Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

Welfare e sanità integrativa CCNL ANASTE 2025: ente bilaterale, fondi e prestazioni

Il sistema di welfare previsto dal CCNL ANASTE per i lavoratori delle RSA e case di riposo si fonda sull’ente bilaterale ENBAS, su eventuali piani sanitari integrativi aziendali e sulla previdenza complementare individuale. Comprendere questi strumenti permette di sfruttare appieno le tutele contrattuali e fiscali disponibili.

In sintesi

Il CCNL ANASTE prevede un sistema di welfare di settore tramite l’ente bilaterale ENBAS e rimanda alla contrattazione aziendale per l’attivazione di piani sanitari integrativi. La previdenza complementare è accessibile tramite fondi pensione aperti o PIP, in assenza di un fondo chiuso dedicato esclusivamente al settore ANASTE.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
Ultimo rinnovo
23 luglio 2025 (verbale); testo consolidato 3 novembre 2025
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025
Ente bilaterale
ENBAS — Ente Nazionale Bilaterale delle Strutture Socio-Assistenziali
Previdenza complementare
Fondi aperti o PIP (in assenza di fondo chiuso di categoria esclusivo)

L’ente bilaterale ENBAS: cos’è e come funziona

L’ENBAS (Ente Nazionale Bilaterale delle Strutture Socio-Assistenziali) è l’organismo paritetico istituito dal CCNL ANASTE tra la parte datoriale (ANASTE) e le organizzazioni sindacali firmatarie. Ha personalità giuridica propria e persegue finalità di assistenza, formazione professionale e welfare integrativo per i lavoratori delle strutture aderenti.

I compiti istituzionali dell’ENBAS includono:

  • gestione di prestazioni di carattere assistenziale per i lavoratori in forza nelle strutture aderenti (contributi per spese sanitarie non coperte dal SSN, sussidi per situazioni di difficoltà temporanea, contributi per formazione professionale continua);
  • attività di studio, ricerca e monitoraggio sul mercato del lavoro nel settore socio-assistenziale;
  • supporto alla contrattazione aziendale di secondo livello e alle commissioni paritetiche;
  • gestione delle procedure di conciliazione e arbitrato nelle controversie di lavoro.

L’adesione all’ENBAS è condizione per beneficiare di alcune agevolazioni previste dal CCNL ANASTE. I datori che non versano i contributi dovuti all’ente bilaterale possono perdere il diritto alle riduzioni contributive INPS collegate al contratto.

La sanità integrativa nel settore ANASTE

A differenza di altri CCNL del comparto sociosanitario (ad esempio il CCNL delle cooperative sociali, che per alcune sigle fa riferimento a fondi sanitari specifici), il CCNL ANASTE non individua a livello nazionale un fondo sanitario integrativo chiuso esclusivamente dedicato alle strutture ANASTE.

Le prestazioni sanitarie integrative per i lavoratori possono essere attivate attraverso due canali principali:

  1. Prestazioni ENBAS: l’ente bilaterale eroga contributi per spese sanitarie straordinarie (interventi chirurgici, protesi, trattamenti non coperti dal SSN) ai lavoratori delle strutture aderenti che ne fanno richiesta, nei limiti e secondo le modalità del regolamento vigente dell’ente.
  2. Piani sanitari aziendali: il datore di lavoro può attivare, tramite accordo aziendale o piano unilaterale, una polizza sanitaria collettiva o l’adesione a un fondo sanitario aperto (es. Fondo Est, Fondo QAS, o altri fondi sanitari integrativi iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari del Ministero della Salute) a favore dei dipendenti. Le prestazioni erogate tramite questi strumenti beneficiano del regime di non imponibilità fiscale e contributiva previsto dall’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, a condizione che il piano sanitario sia rivolto alla generalità o a categorie di dipendenti.

Verifica con l’HR aziendale: l’esistenza di un piano sanitario integrativo dipende dalla struttura specifica. Non tutte le RSA aderenti ad ANASTE hanno attivato una polizza collettiva. È opportuno verificare nel proprio contratto individuale o nel regolamento aziendale se tale beneficio è previsto.

