Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

Preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore di cooperativa

La fine del rapporto con il socio lavoratore di cooperativa ha una doppia dimensione: lavoristica (preavviso, giusta causa, giustificato motivo) e associativa (recesso, esclusione). Conoscere entrambi i piani è fondamentale per tutelare i propri diritti.

In sintesi

Il licenziamento del socio lavoratore segue le regole del CCNL di settore (termini di preavviso per livello e anzianità) e della legge ordinaria (giusta causa, giustificato motivo). Determina di norma anche la perdita della qualità di socio. L’esclusione associativa (art.2533 c.c.) è invece un atto dell’organo amministrativo che produce la risoluzione del rapporto di lavoro: il socio può impugnarli entrambi separatamente.

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Dati contrattuali

Termini di preavviso
Come da CCNL di settore (variabili per livello e anzianità)
Cause di licenziamento
Giusta causa (senza preavviso); giustificato motivo soggettivo/oggettivo (con preavviso)
Esclusione associativa
Art. 2533 c.c.; delibera CdA o assemblea; impugnabile entro 60 giorni
Norma di legge principale
L. 142/2001, artt. 1 e 5; L. 604/1966; D.Lgs. 23/2015
Impugnazione licenziamento
Entro 60 giorni dalla comunicazione scritta

Il preavviso nel lavoro cooperativo

I termini di preavviso per il licenziamento e per le dimissioni del socio lavoratore sono quelli previsti dal CCNL di settore richiamato nel regolamento interno, in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio.

Questi termini si applicano ai casi di:

  • licenziamento per giustificato motivo oggettivo (riduzione di personale, cambiamento organizzativo);
  • licenziamento per giustificato motivo soggettivo (inadempimento contrattuale non grave);
  • dimissioni del socio lavoratore.

Non è previsto preavviso in caso di giusta causa (mancanza grave che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto) né durante il periodo di prova.

L’omissione del preavviso obbliga la parte inadempiente a corrispondere l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato.

Licenziamento del socio lavoratore: la disciplina lavoristica

Per la parte giuslavoristica, il licenziamento del socio lavoratore con rapporto subordinato è regolato dalla L. 604/1966, dalla L. 300/1970 e, per le assunzioni successive al 7 marzo 2015, dal D.Lgs. 23/2015 (contratto a tutele crescenti). Le tutele applicabili (reintegrazione o indennità) dipendono:

  • dal numero di dipendenti della cooperativa (soglia 15);
  • dalla data di assunzione del socio (ante o post 7 marzo 2015);
  • dalla natura del vizio del licenziamento (nullità, annullabilità o illegittimità).

L’art.5 della L.142/2001 stabilisce espressamente che allo scioglimento del rapporto di lavoro del socio lavoratore si applica la normativa ordinaria sui licenziamenti, con esclusione dell’art.18 dello Statuto dei Lavoratori nei casi in cui il rapporto di lavoro cessa insieme al rapporto associativo (recesso o esclusione da socio). Questa è la deroga più rilevante rispetto al dipendente ordinario.

L’esclusione dal rapporto associativo: art. 2533 c.c.

L’esclusione è un provvedimento associativo, distinto dal licenziamento, con cui la cooperativa delibera la cessazione del rapporto di socio. Può essere deliberata dall’organo amministrativo o, se lo statuto prevede, dall’assemblea, nei casi indicati dall’art.2533 c.c.:

  • gravi violazioni degli obblighi associativi o contrattuali;
  • mancanza o perdita dei requisiti per la partecipazione;
  • casi previsti dallo statuto.

L’esclusione determina la risoluzione del rapporto di lavoro. Il socio ha 60 giorni per proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria. Separatamente, ha ulteriori 60 giorni per impugnare il licenziamento davanti al Giudice del Lavoro.

Tabella riepilogativa

Cessazione del rapporto di lavoro del socio lavoratore: sintesi
Causa Preavviso Effetto associativo Impugnazione
Giusta causa (licenziamento) No Perde qualità di socio Entro 60 gg (giud. del lavoro)
GMO / GMS (licenziamento) Sì (CCNL) Perde qualità di socio Entro 60 gg (giud. del lavoro)
Dimissioni Sì (CCNL) Perde qualità di socio (recesso dal rapporto assoc.) Non applicabile
Esclusione associativa No (atto assoc.) Sì – è l’esclusione stessa Entro 60 gg (art.2533 c.c.)
Superamento comporto Sì (CCNL) Perde qualità di socio Entro 60 gg (giud. del lavoro)

Le tutele applicabili al licenziamento illegittimo (reintegrazione o indennità) variano in base alla dimensione della cooperativa, alla data di assunzione e alla natura del vizio. Verificare con un consulente del lavoro o sindacalista.

