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La guida
CCNL Croce Rossa Italiana: orario di lavoro e straordinari
Il personale dipendente CRI opera in un contesto di emergenza e assistenza che richiede turni, reperibilità e lavoro notturno. Il CCNL definisce l’orario ordinario, i limiti massimi, le maggiorazioni per straordinario e le specificità del settore come il tempo di vestizione.
L’orario ordinario è di 38 ore settimanali su 5-6 giorni; il limite massimo di 48 ore medie su 12 mesi. Le maggiorazioni per lavoro supplementare e straordinario (art. 55) vanno dal 25% (supplementare diurno) al 50% (festivo notturno); le ore ordinarie di notte, festivo e festivo notturno hanno invece indennità fisse di 2,50, 2,00 e 4,50 euro l’ora (art. 57). Il tetto è di 150 ore annue (250 per comprovate esigenze). Il tempo di vestizione è demandato alla contrattazione di secondo livello (art. 61); gli spostamenti nell’assistenza domiciliare sono orario di lavoro (art. 64).
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Orario ordinario e distribuzione settimanale
Il CCNL CRI fissa l’orario di lavoro ordinario in 38 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni a seconda delle esigenze organizzative del comitato o della struttura. Questa flessibilità risponde alle peculiarità di un’organizzazione che gestisce emergenze, pronto soccorso, assistenza domiciliare e altre attività che non si esauriscono entro i classici orari di ufficio.
Il contratto prevede che l’orario medio, straordinari compresi, non superi le 48 ore settimanali calcolate su un arco di 12 mesi, in ossequio all’art. 4 del d.lgs. 66/2003. L’orario può essere programmato con calendari plurisettimanali o annuali, con settimane da un minimo di 28 a un massimo di 44 ore, compensate tra loro: il maggior lavoro delle settimane lunghe non dà diritto a straordinario (art. 26, commi 2-5).
Tabella riepilogativa: maggiorazioni e indennità
| Tipo di prestazione | Maggiorazione |
|---|---|
| Ore supplementari diurne (part-time) | +25% |
| Straordinario diurno | +20 (nel testo del CCNL la cifra è scritta senza il simbolo %) |
| Lavoro supplementare o straordinario notturno (22-6) | +30% |
| Lavoro supplementare o straordinario festivo diurno | +30% |
| Lavoro supplementare o straordinario festivo notturno | +50% |
| Ore ordinarie in servizio notturno / festivo / festivo notturno (art. 57) | indennità di 2,50 € / 2,00 € / 4,50 € lordi l’ora |
Le percentuali si applicano sulla quota oraria della retribuzione dell’art. 53: la paga giornaliera è 1/26 delle componenti (retribuzione di posizione, retribuzione individuale di anzianità, indennità per mansioni superiori) e la paga oraria si ottiene dividendo la paga giornaliera per 6,33 (cioè la retribuzione mensile per 164,58). Le maggiorazioni non si cumulano tra loro e sostituiscono le indennità dell’art. 57. Il lavoro supplementare è quello oltre l’orario ordinario, lo straordinario quello oltre l’orario pieno: il testo fissa quel limite sia a 38 ore (comma 6) sia a 40 ore (comma 2). Per i part-time le ore aggiuntive fino al tempo pieno di 38 ore sono pagate con la maggiorazione del 25% (art. 35, comma 10).
Riposo giornaliero e settimanale
Il d.lgs. 66/2003, applicabile anche al personale CRI, garantisce:
- Riposo giornaliero: almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore tra la fine di un turno e l’inizio del successivo.
- Riposo settimanale: almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, di regola la domenica. Il CCNL (art. 28) lo dichiara irrinunciabile; se non cade di domenica, la domenica è considerata normale giornata di lavoro e si applica l’indennità dell’art. 57. L’art. 27 ammette deroghe al riposo giornaliero e alla durata del lavoro notturno solo in casi elencati (servizi di emergenza-urgenza oltre il turno, cambio turno, chiamata in reperibilità, trasferimenti oltre 12 ore, maxi-emergenze, grandi eventi non programmabili, attività umanitarie straordinarie).
- Pausa: per turni di più di 6 ore consecutive, il lavoratore ha diritto a una pausa.
Vestizione e spostamenti nell’assistenza domiciliare
Il CCNL del 27 maggio 2020 tratta due aspetti che interessano il personale operativo:
- Tempo di vestizione: l’ente fornisce a sue spese divise, indumenti e dispositivi di protezione (art. 61); la quantificazione dei tempi di vestizione e le modalità di fruizione, se dovuti, sono demandate alla contrattazione di secondo livello. Il CCNL nazionale non fissa quindi un numero di minuti.
- Spostamenti nell’assistenza domiciliare: per il personale impegnato in attività domiciliari, il tempo di spostamento tra il primo utente e i successivi è orario di lavoro, esclusi il tragitto verso il primo domicilio e il ritorno dall’ultimo; si aggiunge una indennità di flessibilità di 1,80 euro per ogni giornata di effettivo lavoro di assistenza domiciliare (art. 64).
La vestizione va quindi cercata nell’accordo aziendale; gli spostamenti domiciliari sono regolati direttamente dal CCNL.
Lavoro notturno: definizione e tutele aggiuntive
Il lavoro notturno è disciplinato dagli artt. 11-15 del d.lgs. 66/2003. Il lavoratore notturno è colui che svolge almeno tre ore del proprio orario di lavoro giornaliero nelle ore notturne (di regola 22:00-6:00) per un numero minimo di giorni stabilito dalla legge o dal CCNL. Per i lavoratori notturni è prevista:
- una visita medica preventiva e periodica;
- il diritto al passaggio al lavoro diurno in caso di controindicazioni sanitarie certificate;
- per le ore ordinarie, l’indennità notturna di 2,50 euro l’ora (4,50 euro se festivo notturno); per le ore di lavoro supplementare o straordinario, la maggiorazione del 30% (50% se festivo notturno).
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quante ore settimanali prevede il CCNL CRI?
Quanto vale lo straordinario notturno?
Il tempo per vestirsi è retribuito?
Posso essere obbligato a lavorare la domenica?
Quante ore di riposo ho tra un turno e l’altro?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL del personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana 2020-2022 (artt. 26, 27, 28, 53, 55, 57, 61, 64), letto sul testo del CCNL CRI 2020-2022 (PDF), e al d.lgs. 66/2003. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.