Tabella riepilogativa dei pilastri di welfare CCNL ANASTE

Struttura del welfare nel CCNL ANASTE — schema riepilogativo
Pilastro Strumento Obbligo contrattuale Note
Bilateralità ENBAS Sì (obbligo di adesione per le strutture ANASTE) Contributi a carico di datore e lavoratore; prestazioni variabili per regolamento
Sanità integrativa Prestazioni ENBAS + eventuale polizza aziendale Parziale (ENBAS obbligatorio; polizza aziendale facoltativa o da accordo) Nessun fondo sanitario chiuso di categoria esclusivo ANASTE
Previdenza complementare Fondi aperti o PIP autorizzati COVIP No (il lavoratore sceglie liberamente; silenzio-assenso → FondINPS) Nessun fondo chiuso di categoria esclusivo ANASTE
Welfare aziendale Accordo aziendale o piano unilaterale del datore No (facoltativo, demandato alla contrattazione di 2° livello) Regime fiscale agevolato ex art. 51, cc. 2-3, TUIR
Formazione continua ENBAS e accordi regionali Parziale (obblighi formativi per specifici profili professionali) 120 ore/anno per apprendisti; ECM per professionisti sanitari

La previdenza complementare: opzioni per i lavoratori ANASTE

In assenza di un fondo pensione chiuso di categoria esclusivamente dedicato alle strutture ANASTE, i lavoratori del settore possono costruire la propria previdenza complementare attraverso:

  • Fondi pensione aperti: gestiti da banche, assicurazioni o SGR e autorizzati dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione). Il lavoratore versa il TFR e, facoltativamente, un contributo aggiuntivo volontario. Il datore non ha obbligo di versare un contributo proprio in assenza di un fondo collettivo di categoria, salvo accordo aziendale.
  • Piani Individuali Pensionistici (PIP): contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale, anch’essi soggetti alla vigilanza COVIP. Maggiore flessibilità ma spesso costi di gestione più elevati rispetto ai fondi aperti.
  • FondINPS (Fondo Residuale INPS): nel caso di silenzio-assenso entro 6 mesi dall’assunzione, in assenza di un fondo collettivo applicabile, il TFR confluisce nel Fondo Residuale gestito dall’INPS. È una soluzione di «default», generalmente meno efficiente rispetto a un fondo pensione attivo.

I contributi versati ai fondi pensione (TFR + eventuali contributi volontari) sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a un massimo di 5.164,57 euro annui (ai sensi dell’art. 10 del TUIR). Le prestazioni al pensionamento sono tassate con aliquote ridotte (dal 9% al 15%) in funzione degli anni di partecipazione al fondo.

Il welfare aziendale: opportunità dalla contrattazione di secondo livello

Il CCNL ANASTE promuove lo sviluppo del welfare aziendale come strumento di integrazione della retribuzione e di miglioramento del benessere dei lavoratori. Tramite accordo aziendale o di secondo livello, il datore può predisporre un piano di welfare che includa:

  • buoni pasto o servizio mensa (non imponibili fino a 8 euro al giorno per buoni elettronici);
  • rimborso spese per asilo nido, scuola, libri di testo per i figli;
  • polizze sanitarie integrative collettive (non imponibili ai fini IRPEF e contributivi se rivolte alla generalità dei dipendenti);
  • abbonamenti ai trasporti pubblici;
  • servizi di supporto psicologico o counseling (rilevanti per il personale delle RSA, esposto a elevato stress occupazionale).

Il valore complessivo dei benefit di welfare non soggetti a tassazione è fissato dalla legge (art. 51, comma 3, TUIR) in 1.000 euro annui (elevabili a 2.000 euro per i lavoratori con almeno un figlio a carico, limitatamente agli anni in cui la norma lo prevede). Qualora il piano di welfare sia collegato a un premio di risultato, il limite si somma a quello del premio detassato.

Casi pratici

Tizio — OSS che verifica le prestazioni ENBAS dopo una spesa sanitaria
Tizio, OSS al livello 4 in una RSA aderente ad ANASTE, ha sostenuto una spesa odontoiatrica non rimborsata dal SSN di 800 €. Verifica sul sito dell’ENBAS se la struttura dove lavora è in regola con i versamenti all’ente bilaterale e se la sua spesa rientra tra quelle rimborsabili. Accertato che la struttura è aderente e in regola, presenta la richiesta di contributo con fattura e documentazione medica. Riceve il rimborso nei limiti e nei massimali previsti dal regolamento ENBAS vigente.
Caia — Infermiera che sceglie un fondo pensione aperto
Caia, infermiera al livello 8, all’assunzione decide di destinare il TFR futuro a un fondo pensione aperto di sua scelta, autorizzato dalla COVIP. In aggiunta al TFR, versa volontariamente 100 € mensili (1.200 € annui), che deduce integralmente dall’IRPEF entro il limite di 5.164,57 €. Il datore non ha obbligo di versare un contributo proprio in assenza di un fondo collettivo di categoria. Dopo 30 anni di partecipazione, le prestazioni saranno tassate al 9%, con un risparmio fiscale significativo rispetto alla tassazione ordinaria.
Sempronio — Direttore di struttura che introduce un piano di welfare aziendale
Sempronio, direttore di una RSA con 35 dipendenti, propone al sindacato aziendale un piano di welfare che include: buoni pasto elettronici da 8 € per giorno lavorato, un abbonamento annuale ai trasporti pubblici per ogni dipendente (250 €) e l’attivazione di una polizza sanitaria integrativa collettiva con copertura per visite specialistiche e accertamenti diagnostici. L’accordo aziendale è firmato dalla RSU aziendale e depositato telematicamente. Il costo annuo per la struttura è parzialmente compensato dalla riduzione del cuneo fiscale e contributivo: i benefit sono esenti da contributi INPS e da IRPEF entro i limiti di legge.

