Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

Apprendistato nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

Le cooperative di produzione e lavoro possono assumere apprendisti secondo le regole del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL di settore applicabile. Al termine del contratto formativo l’apprendista può essere ammesso come socio lavoratore, integrando la dimensione formativa con quella mutualistica.

In sintesi

L’apprendistato professionalizzante è la tipologia più diffusa nelle cooperative di produzione e lavoro. La durata e le percentuali retributive seguono il CCNL di settore applicabile. Al termine, la cooperativa decide se confermare e — se lo statuto lo prevede — proporre l’ammissione come socio. Il TFR matura durante tutto il periodo di apprendistato.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Norma di legge
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, artt. 41-47
Tipologia principale
Apprendistato professionalizzante (Tipo B)
Età di accesso
15-29 anni
Durata
Come da CCNL di settore (da 2 a 5 anni a seconda del livello)
Retribuzione
Percentuale del minimo tabellare del livello di destinazione, come da CCNL
Formazione
Minimo 120 ore/anno di formazione trasversale + formazione tecnico-professionale

L’apprendistato nelle cooperative di produzione e lavoro

Le cooperative di produzione e lavoro utilizzano l’apprendistato come strumento di inserimento lavorativo e formazione, al pari delle aziende ordinarie. L’apprendistato non presuppone la qualità di socio: l’apprendista è un lavoratore dipendente della cooperativa che segue un percorso formativo verso la qualifica professionale di destinazione.

La specificita cooperativistica emerge al termine del contratto: la cooperativa può scegliere di ammettere l’ex apprendista confermato come socio lavoratore, integrando così la valutazione professionale con quella mutualistica. Questa scelta dipende dalla cooperativa, dallo statuto e dalla volontà dell’interessato; non è automatica.

Tipologie di apprendistato applicabili

Il D.Lgs. 81/2015 prevede tre tipologie di apprendistato, tutte applicabili in cooperativa:

  1. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (Tipo A): per giovani dai 15 ai 25 anni, in alternanza con istituzioni formative regionali.
  2. Apprendistato professionalizzante (Tipo B): per giovani dai 18 ai 29 anni (17 se in possesso di qualifica professionale), finalizzato al conseguimento di una qualifica contrattuale. È il più diffuso nelle cooperative industriali, logistiche ed edili.
  3. Apprendistato di alta formazione e ricerca (Tipo C): per giovani dai 18 ai 29 anni, finalizzato al conseguimento di titoli universitari o post-universitari.

Durata e retribuzioni

La durata e le percentuali retributive dell’apprendistato professionalizzante sono fissate dal CCNL di settore applicabile. In linea generale:

  • La durata varia da 2 a 5 anni, in relazione alla qualifica di destinazione (livelli inferiori: durata più breve; livelli superiori: più lunga).
  • La retribuzione è una percentuale crescente del minimo tabellare del livello di destinazione finale: tipicamente dal 70-80% nei primi mesi, fino all’85-90% negli ultimi mesi, con scaglioni di aumento predeterminati dal CCNL.

Non si può indicare una percentuale unica valida per tutti i settori: verificare il testo del CCNL di settore applicabile alla propria cooperativa.

Formazione obbligatoria dell’apprendista

L’apprendistato professionalizzante prevede una formazione strutturata su due componenti:

  • Formazione trasversale (o di base): almeno 120 ore nel triennio, su competenze comunicative, relazionali, sicurezza sul lavoro, disciplina del rapporto di lavoro. Può essere erogata da enti bilaterali, fondi interprofessionali o dalla cooperativa stessa.
  • Formazione tecnico-professionale: specifica per la qualifica di destinazione, erogata direttamente dalla cooperativa sotto la responsabilità del tutor aziendale.

Tabella riepilogativa

Apprendistato professionalizzante in cooperativa: struttura generale
Elemento Disciplina Note
Durata CCNL di settore (2-5 anni tipici) Varia per livello di destinazione
Retribuzione (inizio) CCNL (tipic. 70-80% del min. livello destinazione) Cresce per scaglioni
Retribuzione (fine) CCNL (tipic. 85-90% del min. livello destinazione) Fino a conferma
TFR Art. 2120 c.c. Matura dall’inizio
Formazione trasversale D.Lgs. 81/2015 Min. 120 h nel triennio
Recesso al termine Art. 42 D.Lgs. 81/2015 Con preavviso minimo; altrimenti trasformazione a TI
Ammissione a socio Statuto cooperativa Eventuale, non automatica

Le percentuali retributive variano da CCNL a CCNL. Verificare il testo aggiornato del CCNL di settore applicabile.

