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La guida
CCNL Croce Rossa Italiana: periodo di prova, durata e regole
Quante settimane dura la prova per un infermiere CRI? Cosa succede se si ammala durante la prova? Può il datore recedere senza spiegazioni? Questa guida risponde alle domande più frequenti sul periodo di prova nel contratto collettivo della Croce Rossa Italiana.
Nel CCNL CRI il periodo di prova dura al massimo 3 mesi per i livelli fino all’Area B e 6 mesi per le categorie dalla C alla G (art. 18). Deve essere stabilito per iscritto nel contratto individuale; senza forma scritta, non esiste periodo di prova. Se la prova è interrotta da malattia o infortunio, il lavoratore la completa se rientra entro 60 giorni di calendario; altrimenti il rapporto si intende risolto. Il recesso è libero durante la prova, ma non può essere discriminatorio o ritorsivo.
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Tabella riepilogativa: durata per categoria
| Area professionale | Profili tipici | Durata massima |
|---|---|---|
| Categoria A | Addetto alle pulizie, fattorino, custode, addetto ai servizi generici | 3 mesi |
| Categoria B | Autista, operaio qualificato, centralinista con mansioni di segreteria | 3 mesi |
| Categoria C | Soccorritore, autista soccorritore, operatore socio-sanitario (OSS), impiegato | 6 mesi |
| Categoria D | Infermiere, educatore professionale, assistente sociale, tecnico sanitario | 6 mesi |
| Categorie E, F, G | Responsabile di settore, psicologo, caposala (E); medico, ingegnere, coordinatore di unità complessa (F); responsabile di struttura complessa (G). F e G sono l’Area Quadri | 6 mesi |
La durata indicata è il limite massimo contrattuale. Le parti possono concordare una durata inferiore nel contratto individuale. Per i contratti a tempo determinato la prova non può superare il 50% della durata del contratto (art. 18, comma 2). Le categorie e i profili sono quelli dell’art. 49 del CCNL.
Forma scritta: requisito obbligatorio
Il patto di prova deve risultare per iscritto nel contratto di assunzione. Questo requisito è inderogabile: in assenza di forma scritta, il patto di prova è nullo e il rapporto di lavoro si intende instaurato senza prova, con piena tutela del lavoratore sin dal primo giorno.
Il documento scritto deve indicare:
- la durata del periodo di prova (in mesi o giorni);
- il livello di inquadramento (Area e posizione) e le mansioni assegnate;
- la data di decorrenza del rapporto.
Se il contratto si limita a richiamare genericamente il CCNL senza indicare la durata, è preferibile verificare che il riferimento sia inequivoco; in caso di dubbio, ci si può rivolgere al sindacato per una valutazione.
Sospensione per malattia, infortunio e cause simili
Se la prova è interrotta da malattia o infortunio, l’art. 18, comma 5, ammette il lavoratore a completare la prova se è in grado di riprendere servizio entro sessanta giorni di calendario; in caso contrario il rapporto di lavoro si intende risolto a tutti gli effetti. Il contratto non regola espressamente altre cause di sospensione.
La logica è garantire una valutazione effettiva della prestazione. Durante la prova il recesso libero non fa venir meno i diritti già maturati: in caso di recesso spettano la retribuzione per il lavoro svolto, i ratei di ferie e di tredicesima e il TFR maturato (art. 18, comma 3).
Recesso durante la prova: libertà e limiti
Durante il periodo di prova entrambe le parti — lavoratore e datore — possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso, senza indennità sostitutiva e senza obbligo di motivazione. È la caratteristica principale del patto di prova rispetto al licenziamento ordinario.
Esistono però limiti precisi al recesso datoriale:
- Divieto di recesso discriminatorio: il recesso è nullo se motivato da sesso, religione, etnia, opinioni politiche, affiliazione sindacale o altra caratteristica protetta (art. 15 St. Lav., d.lgs. 216/2003).
- Divieto di recesso ritorsivo: il recesso è nullo se è la reazione a un atto legittimo del lavoratore (es. denuncia di irregolarità di sicurezza, richiesta di ispezione dell’INL).
- Impossibilità di valutare la prestazione: se il lavoratore non ha avuto modo di svolgere effettivamente la prova (es. perché è rimasto assente per malattia per tutto il periodo), il recesso può essere contestato come abusivo.
Conferma automatica e computo dell’anzianità
Se nessuna delle parti recede entro la scadenza del periodo di prova, l’assunzione diventa definitiva e l’anzianità di servizio decorre a tutti gli effetti dal giorno dell’assunzione (art. 18, comma 6).
Il periodo di prova, una volta superato, è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali e di legge:
- calcolo del TFR (art. 2120 c.c.);
- passaggi automatici di posizione economica (art. 51: la prima posizione si lascia dopo 12 mesi per le categorie A, B e C, dopo 24 mesi per D ed E);
- maturazione delle ferie e dei permessi;
- computo del comporto di malattia;
- calcolo del preavviso in caso di licenziamento futuro.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di prova nel CCNL CRI per un infermiere?
Se non ho il patto di prova per iscritto, posso essere licenziato «in prova»?
La malattia interrompe la prova?
Il datore deve darmi una motivazione per il recesso in prova?
Il periodo di prova conta per il TFR?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL del personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana 2020-2022 (art. 18), letto sul testo del CCNL CRI 2020-2022 (PDF). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.