Domande frequenti

Cos’è l’ENBAS e cosa offre ai lavoratori delle RSA ANASTE?
L’ENBAS (Ente Nazionale Bilaterale delle strutture socio-assistenziali) è l’ente bilaterale istituito dal CCNL ANASTE. Gestisce prestazioni integrative per i lavoratori delle strutture aderenti: contributi per spese sanitarie, sussidi in caso di difficoltà, contributi per formazione. Le prestazioni specifiche e i massimali sono consultabili sul sito dell’ente e possono variare nel tempo.
Esiste un fondo sanitario integrativo chiuso dedicato esclusivamente al settore ANASTE?
Al momento della redazione di questa guida, il CCNL ANASTE non individua un fondo sanitario integrativo chiuso esclusivamente dedicato alle strutture ANASTE. Le prestazioni sanitarie integrative passano attraverso l’ENBAS o piani sanitari aziendali attivati con accordo di secondo livello.
Il datore di lavoro deve versare contributi all’ENBAS?
Sì. Il CCNL ANASTE prevede l’obbligo per i datori aderenti di versare contributi all’ENBAS per ogni lavoratore in forza. Il mancato versamento può comportare l’inapplicabilità di alcune agevolazioni previste dal contratto.
I lavoratori ANASTE possono aderire a un fondo pensione complementare?
Sì. In assenza di un fondo pensione chiuso di categoria, i lavoratori possono aderire a fondi pensione aperti o PIP autorizzati dalla COVIP. In caso di silenzio-assenso, il TFR va al Fondo Residuale INPS (FondINPS). I contributi versati sono deducibili fino a 5.164,57 € annui.
Il welfare aziendale può sostituire parte della retribuzione nel CCNL ANASTE?
No. Il welfare aziendale si aggiunge alla retribuzione contrattuale minima garantita dal CCNL. Può essere introdotto tramite accordo aziendale e beneficia di esenzione fiscale e contributiva entro i limiti di legge (1.000 € annui, elevabili a 2.000 € con figli a carico).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2025, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi 2025.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo consolidato del CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali ANASTE del 3 novembre 2025 (vigenza 2023-2025). Le informazioni sull’ENBAS e sulle prestazioni dell’ente bilaterale sono di carattere generale: per i massimali e le condizioni di accesso aggiornati è necessario consultare direttamente l’ente. Le indicazioni sulla previdenza complementare e sul welfare aziendale hanno finalità illustrativa e non costituiscono consulenza fiscale o previdenziale. Per situazioni individuali è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o a un consulente previdenziale abilitato.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il welfare del CCNL ANASTE per RSA e case di riposo si fonda sull'ente bilaterale ENBAS e sulla contrattazione aziendale per i piani sanitari integrativi.
  • La previdenza complementare è accessibile tramite fondi pensione aperti o PIP, in assenza di un fondo chiuso dedicato esclusivamente al settore.
  • Gli enti bilaterali erogano prestazioni e servizi ulteriori rispetto a quelli pubblici, su base mutualistica e paritetica.
  • Le prestazioni di welfare beneficiano, nei limiti di legge, del trattamento fiscale agevolato dell'art. 51 TUIR.
  • Per quote di adesione, contribuzione e prestazioni si rinvia ai regolamenti degli enti e alle tabelle del CCNL vigente.
Indice dei contenuti

Il sistema di welfare del CCNL ANASTE, applicato ai lavoratori delle residenze sanitarie assistenziali e delle case di riposo, ha una struttura più snella rispetto ai comparti dotati di fondi negoziali chiusi: ruota attorno all'ente bilaterale di settore, all'iniziativa della contrattazione aziendale e a strumenti di previdenza complementare di mercato. Comprenderne l'articolazione consente di valorizzare tutele e vantaggi fiscali altrimenti sottoutilizzati.