Casi pratici

Tizio – Apprendista metalmeccanico e poi socio
Tizio, 22 anni, viene assunto come apprendista di tipo B in una cooperativa metalmeccanica per il livello C3. Il CCNL Cooperative Metalmeccaniche prevede una durata di 36 mesi e una retribuzione crescente dall’80% al 90% del minimo C3. Al termine, la cooperativa lo conferma e, dopo 6 mesi di attività ordinaria, propone la sua ammissione come socio lavoratore. Tizio accetta e versa la quota minima di partecipazione prevista dallo statuto.
Caia – Mancata conferma al termine dell’apprendistato
Caia completa un apprendistato di 24 mesi in una cooperativa logistica. La cooperativa, per calo di commesse, decide di non confermarla. Comunica il recesso con 30 giorni di preavviso come previsto dall’art.42 D.Lgs. 81/2015. Caia ha diritto alla liquidazione del TFR maturato in 24 mesi e alla NASpI se ha i requisiti contributivi.
Sempronio – Formazione e tutor aziendale
Sempronio è il tutor aziendale designato per seguire un apprendista in una cooperativa edile. Il piano formativo individuale, redatto alla firma del contratto, prevede 120 ore di formazione trasversale in 3 anni (40 ore/anno in e-learning via il fondo bilaterale del settore) e formazione professionale pratica sul cantiere. Sempronio firma il piano come tutor e tiene un registro delle ore.

Domande frequenti

L’apprendista in cooperativa può diventare socio?
Sì, ma non automaticamente. Al termine del contratto, se la cooperativa conferma il rapporto, l’ex apprendista può essere ammesso come socio lavoratore secondo le procedure statutarie.
Qual è la retribuzione dell’apprendista in cooperativa?
Una percentuale crescente del minimo tabellare del livello di destinazione, come da CCNL di settore. Di norma dal 70-80% all’inizio fino all’85-90% negli ultimi mesi.
Il TFR matura durante l’apprendistato?
Sì. Matura dall’inizio del contratto ed è liquidato alla cessazione del rapporto.
La cooperativa può recedere al termine dell’apprendistato?
Sì. Con un preavviso minimo (art.42 D.Lgs. 81/2015). Se non recede, il rapporto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato.
L’apprendistato può svolgersi in cooperativa per settori non industriali?
Sì. L’apprendistato professionalizzante si applica a tutti i settori, incluse cooperative di logistica, pulizie, servizi ambientali, edilizia. Il CCNL di riferimento disciplina le specifiche.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore, ferie, permessi e ROL del socio lavoratore, maternità, paternità e congedi del socio lavoratore e tredicesima, quattordicesima e premi del socio lavoratore.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Il quadro normativo di riferimento è il D.Lgs. 81/2015. Per le durate e le percentuali retributive occorre consultare il testo del CCNL di settore applicabile. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • L'apprendistato è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015 (artt. 41-47); nelle cooperative di produzione e lavoro la forma più diffusa è quella professionalizzante (tipo B), per i 18-29 anni.
  • L'apprendista è un lavoratore subordinato a tutti gli effetti: matura TFR (art. 2120 c.c.), ferie, mensilità aggiuntive e contribuzione.
  • La retribuzione è una percentuale del minimo tabellare del livello di destinazione, definita dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.
  • Il contratto deve prevedere un piano formativo individuale e formazione effettiva (trasversale e tecnico-professionale).
  • La specificità cooperativistica emerge al termine: la cooperativa può ammettere l'ex apprendista confermato come socio lavoratore, secondo lo statuto.
  • Al termine del periodo formativo, in assenza di disdetta, il rapporto prosegue come ordinario a tempo indeterminato.
Indice dei contenuti

L'apprendistato nelle cooperative di produzione e lavoro intreccia due dimensioni che altrove restano separate: quella del rapporto di lavoro subordinato in formazione e quella, tipicamente mutualistica, dell'ammissione a socio. Capire questo intreccio è essenziale, perché l'apprendista in cooperativa è prima di tutto un lavoratore dipendente, e solo eventualmente, al termine del percorso, un futuro socio. Il quadro normativo è il D.Lgs. 81/2015, che ha riordinato l'istituto attorno a tre tipologie.

