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CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: apprendistato professionalizzante
Guida all’apprendistato professionalizzante nel CCNL Unionmeccanica Confapi: durata per livello di destinazione, inquadramento e retribuzione progressiva, formazione obbligatoria, ruolo del tutor e trasformazione a tempo indeterminato al termine del periodo.
Nel CCNL Metalmeccanica PMI Confapi l’apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015) dura da 18 a 36 mesi in base al livello di destinazione. La retribuzione cresce progressivamente, partendo da un livello inferiore a quello finale. La formazione (almeno 120 ore nel triennio) è a carico del datore. Al termine, il contratto si converte in tempo indeterminato salvo recesso entro 30 giorni.
Il quadro normativo: legge e CCNL
L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dagli artt. 44-47 del D.Lgs. 81/2015 (c.d. Codice dei contratti di lavoro), che assegna ai contratti collettivi nazionali il compito di definire: durata minima e massima, percentuali retributive, monte ore di formazione e modalità di affiancamento da parte del tutor aziendale.
Il CCNL Unionmeccanica Confapi esercita queste facoltà delegando disciplina dettagliata alle norme contrattuali. È importante non confondere la disciplina di questo contratto con quella del CCNL Metalmeccanici Industria (Federmeccanica), che prevede durate e percentuali retributive parzialmente diverse.
L’apprendistato professionalizzante è l’unica tipologia normalmente stipulata nel settore: l’apprendistato per la qualifica e il diploma (art. 43 D.Lgs. 81/2015) e quello di alta formazione e ricerca (art. 45) sono più rari e richiedono il coinvolgimento di istituzioni formative esterne con accordi specifici regionali.
Durata per livello di destinazione
Il CCNL Unionmeccanica Confapi fissa la durata dell’apprendistato professionalizzante in funzione del livello di inquadramento finale al quale l’apprendista è destinato al termine del percorso:
- Livelli 2° e 3° (operaio comune e qualificato): durata di 18 mesi.
- Livelli 4° e 5° (operaio specializzato, altamente specializzato, tecnico di produzione): durata di 24 mesi.
- Livelli 6° e 7° (capo squadra, impiegato direttivo): durata di 36 mesi.
La durata massima assoluta stabilita dalla legge è di 3 anni (36 mesi). La durata può essere prolungata di un ulteriore anno in caso di malattia, infortuni o altra causa di sospensione che superi 30 giorni nel corso del periodo formativo. Il periodo di prova (se pattuito) si computa nella durata dell’apprendistato, ma il recesso durante la prova permane libero.
Per i livelli 8° e 9° (Quadri) non è normalmente previsto l’accesso attraverso l’apprendistato professionalizzante ordinario del CCNL; i quadri vengono assunti con contratto a tempo indeterminato ordinario o, in alcuni casi, tramite l’apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all’art. 45 D.Lgs. 81/2015, che richiede un accordo specifico con l’istituzione formativa.
Inquadramento e retribuzione progressiva
Durante l’apprendistato, la legge (art. 42, comma 2, D.Lgs. 81/2015) stabilisce che l’apprendista non può essere inquadrato a più di due livelli al di sotto di quello finale di destinazione. Il CCNL Unionmeccanica Confapi disciplina la progressione nel modo seguente:
- Per i primi due terzi della durata contrattuale, l’apprendista è inquadrato al livello immediatamente inferiore a quello di destinazione finale.
- Per il restante periodo (ultimo terzo), l’inquadramento sale al livello di destinazione finale o a quello immediatamente inferiore, secondo quanto specificamente stabilito per ciascuna fascia di durata.
In pratica, un apprendista destinato al 5° livello con durata di 24 mesi sarà inquadrato al 4° livello per i primi 16 mesi e al 5° livello (o al livello immediatamente inferiore) negli ultimi 8 mesi. La retribuzione corrisponde al minimo tabellare del livello di inquadramento effettivo in quel momento.
Non è ammessa alcuna percentualizzazione della retribuzione al di sotto del minimo tabellare del livello di inquadramento (la prassi di pagare una percentuale del minimo, diffusa in passato, non è conforme all’attuale impianto del D.Lgs. 81/2015).