L'ente bilaterale ENBAS

L'ENBAS è l'organismo paritetico costituito dalle parti firmatarie del CCNL ANASTE per gestire servizi e prestazioni di natura mutualistica a favore di lavoratori e imprese del settore socio-assistenziale. Gli enti bilaterali svolgono tipicamente funzioni di sostegno, formazione, sicurezza e welfare; l'effettiva gamma di prestazioni e le condizioni di accesso sono definite dallo statuto e dai regolamenti dell'ente, che vanno consultati per il dettaglio aggiornato.

La sanità integrativa e il ruolo della contrattazione aziendale

Nel comparto ANASTE l'assistenza sanitaria integrativa non poggia necessariamente su un fondo nazionale unico, ma può essere attivata dalla contrattazione aziendale attraverso piani dedicati. Ciò significa che il livello di copertura può variare da impresa a impresa: dove esiste un accordo di secondo livello, il lavoratore può accedere a prestazioni sanitarie integrative; dove non esiste, restano le tutele del Servizio Sanitario Nazionale e gli eventuali strumenti individuali.

La previdenza complementare senza fondo chiuso di categoria

In assenza di un fondo pensione negoziale chiuso esclusivo del settore, il lavoratore ANASTE può aderire a fondi pensione aperti o a piani individuali pensionistici (PIP). L'adesione consente di destinare il TFR e contributi volontari alla costruzione di una rendita integrativa, con i vantaggi fiscali del D.Lgs. 252/2005. La scelta dello strumento richiede attenzione ai costi e al profilo di rischio della linea di investimento.

Il regime fiscale del welfare

Le somme e i servizi di welfare riconosciuti al lavoratore godono, entro i limiti fissati dall'art. 51 del TUIR, di un trattamento di favore: alcune utilità sono escluse dalla base imponibile, altre concorrono solo parzialmente. Questo rende il welfare uno strumento efficiente di integrazione del reddito, soprattutto in un settore ad alta intensità di lavoro come quello assistenziale.

Le peculiarità del lavoro nelle RSA

Il personale delle RSA e delle case di riposo opera in contesti caratterizzati da turnazione, carico assistenziale elevato e rischio biologico. Il welfare contrattuale e la previdenza complementare assumono perciò un valore non solo economico ma anche di tutela del benessere del lavoratore. La sanità integrativa, ove attivata, può coprire prestazioni di prevenzione e cura particolarmente rilevanti per queste mansioni.

Cosa verificare nel proprio rapporto

Per il singolo lavoratore è utile verificare se l'azienda ha attivato un piano sanitario integrativo di secondo livello, se versa regolarmente all'ENBAS e quali strumenti di previdenza complementare sono effettivamente disponibili. Le quote, i massimali e le condizioni di accesso non sono valori universali: vanno letti nei regolamenti degli enti, negli accordi aziendali e nelle tabelle del CCNL vigente.

Domande frequenti

Cos'è l'ENBAS nel CCNL ANASTE?

L'ENBAS è l'ente bilaterale nazionale delle strutture socio-assistenziali, organismo paritetico costituito dalle parti firmatarie del CCNL ANASTE per erogare servizi e prestazioni mutualistiche a lavoratori e imprese del settore, secondo statuto e regolamenti propri.

Esiste una sanità integrativa nazionale per il settore ANASTE?

La sanità integrativa nel comparto ANASTE è demandata in larga parte alla contrattazione aziendale: dove esiste un accordo di secondo livello il lavoratore accede a piani sanitari integrativi, altrimenti restano le tutele del Servizio Sanitario Nazionale e gli strumenti individuali.

Come funziona la previdenza complementare nel settore?

In assenza di un fondo negoziale chiuso esclusivo, il lavoratore può aderire a fondi pensione aperti o a PIP, destinandovi il TFR e contributi volontari, con i vantaggi fiscali previsti dal D.Lgs. 252/2005.

Le prestazioni di welfare sono tassate?

Le utilità di welfare godono, entro i limiti dell'art. 51 del TUIR, di un trattamento fiscale agevolato: alcune sono escluse dalla base imponibile, altre vi concorrono solo parzialmente, riducendo il carico fiscale sul lavoratore.

Cosa conviene verificare sul proprio rapporto?

È utile controllare se l'azienda ha attivato un piano sanitario integrativo di secondo livello, se versa regolarmente all'ENBAS e quali strumenti di previdenza complementare sono disponibili, consultando regolamenti, accordi aziendali e tabelle del CCNL vigente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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