L'apprendistato professionalizzante come strumento principale

Tra le tre forme previste dalla legge (per la qualifica e il diploma, professionalizzante, di alta formazione e ricerca), la cooperativa di produzione e lavoro utilizza prevalentemente la seconda: l'apprendistato professionalizzante o di mestiere, rivolto ai giovani tra i diciotto e i ventinove anni, finalizzato a conseguire una qualificazione professionale attraverso formazione sul lavoro e acquisizione di competenze tecnico-professionali. La durata è stabilita dal CCNL in funzione del livello di destinazione, entro i tetti massimi di legge.

L'apprendista è un lavoratore a tutti gli effetti

Un punto da chiarire subito: l'apprendista non è un socio in prova né un tirocinante. È un lavoratore subordinato con contratto a tempo indeterminato a causa formativa. Ne consegue che matura tutti gli istituti del rapporto: il TFR ai sensi dell'art. 2120 c.c. per l'intero periodo, le ferie, le mensilità aggiuntive, i permessi, la copertura previdenziale e assicurativa. La causa formativa incide sulla retribuzione e sul recesso, non sulla natura subordinata del rapporto.

La retribuzione "sotto-inquadrata" e il suo limite

La specificità economica dell'apprendistato è il cosiddetto sotto-inquadramento: la retribuzione è fissata in percentuale del minimo tabellare del livello di destinazione, oppure mediante inquadramento in livelli inferiori che crescono progressivamente. Questo riconosce che l'apprendista sta ancora imparando, ma il meccanismo è temporaneo e regolato dal CCNL. Per le percentuali e la progressione esatte occorre consultare il testo contrattuale vigente, senza affidarsi a valori indicativi.

L'obbligo formativo come cuore del contratto

Ciò che distingue l'apprendistato da un normale rapporto di lavoro è la formazione effettiva. Il contratto deve prevedere un piano formativo individuale e l'azienda deve erogare formazione interna (tecnico-professionale) e, secondo le regole regionali, formazione trasversale di base. La formazione non è un adempimento formale: la sua omissione può comportare la trasformazione del rapporto e sanzioni. Nella cooperativa la formazione assume anche un valore di socializzazione al modello mutualistico.

Il passaggio a socio lavoratore

Qui sta l'elemento identitario della cooperativa. Al termine del percorso formativo, la cooperativa valuta se confermare l'apprendista e, se lo statuto lo prevede, può proporne l'ammissione come socio lavoratore. È una scelta che integra la valutazione professionale con quella mutualistica: il socio lavoratore instaura con la cooperativa un duplice rapporto, associativo e di lavoro, disciplinato dalla L. 142/2001. La conferma come dipendente e l'ammissione a socio sono atti distinti: si può essere confermati senza diventare soci.

La conclusione del periodo e la stabilizzazione

Al termine della durata formativa, se nessuna delle parti recede con il preavviso previsto, il rapporto prosegue automaticamente come ordinario a tempo indeterminato e l'apprendista acquisisce la qualifica del livello di destinazione, con la piena retribuzione tabellare. È il momento in cui l'investimento formativo della cooperativa si consolida e, eventualmente, si apre la prospettiva associativa.

Domande frequenti

L'apprendista in cooperativa è già un socio?

No. L'apprendista è un lavoratore subordinato dipendente della cooperativa. L'ammissione a socio lavoratore è eventuale e successiva, decisa al termine del percorso formativo se lo statuto lo prevede.

L'apprendista matura il TFR?

Sì. L'apprendista matura il TFR ai sensi dell'art. 2120 c.c. per tutto il periodo di apprendistato, oltre a ferie, mensilità aggiuntive, contribuzione e copertura assicurativa.

Quanto guadagna un apprendista?

La retribuzione è una percentuale del minimo tabellare del livello di destinazione, o un inquadramento in livelli inferiori crescente nel tempo. Le percentuali esatte sono fissate dal CCNL vigente.

Cosa succede alla fine dell'apprendistato?

Se nessuna parte recede con preavviso, il rapporto prosegue automaticamente come ordinario a tempo indeterminato e l'apprendista acquisisce la qualifica del livello di destinazione con piena retribuzione.

La cooperativa è obbligata ad ammettere l'apprendista come socio?

No. L'ammissione a socio è una facoltà, non un obbligo, ed è atto distinto dalla conferma come dipendente. Si può essere confermati lavoratori senza diventare soci, secondo lo statuto della cooperativa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.