Casi pratici

Tizio – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
La cooperativa logistica di cui Tizio è socio (livello 4°, 6 anni di anzianità) perde un contratto importante e decide di ridurre il personale. Tizio riceve una lettera di licenziamento per GMO con preavviso di 3 mesi (come da CCNL Logistica per quel livello e anzianità). Il licenziamento risolve anche il rapporto associativo; la cooperativa rimborsa la quota nei termini dello statuto.
Caia – Esclusione associativa e impugnazione
Il CdA della cooperativa edile delibera l’esclusione di Caia per «comportamento gravemente lesivo degli interessi sociali». Caia ritiene l’esclusione ingiustificata: entro 60 giorni propone opposizione al Tribunale (procedimento societario) e separatamente impugna il licenziamento davanti al Giudice del Lavoro. Le due cause seguono binari procedurali distinti.
Sempronio – Dimissioni e recesso dal rapporto associativo
Sempronio decide di lasciare la cooperativa metalmeccanica dopo 4 anni. Presenta le dimissioni con preavviso di 2 mesi (CCNL Cooperative Metalmeccaniche, livello C3). Le dimissioni risolvono sia il rapporto di lavoro sia quello associativo; lo statuto prevede che la quota venga rimborsata entro 90 giorni dall’approvazione del bilancio successivo.

Domande frequenti

Quali sono i termini di preavviso per il socio lavoratore?
I termini sono quelli del CCNL di settore applicabile, variabili per livello e anzianità. Si applicano sia in caso di licenziamento sia di dimissioni.
Il licenziamento del socio lavoratore è uguale a quello del dipendente ordinario?
Per la parte lavoristica sì: si applicano le regole ordinarie. In più, il licenziamento determina la perdita della qualità di socio. L’art.18 dello Statuto dei Lavoratori non si applica quando rapporto di lavoro e associativo cessano insieme.
Cos’è l’esclusione dalla cooperativa?
Un atto associativo deliberato dall’organo amministrativo per gravi violazioni (art.2533 c.c.). Determina la risoluzione del rapporto di lavoro. Impugnabile entro 60 giorni davanti al Tribunale.
Il socio escluso può impugnare sia l’esclusione sia il licenziamento?
Sì. L’esclusione si impugna entro 60 giorni ex art.2533 c.c.; il licenziamento si impugna entro 60 giorni davanti al Giudice del Lavoro. Sono due impugnazioni distinte.
Le dimissioni comportano la perdita della qualità di socio?
In linea generale sì, salvo diversa previsione statutaria. Lo statuto può consentire di mantenere la qualità di socio non lavoratore.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL del socio lavoratore, maternità, paternità e congedi del socio lavoratore, tredicesima, quattordicesima e premi del socio lavoratore e malattia e infortunio del socio lavoratore.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Il quadro normativo di riferimento è la L.142/2001, la L.604/1966, il D.Lgs.23/2015 e l’art.2533 del codice civile. Per i termini esatti di preavviso occorre consultare il CCNL di settore applicabile. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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In sintesi

  • La fine del rapporto con il socio lavoratore di cooperativa ha doppia natura: lavoristica (preavviso, giusta causa, giustificato motivo) e associativa (recesso, esclusione).
  • Il licenziamento segue il CCNL per i termini di preavviso e la legge ordinaria per le cause; determina di norma anche la perdita della qualità di socio.
  • Il preavviso varia per livello e anzianità; la giusta causa (art. 2119 c.c.) consente il recesso immediato senza preavviso.
  • L’esclusione associativa (art. 2533 c.c.) è un atto dell’organo sociale che risolve il rapporto di lavoro e va impugnata a parte.
  • Il socio può impugnare separatamente il licenziamento e l’esclusione, con termini e giudici propri.
  • La base normativa è la L. 142/2001, oltre alla L. 604/1966 e al D.Lgs. 23/2015 sui licenziamenti.
Indice dei contenuti

Il socio lavoratore di cooperativa vive una condizione giuridica doppia: è al tempo stesso lavoratore e membro dell’ente. La L. 142/2001 ha disegnato questa figura come titolare di due rapporti distinti ma collegati — quello associativo e quello di lavoro — e la fine del legame con la cooperativa può passare per entrambi i piani. Capire come interagiscono preavviso, licenziamento ed esclusione associativa è decisivo: una cessazione può nascere come atto lavoristico o come delibera societaria, con conseguenze, termini e rimedi profondamente diversi.

