non esiste ancora: l’art. 80 ha solo previsto una commissione paritetica incaricata di individuarlo.
Il TFR matura in base all’art. 2120 c.c. (1/13,5 della retribuzione annua lorda). Si rivaluta annualmente con tasso del 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT. Il fondo di settore previsto dall’art. 80 CCNL non è ancora stato individuato: il TFR può andare a un fondo pensione scelto dal lavoratore o restare in azienda (o all’INPS per datori con più di 49 addetti). Per i neoassunti alla prima assunzione l’adesione alla previdenza complementare è automatica dal 1° luglio 2026, salvo rinuncia entro 60 giorni. Anticipazione possibile dall’8° anno per prima casa o spese sanitarie gravi (max 70% del maturato).
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Cos’è il TFR e come matura
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è la somma che il datore di lavoro accumula per il lavoratore nel corso del rapporto e che deve corrispondere al termine, a qualunque causa di cessazione. È disciplinato dall’art. 2120 del codice civile, che è la fonte primaria applicabile anche al personale CRI.
La formula di calcolo è:
- Ogni anno si accantona una quota pari alla retribuzione annua lorda divisa per 13,5. Per retribuzione annua lorda si intende tutto ciò che il lavoratore percepisce in modo continuativo, compresa la tredicesima, ma escluse le voci variabili non strutturali (es. rimborsi spese). L’art. 68 c. 4 del CCNL elenca le voci che rientrano nel TFR: retribuzione come da inquadramento, retribuzione individuale di anzianità, indennità per mansioni superiori, superminimi, assegni ad personam, premio di incentivazione, tredicesima mensilità, indennità sostitutiva del preavviso ed eventuali altre indennità fisse e ricorrenti.
- Al 31 dicembre di ogni anno la quota accantonata viene rivalutata applicando un tasso composto da: 1,5% fisso + 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Tabella riepilogativa: stima TFR annuo per le posizioni A1-A4
| Livello | Lordo annuo (13 mensilità) | Quota TFR annua (÷13,5) |
|---|---|---|
| A1 | €16.935,36 | ~ €1.254,47 |
| A2 | €17.443,27 | ~ €1.292,09 |
| A3 | €17.951,31 | ~ €1.329,73 |
| A4 | €18.798,13 | ~ €1.392,45 |
Stime basate sul solo stipendio base della categoria A (art. 52 CCNL, tabella in vigore dal 1/9/2022). Non includono retribuzione individuale di anzianità, superminimi o altre voci fisse e ricorrenti, che l’art. 68 fa rientrare nel TFR: il TFR effettivo sarà più alto in presenza di queste voci e di categorie superiori (stipendi base di tutte le posizioni nella scheda sulle tabelle retributive).
Destinazione del TFR: in azienda o al fondo complementare
Il d.lgs. 252/2005 disciplina la destinazione del TFR maturando. Dal 1° luglio 2026 i lavoratori alla prima assunzione sono iscritti in automatico a una forma di previdenza complementare, con il TFR maturando conferito al fondo, salvo rinuncia entro 60 giorni dall’assunzione (art. 8 c. 7 d.lgs. 252/2005). Per chi è stato assunto prima di quella data valeva la scelta entro 6 mesi dall’assunzione. Le alternative sono:
- Fondo di previdenza complementare: il TFR confluisce nel fondo, accrescendo la futura pensione complementare. Il CCNL CRI non indica un fondo: l’art. 80 prevede soltanto che le parti costituiscano una commissione paritetica per individuare un fondo di settore.
- Mantenimento in azienda (o all’INPS per datori con più di 49 dipendenti, tramite il Fondo di Tesoreria INPS): il TFR continua a maturare secondo il regime ordinario dell’art. 2120 c.c.
Il lavoratore che conferisce il TFR al fondo complementare non può revocare la scelta, tranne nei casi previsti dalla legge. Il CCNL (art. 68 c. 2) fissa il pagamento del TFR di norma entro il mese successivo alla risoluzione del rapporto; le assenze non retribuite non fanno maturare il TFR (art. 68 c. 3).
Anticipazione del TFR
L’art. 2120 c.c. (comma 6 e segg.) consente al lavoratore di richiedere un’anticipazione del TFR dopo almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore. Le condizioni sono:
- Acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione propria o dei figli (non è ammessa per abitazioni secondarie o per investimento).
- Spese sanitarie straordinarie per terapie e interventi non coperti dal SSN in caso di malattie gravi o infortuni.
- Congedi parentali e formativi (ai sensi del d.lgs. 151/2001 e della L. 53/2000).
L’importo massimo anticipabile è il 70% del TFR accantonato fino alla data della richiesta. La stessa richiesta può essere effettuata una sola volta. L’anticipazione riduce il TFR finale che sarà corrisposto alla cessazione.
Tassazione del TFR
Il TFR è soggetto a tassazione separata (art. 17 TUIR), con un’aliquota media che si calcola in base ai redditi degli ultimi anni. La tassazione separata è di norma più favorevole rispetto all’aliquota marginale IRPEF ordinaria. L’Agenzia delle Entrate liquida in modo definitivo l’imposta dopo che ha ricevuto la comunicazione del datore di lavoro.
Casi pratici
Quanto TFR hai maturato?
Calcola il TFR netto: accantonamento annuo, rivalutazione ISTAT e tassazione separata, partendo dalla retribuzione del tuo CCNL.
Domande frequenti
Come si calcola il TFR per il personale CRI?
Posso destinare il TFR alla previdenza complementare?
Quando posso richiedere l’anticipazione del TFR?
Il TFR matura anche durante la malattia?
I volontari CRI hanno diritto al TFR?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020 (art. 68) e all’art. 2120 c.c. Per la previdenza complementare l’art. 80 non indica ancora un fondo di settore. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.