Tabella riepilogativa
| Livello finale | Durata | Inquadramento fase 1 (primi 2/3) | Inquadramento fase 2 (ultimo 1/3) | Formazione (ore totali) |
|---|---|---|---|---|
| 2° e 3° | 18 mesi | Livello inferiore al finale | Livello finale | Min. 40 ore |
| 4° e 5° | 24 mesi | Livello inferiore al finale | Livello finale | Min. 80 ore |
| 6° e 7° | 36 mesi | Livello inferiore al finale | Livello inferiore al finale (poi finale a fine percorso) | Min. 120 ore |
Le ore di formazione minime indicate sono indicative: il CCNL fissa 120 ore nel triennio per i percorsi di 36 mesi. Per i percorsi più brevi (18 e 24 mesi) il monte ore si riduce proporzionalmente. Il piano formativo individuale (PFI) deve essere redatto e firmato da datore, apprendista e tutor prima o contestualmente all’assunzione.
Formazione: piano formativo individuale e tutor
La formazione nell’apprendistato professionalizzante è di due tipi:
- Formazione di tipo professionalizzante: interamente a carico del datore, svolta in azienda sotto la guida del tutor aziendale. Comprende l’addestramento pratico alle mansioni, la conoscenza dei processi produttivi, le norme di sicurezza e salute sul lavoro (D.Lgs. 81/2008). Deve essere documentata nel registro della formazione.
- Formazione di base e trasversale: se prevista dalla normativa regionale, può essere svolta presso strutture esterne o enti bilaterali (EBM — Ente Bilaterale Metalmeccanico Confapi). Alcune regioni hanno erogato, nel tempo, voucher formativi per gli apprendisti del settore metalmeccanico.
Il piano formativo individuale (PFI) è un documento obbligatorio che deve descrivere: gli obiettivi formativi, le fasi di apprendimento, le competenze da acquisire e il nome e i riferimenti del tutor aziendale. Deve essere redatto prima o all’atto dell’assunzione e allegato al contratto di assunzione. Senza PFI, il contratto di apprendistato è nullo e il rapporto si considera a tempo indeterminato.
Il tutor aziendale è obbligatorio: deve essere un lavoratore esperto dell’azienda, con qualifica professionale adeguata, che affianchi l’apprendista nel percorso formativo e che attesti al termine la acquisizione delle competenze previste. La figura del tutor non comporta un aumento di retribuzione per legge, salvo accordi aziendali.
Contribuzione e incentivi per il datore
L’assunzione in apprendistato comporta importanti vantaggi contributivi per il datore di lavoro. Ai sensi della L. 183/2011 e delle successive disposizioni, l’aliquota contributiva per l’apprendistato professionalizzante nelle imprese fino a 9 dipendenti è ridotta (storicamente al 5% per i primi tre anni, poi a regime ordinario), mentre per le imprese oltre i 9 dipendenti si applicano aliquote progressivamente crescenti fino alla contribuzione ordinaria dopo la conferma.
Il CCNL Unionmeccanica Confapi non modifica la disciplina contributiva di legge, che è stabilita direttamente dalla normativa previdenziale. Le agevolazioni contributive spettano solo a condizione che il contratto di apprendistato rispetti i requisiti di legge e contrattuali (piano formativo, tutor, monte ore di formazione).
Un ulteriore vantaggio per il datore è che l’apprendista non è conteggiato nei limiti numerici previsti per alcune tutele sindacali (art. 35 Statuto dei Lavoratori) durante il periodo formativo, ma solo fino a un massimo del 100% dei lavoratori qualificati in forza.
Trasformazione a tempo indeterminato e recesso di fine apprendistato
Al termine del periodo di apprendistato, il contratto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato al livello finale di destinazione, senza necessità di alcuna comunicazione o nuovo accordo. L’apprendista acquista piena stabilità del posto di lavoro.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 42, comma 4, D.Lgs. 81/2015, entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di apprendistato ciascuna delle parti può recedere liberamente dal contratto, con il semplice obbligo di rispettare il preavviso contrattuale (quello stabilito per il livello di destinazione e l’anzianità maturata nel CCNL Unionmeccanica Confapi). Non è richiesta alcuna motivazione per il recesso di fine apprendistato.