La doppia natura del rapporto

Con la L. 142/2001 il socio lavoratore instaura, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro — subordinato o di altra natura — con cui contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali. I due rapporti sono collegati: l’estinzione del legame associativo travolge, per espressa previsione di legge, anche quello di lavoro. Questa interdipendenza è la chiave per leggere ogni vicenda estintiva: bisogna sempre chiedersi se si stia agendo sul piano lavoristico, su quello associativo o su entrambi.

Il licenziamento del socio lavoratore

Sul versante lavoristico, il rapporto del socio può cessare per licenziamento, soggetto alle regole comuni: giusta causa, giustificato motivo soggettivo o oggettivo, con l’impianto sanzionatorio della L. 604/1966 e, per gli assunti dal 7 marzo 2015, del D.Lgs. 23/2015 sul contratto a tutele crescenti. Il licenziamento del socio determina di norma anche la cessazione del rapporto associativo. Restano fermi i requisiti di forma e motivazione del recesso datoriale, la cui mancanza espone la cooperativa alle conseguenze previste per il licenziamento illegittimo.

Preavviso, giusta causa e giustificato motivo

Il preavviso è il termine che la parte recedente deve rispettare nel licenziamento per giustificato motivo o nelle dimissioni, e che il CCNL gradua per livello e anzianità. La giusta causa, ex art. 2119 c.c., consente invece il recesso immediato senza preavviso quando si verifica un fatto così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Il giustificato motivo soggettivo riguarda un inadempimento meno grave; quello oggettivo attiene a ragioni tecnico-organizzative. La corretta qualificazione decide se spetta o meno l’indennità di mancato preavviso ex art. 2118 c.c.

L’esclusione associativa ex art. 2533 c.c.

Sul versante societario, il rapporto può cessare per esclusione del socio, deliberata dall’organo amministrativo o dall’assemblea nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, ai sensi dell’art. 2533 c.c. L’esclusione è un atto associativo, non un licenziamento, ma per effetto del collegamento previsto dalla L. 142/2001 risolve anche il rapporto di lavoro. Ciò significa che la cooperativa può far cessare il legame agendo sul piano societario; il socio, però, conserva strumenti di impugnazione propri di quell’atto.

Impugnazioni: due piani, due rimedi

La duplicità dei rapporti si riflette sui rimedi. L’esclusione associativa si impugna nei termini e secondo le regole proprie delle delibere societarie; il licenziamento si impugna con le forme e i termini del diritto del lavoro. Il socio può contestare separatamente i due atti, davanti agli organi competenti per ciascun piano. La giurisprudenza ha chiarito che la tutela lavoristica non è assorbita da quella societaria: occorre quindi attivare entrambe le impugnazioni quando entrambi gli atti vengono adottati, per non perdere alcuna protezione.

Strategia difensiva del socio

Per il socio lavoratore è essenziale identificare con esattezza la natura dell’atto ricevuto: una lettera di licenziamento, una delibera di esclusione o entrambe. Da questa qualificazione dipendono i termini per agire, l’organo competente e i possibili esiti. La prudenza suggerisce, in caso di dubbio, di impugnare tempestivamente su entrambi i fronti, perché i termini decadenziali sono distinti e una difesa parziale rischia di lasciare scoperto un piano. Per i termini di preavviso e le procedure interne il riferimento è il CCNL vigente e lo statuto della cooperativa.

Domande frequenti

Il licenziamento del socio lavoratore fa perdere anche la qualità di socio?

Di norma sì: per il collegamento previsto dalla L. 142/2001 l’estinzione del rapporto di lavoro incide sul legame associativo. I due piani restano però impugnabili separatamente.

Cosa distingue l’esclusione dal licenziamento?

L’esclusione è un atto associativo deliberato dall’organo sociale ex art. 2533 c.c.; il licenziamento è un atto lavoristico soggetto a giusta causa o giustificato motivo. L’esclusione risolve anche il rapporto di lavoro.

Quando spetta il preavviso e quando no?

Il preavviso, graduato dal CCNL per livello e anzianità, spetta nel licenziamento per giustificato motivo e nelle dimissioni. Nella giusta causa ex art. 2119 c.c. il recesso è immediato e senza preavviso.

Devo impugnare sia il licenziamento sia l’esclusione?

Sì, se ricevi entrambi gli atti: hanno termini, organi e regole distinti. La tutela lavoristica non è assorbita da quella societaria, perciò conviene impugnare su entrambi i piani.

Quali norme regolano il licenziamento del socio?

La L. 142/2001 sul socio lavoratore, la L. 604/1966 e, per gli assunti dal 7 marzo 2015, il D.Lgs. 23/2015 a tutele crescenti, oltre agli artt. 2118 e 2119 c.c. su preavviso e giusta causa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.