Se il datore recede, non è tenuto a motivare il recesso, ma deve corrispondere il preavviso (o la relativa indennità sostitutiva). Se l’apprendista recede, deve rispettare i termini di preavviso del suo livello di destinazione. In nessun caso il periodo di apprendistato è computato ai fini dell’indennità di disoccupazione (NASpI) come periodo «lavorato» se il rapporto cessa per recesso di fine apprendistato, in quanto tecnicamente si tratta di recesso da contratto a termine equiparato (la Corte di Cassazione ha chiarito nel tempo il regime previdenziale applicabile).
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Metalmeccanica PMI Confapi?
Qual è la retribuzione dell’apprendista nel CCNL PMI Confapi?
Quante ore di formazione sono previste per l’apprendista?
L’apprendista matura TFR, ferie e tredicesima?
Cosa succede al termine dell’apprendistato?
Il datore può licenziare l’apprendista durante il periodo formativo?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono riferite al CCNL Unionmeccanica Confapi (testo base 26 maggio 2021, codice CNEL C018) e al D.Lgs. 81/2015. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quanto dura l'apprendistato professionalizzante nel CCNL Metalmeccanica PMI Confapi?
La durata varia in funzione del livello di destinazione finale. Per i livelli 2° e 3° (operai qualificati) la durata è di 18 mesi; per i livelli 4° e 5° è di 24 mesi; per i livelli 6° e 7° è di 36 mesi. Per i livelli 8° e 9° (quadri) non è ammessa l'assunzione in apprendistato professionalizzante ordinario. La durata minima di legge è di 6 mesi (art. 41 D.Lgs. 81/2015).
Qual è la retribuzione dell'apprendista nel CCNL PMI Confapi?
Durante l'apprendistato l'apprendista è inquadrato al livello inferiore a quello di destinazione finale per i primi due terzi della durata contrattuale; negli ultimi due terzi (o nell'ultimo terzo secondo le specificità contrattuali) l'inquadramento sale al livello immediatamente inferiore a quello finale. Non si può retribuire l'apprendista con più di due livelli sotto quello finale (limite di legge, art. 42 D.Lgs. 81/2015). Il CCNL specifica i passaggi progressivi per ciascuna fascia di durata.
Quante ore di formazione sono previste per l'apprendista nel CCNL PMI Confapi?
La formazione di tipo professionalizzante è interamente a carico del datore di lavoro. Il D.Lgs. 81/2015 fissa un monte ore minimo definito dai CCNL; il CCNL Unionmeccanica Confapi prevede almeno 120 ore di formazione nell'arco triennale (circa 40 ore annue). La formazione può essere svolta in azienda, in enti bilaterali (EBM) o in strutture formative esterne. Deve essere documentata nel piano formativo individuale (PFI).
L'apprendista matura TFR, ferie e tredicesima?
Sì. L'apprendista è un lavoratore dipendente a tutti gli effetti dal momento dell'assunzione. Matura TFR (sulla retribuzione effettivamente percepita, cioè quella del livello di inquadramento durante l'apprendistato), ferie (proporzionalmente), tredicesima, ROL e tutti gli altri istituti contrattuali. La retribuzione base su cui vengono calcolati questi istituti è quella del livello di inquadramento effettivo in quel momento, non quella del livello di destinazione finale.
Cosa succede al termine dell'apprendistato nel CCNL PMI Confapi?
Al termine del periodo contrattuale il rapporto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato, salvo recesso entro 30 giorni dalla scadenza ai sensi dell'art. 42, comma 4, D.Lgs. 81/2015 (cosiddetto recesso di fine apprendistato, senza obbligo di motivazione, ma con preavviso). Se nessuno delle parti recede, l'apprendista viene inquadrato al livello finale di destinazione con decorrenza immediata.
Il datore può licenziare l'apprendista durante il periodo di apprendistato?
No, salvo giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Durante il periodo formativo il contratto di apprendistato ha una causa tipica (formazione) e non può essere sciolto per motivi economici o organizzativi. La tutela è analoga a quella del contratto a tempo indeterminato durante la fase formativa. Solo al termine dell'apprendistato il datore può recedere senza obbligo di motivazione (con preavviso), esercitando il recesso di fine apprendistato.